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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G 696/2025
VERBALE D'UDIENZA DEL 1 dicembre 2025
Compare, nell'interesse della parte attrice l'Avv.to RITA MADAU la quale conferma le conclusioni sinora rassegnate, come precisate nelle note conclusionali autorizzate del
20/10/2025; chiede inoltre che il giudice proceda nella decisione secondo le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; il G.I, invitata la parte alla discussione, esaminate le risultanze istruttorie, dato atto di quanto sopra, procede alla redazione, lettura e deposito della seguente sentenza secondo gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica dott. Paolo Antonio Aru ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexiex c.p.c. nella causa civile iscritta al n°696/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Rita Madau, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il relativo studio in San Vero Milis, nella via San Lussorio n. 15, in forza di procura in atti attori contro
nato a [...], il [...], cod. fisc. , e CP_1 C.F._3
nata Riola Sardo il 6.7.1945, cod. fisc. Controparte_2
entrambi residenti a [...], non C.F._4 costituiti;
convenuti contumaci
pagina 1 di 4 AVENTE AD OGGETTO: dichiarazione di proprietà di bene immobile per effetto di usucapione.
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE:
1) accertare e dichiarare che i Signori e sono divenuti Parte_1 Parte_2 unici ed esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito in comune di Riola Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati al
F. 34, mappale 3268 (ex mapp. 3211 parte;
ex mapp. 3210; già mapp. 421, prima ancora mapp. 304, prima ancora mapp. 269) di 23 mq., confinante con ditta AN NG, ditta
OR e IA e la Via Carducci;
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di infondata opposizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riepilogo omesso ai sensi del comma 17, art. 45 della legge 18.06.2009 n. 69 (modifica all'art. 132 del c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio i signori e , rimasti contumaci, esponendo;
di avere CP_1 Controparte_2 sempre posseduto, fin dal 1992, il terreno qualificato area urbana in comune di Riola
Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati al F. 34, mappale 3268 (ex mapp.
3211 parte;
ex mapp. 3210; già mapp. 421, prima mapp. 304, prima ancora mapp. 269) di 23 mq. del valore stimato pari a € 2.070,00, confinante con ditta AN NG, ditta
OR e IA e la Via Carducci;
di essere proprietari, fino al 1° agosto 2023, dell'adiacente mappale n. 3235 che, peraltro, nella sua estensione materiale, così come posseduta dagli odierni attori, ha di fatto sempre inglobato anche il mappale 3237, nonché quello oggetto del presente procedimento, il n. 3268; che i suddetti mappali, 3235 e 3237, sonno poi stati venduti con atto pubblico in data 1.8.2023 dagli odierni attori, e Pt_1
(il mappale 3235 era della signora e dei fratelli , e Pt_2 Parte_2 CP_3 Per_1
), alla signora AN NG (doc. B); che da tale vendita è rimasto Controparte_4 escluso il mappale 3268 che, da un controllo effettuato presso l'ufficio del Catasto nonché presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è risultato tutt'ora intestato ai convenuti e;
che peraltro, tale mappale 3268 è stato di fatto, fin dal CP_1 CP_2 gennaio 1992, sempre posseduto dagli attori, giacché tra lo stesso e gli adiacenti mappali sopra menzionati, 3235 e 3237, non vi era alcuna divisione fisica, mentre invece la suddetta particella 3268 è materialmente divisa da un muro di blocchetti rispetto al limitrofo mappale 3211, anche questo intestato ai signori e CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 ; che il lato confinante con la Via Carducci e quello con la limitrofa particella CP_2
3229, sono a loro volta delimitati da un muro divisorio, che chiudeva poi complessivamente l'intera proprietà, ricomprese le altre particelle attualmente vendute;
che sulla particella 3268 gli attori, fin dal gennaio 1992 e fino ad oggi, hanno provveduto a coltivare ortaggi, personalmente o tramite il Signor , Parte_3 dagli stessi autorizzato;
che hanno altresì provveduto, ad effettuare ogni anno, periodicamente nei mesi tra aprile e settembre, la pulizia del terreno de quo dalle sterpaglie ed erbacce, o personalmente o tramite operai incaricati, ed inoltre, poiché nella detta striscia di terreno è presente un pozzo, hanno provveduto ad attingervi l'acqua, anche per le colture, e ad effettuarne la manutenzione periodica;
che alla detta striscia di terreno – il mapp. 3268 - gli odierni attori sono sempre acceduti o direttamente dalla via pubblica, tramite un portone che si affaccia sulla Via Carducci, o dalla casa padronale, ivi esistente nei mappali adiacenti, un tempo costituenti un unico lotto;
che per effetto del possesso continuo, pacifico e ultraventennale esercitato dagli attori, gli stessi hanno pertanto acquisito la proprietà della suddetta particella 3268, per intervenuta usucapione.
