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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2605/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Principato, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
EO Pisanti, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: rimborso spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.08.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione n. 698/2017 – condannarsi il all'erogazione, in suo favore, della Controparte_1 somma pari a 46.754,20 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.
Con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del Controparte_1 quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. _______________________
Va premesso che la disciplina del rimborso delle spese legali nel pubblico impiego si colloca in un ambito di confine, in cui si intrecciano disposizioni di fonte legislativa e previsioni di natura contrattuale.
Segnatamente, l'art. 39 della L.R. n. 145/1980 prescriveva, nel testo qui di interesse, che “Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti
d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata
l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”;
a seguire, l'art. 24 della L.R. n. 30/2000, ha precisato che “L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
Ancora, l'art. 28 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del
14.09.2000 - nel prevedere che “
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,
l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art.
43, comma 1” – subordinava l'assunzione, a carico dell'ente datoriale, delle spese di difesa sostenute dal dipendente alla sussistenza di determinate condizioni, ovvero l'assenza di conflitto d'interessi e la nomina di un difensore di comune gradimento, disponendo altresì, in caso di condanna per dolo o colpa grave, l'obbligo di restituzione degli oneri sostenuti a tale titolo.
Individuata la disciplina di riferimento, va osservato come la più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 9 giugno 2025, n. 15279) abbia chiarito il rapporto tra la normativa regionale siciliana e la disciplina contrattuale nazionale, ribadendo che “l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio. Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spese aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione. La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le diverse discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67
d.P.R. n. 268 del 1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti;
le diverse previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per ciascun comparto), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13.3.2009 n. 6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute” ed individuando così un necessario bilanciamento di interessi tra la tutela del dipendente e l'interesse generale al corretto impiego delle risorse pubbliche.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato alcuna norma precluderebbe all'ente resistente – il quale aveva manifestato il proprio gradimento alla nomina del difensore del ricorrente, riservandosi la verifica della congruità e dell'adeguatezza della parcella in un'ottica di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica – di applicare i minimi tariffari, dovendo effettuarsi il rimborso semplicemente “secondo le tariffe ufficiali”, dall'altro il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. e dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, impone che l'assistenza legale sia effettiva e retribuita con compensi proporzionati alla natura e alla complessità del giudizio in cui è stata prestata.
Alla luce di tali considerazioni, spettando al giudice del merito – quale garante dell'equilibrio tra la tutela effettiva del diritto di difesa e l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse (cfr. Cass.
10 novembre 2022, n. 33193) - la valutazione della congruità del rimborso nei casi di contestazione o disaccordo, appare opportuno individuare una soluzione che contemperi le posizioni di entrambe le parti nel rispetto dei principi di congruità, proporzionalità e tutela effettiva del diritto di difesa, quantificando il rimborso in questione sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, vigenti ratione temporis, aumentati del 30% in ragione dell'opera prestata dal difensore e della complessità del giudizio (dunque, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del suddetto D.M., e non già del comma 2, il quale richiede che l'avvocato difenda “più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale”, circostanza insussistente nel caso di specie) - rispetto al quale, oltre agli accessori di legge, trattandosi di un debito di valuta e non di valore, vanno liquidati, in mancanza di prova del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma 2, c.c., solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria - e detratte le somme già versate a tale titolo.
Infine, non appare condivisibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'odierno ricorrente, in quanto la condanna per responsabilità aggravata presuppone alcune circostanze
(segnatamente, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria di controparte) di cui non è stata data prova nel caso di specie.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al rimborso delle spese legali Controparte_1 sostenute da parte ricorrente nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione n.
698/2017, da quantificarsi sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, vigenti ratione temporis, aumentati del 30%, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del suddetto D.M., oltre accessori di legge e interessi legali dal sorgere al soddisfo, e detratte le somme già versate a tale titolo;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 20 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di TA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2605/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Principato, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
EO Pisanti, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: rimborso spese legali
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.08.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione n. 698/2017 – condannarsi il all'erogazione, in suo favore, della Controparte_1 somma pari a 46.754,20 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.
Con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del Controparte_1 quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. _______________________
Va premesso che la disciplina del rimborso delle spese legali nel pubblico impiego si colloca in un ambito di confine, in cui si intrecciano disposizioni di fonte legislativa e previsioni di natura contrattuale.
Segnatamente, l'art. 39 della L.R. n. 145/1980 prescriveva, nel testo qui di interesse, che “Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti
d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata
l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”;
a seguire, l'art. 24 della L.R. n. 30/2000, ha precisato che “L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
Ancora, l'art. 28 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del
14.09.2000 - nel prevedere che “
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,
l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art.
43, comma 1” – subordinava l'assunzione, a carico dell'ente datoriale, delle spese di difesa sostenute dal dipendente alla sussistenza di determinate condizioni, ovvero l'assenza di conflitto d'interessi e la nomina di un difensore di comune gradimento, disponendo altresì, in caso di condanna per dolo o colpa grave, l'obbligo di restituzione degli oneri sostenuti a tale titolo.
Individuata la disciplina di riferimento, va osservato come la più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 9 giugno 2025, n. 15279) abbia chiarito il rapporto tra la normativa regionale siciliana e la disciplina contrattuale nazionale, ribadendo che “l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio. Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spese aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione. La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le diverse discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67
d.P.R. n. 268 del 1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti;
le diverse previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per ciascun comparto), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13.3.2009 n. 6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute” ed individuando così un necessario bilanciamento di interessi tra la tutela del dipendente e l'interesse generale al corretto impiego delle risorse pubbliche.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato alcuna norma precluderebbe all'ente resistente – il quale aveva manifestato il proprio gradimento alla nomina del difensore del ricorrente, riservandosi la verifica della congruità e dell'adeguatezza della parcella in un'ottica di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica – di applicare i minimi tariffari, dovendo effettuarsi il rimborso semplicemente “secondo le tariffe ufficiali”, dall'altro il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. e dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, impone che l'assistenza legale sia effettiva e retribuita con compensi proporzionati alla natura e alla complessità del giudizio in cui è stata prestata.
Alla luce di tali considerazioni, spettando al giudice del merito – quale garante dell'equilibrio tra la tutela effettiva del diritto di difesa e l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse (cfr. Cass.
10 novembre 2022, n. 33193) - la valutazione della congruità del rimborso nei casi di contestazione o disaccordo, appare opportuno individuare una soluzione che contemperi le posizioni di entrambe le parti nel rispetto dei principi di congruità, proporzionalità e tutela effettiva del diritto di difesa, quantificando il rimborso in questione sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, vigenti ratione temporis, aumentati del 30% in ragione dell'opera prestata dal difensore e della complessità del giudizio (dunque, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del suddetto D.M., e non già del comma 2, il quale richiede che l'avvocato difenda “più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale”, circostanza insussistente nel caso di specie) - rispetto al quale, oltre agli accessori di legge, trattandosi di un debito di valuta e non di valore, vanno liquidati, in mancanza di prova del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma 2, c.c., solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria - e detratte le somme già versate a tale titolo.
Infine, non appare condivisibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'odierno ricorrente, in quanto la condanna per responsabilità aggravata presuppone alcune circostanze
(segnatamente, la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria di controparte) di cui non è stata data prova nel caso di specie.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al rimborso delle spese legali Controparte_1 sostenute da parte ricorrente nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione n.
698/2017, da quantificarsi sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, vigenti ratione temporis, aumentati del 30%, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del suddetto D.M., oltre accessori di legge e interessi legali dal sorgere al soddisfo, e detratte le somme già versate a tale titolo;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 20 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di TA