La domanda proposta dalla parte attrice, all'esito dell'istruttoria, risulta fondata e viene pertanto accolta.
Chi agisce per vedere dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile per usucapione deve provare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di possedere il detto bene da almeno venti anni pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente, ed inequivocabilmente;
deve, cioè, dimostrare di esercitare sulla cosa i poteri pieni ed esclusivi che caratterizzano il diritto di proprietà.
Nel caso di specie le circostanze ed i fatti esposti in citazione, sopra sinteticamente esposti, hanno trovato piena conferma nelle deposizioni rese dai signori Parte_4
, , escussi all'udienza del 14 luglio 2025, e , escusso
[...] Persona_2 CP_5 all'udienza del 6 ottobre 2025.
Tali testi, a conoscenza della situazione di fatto, del terreno e degli attori, hanno confermato come i signori e da oltre vent'anni, e Parte_1 Parte_2 precisamente, dal 1992, hanno sempre utilizzato il terreno oggetto di causa, qualificato area urbana, sito in comune di Riola Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto
Fabbricati al F. 34, mappale 3268.
Quanto all'animus domini, dalla lettura complessiva delle dichiarazioni rese, reputate attendibili secondo il prudente apprezzamento di questo giudice, è risultato come l'accesso all'immobile oggetto di causa non sia stato libero, ma veniva regolamentato e pagina 3 di 4 utilizzato dagli attori, unici utilizzatori, e possessori di chiavi, i quali permettevano l'ingresso, accedendo anche da un portone posto nella via pubblica.
La situazione possessoria idonea al possesso, per la durata ultraventennale, ha quindi trovato conferma all'esito dell'istruzione probatoria;
la domanda ì, pertanto, trova accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente giudicando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- dichiara che i Signori e , sono divenuti unici ed Parte_1 Parte_2 esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito in comune di Riola Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati al F. 34, mappale 3268 (ex mapp. 3211 parte;
ex mapp. 3210; già mapp. 421, prima ancora mapp.
304, prima ancora mapp. 269) di 23 mq.
Oristano 01/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. Paolo Antonio Aru
pagina 4 di 4
VERBALE D'UDIENZA DEL 1 dicembre 2025
Compare, nell'interesse della parte attrice l'Avv.to RITA MADAU la quale conferma le conclusioni sinora rassegnate, come precisate nelle note conclusionali autorizzate del
20/10/2025; chiede inoltre che il giudice proceda nella decisione secondo le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; il G.I, invitata la parte alla discussione, esaminate le risultanze istruttorie, dato atto di quanto sopra, procede alla redazione, lettura e deposito della seguente sentenza secondo gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica dott. Paolo Antonio Aru ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexiex c.p.c. nella causa civile iscritta al n°696/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Rita Madau, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il relativo studio in San Vero Milis, nella via San Lussorio n. 15, in forza di procura in atti attori contro
nato a [...], il [...], cod. fisc. , e CP_1 C.F._3
nata Riola Sardo il 6.7.1945, cod. fisc. Controparte_2
entrambi residenti a [...], non C.F._4 costituiti;
convenuti contumaci
pagina 1 di 4 AVENTE AD OGGETTO: dichiarazione di proprietà di bene immobile per effetto di usucapione.
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE:
1) accertare e dichiarare che i Signori e sono divenuti Parte_1 Parte_2 unici ed esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito in comune di Riola Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati al
F. 34, mappale 3268 (ex mapp. 3211 parte;
ex mapp. 3210; già mapp. 421, prima ancora mapp. 304, prima ancora mapp. 269) di 23 mq., confinante con ditta AN NG, ditta
OR e IA e la Via Carducci;
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di infondata opposizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riepilogo omesso ai sensi del comma 17, art. 45 della legge 18.06.2009 n. 69 (modifica all'art. 132 del c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio i signori e , rimasti contumaci, esponendo;
di avere CP_1 Controparte_2 sempre posseduto, fin dal 1992, il terreno qualificato area urbana in comune di Riola
Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati al F. 34, mappale 3268 (ex mapp.
3211 parte;
ex mapp. 3210; già mapp. 421, prima mapp. 304, prima ancora mapp. 269) di 23 mq. del valore stimato pari a € 2.070,00, confinante con ditta AN NG, ditta
OR e IA e la Via Carducci;
di essere proprietari, fino al 1° agosto 2023, dell'adiacente mappale n. 3235 che, peraltro, nella sua estensione materiale, così come posseduta dagli odierni attori, ha di fatto sempre inglobato anche il mappale 3237, nonché quello oggetto del presente procedimento, il n. 3268; che i suddetti mappali, 3235 e 3237, sonno poi stati venduti con atto pubblico in data 1.8.2023 dagli odierni attori, e Pt_1
(il mappale 3235 era della signora e dei fratelli , e Pt_2 Parte_2 CP_3 Per_1
), alla signora AN NG (doc. B); che da tale vendita è rimasto Controparte_4 escluso il mappale 3268 che, da un controllo effettuato presso l'ufficio del Catasto nonché presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è risultato tutt'ora intestato ai convenuti e;
che peraltro, tale mappale 3268 è stato di fatto, fin dal CP_1 CP_2 gennaio 1992, sempre posseduto dagli attori, giacché tra lo stesso e gli adiacenti mappali sopra menzionati, 3235 e 3237, non vi era alcuna divisione fisica, mentre invece la suddetta particella 3268 è materialmente divisa da un muro di blocchetti rispetto al limitrofo mappale 3211, anche questo intestato ai signori e CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 ; che il lato confinante con la Via Carducci e quello con la limitrofa particella CP_2
3229, sono a loro volta delimitati da un muro divisorio, che chiudeva poi complessivamente l'intera proprietà, ricomprese le altre particelle attualmente vendute;
che sulla particella 3268 gli attori, fin dal gennaio 1992 e fino ad oggi, hanno provveduto a coltivare ortaggi, personalmente o tramite il Signor , Parte_3 dagli stessi autorizzato;
che hanno altresì provveduto, ad effettuare ogni anno, periodicamente nei mesi tra aprile e settembre, la pulizia del terreno de quo dalle sterpaglie ed erbacce, o personalmente o tramite operai incaricati, ed inoltre, poiché nella detta striscia di terreno è presente un pozzo, hanno provveduto ad attingervi l'acqua, anche per le colture, e ad effettuarne la manutenzione periodica;
che alla detta striscia di terreno – il mapp. 3268 - gli odierni attori sono sempre acceduti o direttamente dalla via pubblica, tramite un portone che si affaccia sulla Via Carducci, o dalla casa padronale, ivi esistente nei mappali adiacenti, un tempo costituenti un unico lotto;
che per effetto del possesso continuo, pacifico e ultraventennale esercitato dagli attori, gli stessi hanno pertanto acquisito la proprietà della suddetta particella 3268, per intervenuta usucapione.
La domanda proposta dalla parte attrice, all'esito dell'istruttoria, risulta fondata e viene pertanto accolta.
Chi agisce per vedere dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile per usucapione deve provare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., di possedere il detto bene da almeno venti anni pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente, ed inequivocabilmente;
deve, cioè, dimostrare di esercitare sulla cosa i poteri pieni ed esclusivi che caratterizzano il diritto di proprietà.
Nel caso di specie le circostanze ed i fatti esposti in citazione, sopra sinteticamente esposti, hanno trovato piena conferma nelle deposizioni rese dai signori Parte_4
, , escussi all'udienza del 14 luglio 2025, e , escusso
[...] Persona_2 CP_5 all'udienza del 6 ottobre 2025.
Tali testi, a conoscenza della situazione di fatto, del terreno e degli attori, hanno confermato come i signori e da oltre vent'anni, e Parte_1 Parte_2 precisamente, dal 1992, hanno sempre utilizzato il terreno oggetto di causa, qualificato area urbana, sito in comune di Riola Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto
Fabbricati al F. 34, mappale 3268.
Quanto all'animus domini, dalla lettura complessiva delle dichiarazioni rese, reputate attendibili secondo il prudente apprezzamento di questo giudice, è risultato come l'accesso all'immobile oggetto di causa non sia stato libero, ma veniva regolamentato e pagina 3 di 4 utilizzato dagli attori, unici utilizzatori, e possessori di chiavi, i quali permettevano l'ingresso, accedendo anche da un portone posto nella via pubblica.
La situazione possessoria idonea al possesso, per la durata ultraventennale, ha quindi trovato conferma all'esito dell'istruzione probatoria;
la domanda ì, pertanto, trova accoglimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente giudicando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
- dichiara che i Signori e , sono divenuti unici ed Parte_1 Parte_2 esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito in comune di Riola Sardo, distinto al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati al F. 34, mappale 3268 (ex mapp. 3211 parte;
ex mapp. 3210; già mapp. 421, prima ancora mapp.
304, prima ancora mapp. 269) di 23 mq.
Oristano 01/12/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. Paolo Antonio Aru
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