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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. NI NI - presidente
Dott.ssa US EG - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4556/2024 in data 08/10/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. AZZARI STEFANO
parte ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. BADRANE KAOUTAR parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
(Scioglimento matrimonio),
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito: 1) pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito al resistente ex Parte_1 CP_1
art. 151 co. 2 c.c. e, decorso il termine di legge,
pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a [...] il Persona_1
6.4.2012, alla ricorrente, o comunque prevedere il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ivi fissandosi la residenza e il domicilio del medesimo, con facoltà per il padre: a) di sentire telefonicamente il figlio ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con le esigenze del minore e con la supervisione dei Servizi
sociali territorialmente competenti;
b) di vedere il figlio, secondo un calendario redigendo, presso lo spazio neutro del consultorio familiare territorialmente competente, con la supervisione degli assistenti sociali e/o comunque con le modalità ritenute congrue dal Servizio
a tutela dei minori;
3) assegnare conseguentemente alla signora la casa coniugale di Cornuda (TV), via Parte_1
Pag. 2 di 14 Piave n. 8; 4) porre a carico del signor un CP_1
assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 (euro trecento/00) mensili per ciascun figlio, o in quella anche maggiore ritenuta di giustizia, importo da assoggettarsi automaticamente a perequazione all'inizio di ogni anno in applicazione degli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
porre inoltre a carico del padre, nella misura del 70%, ogni spesa straordinaria, quali le spese mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative e comunque straordinarie che verranno sostenute per i figli, come meglio individuate e secondo la disciplina dettata dal protocollo per il contenzioso di famiglia in uso presso il Tribunale di
Treviso; 5) porre a carico del signor quale CP_1
contributo al mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 300,00 (euro trecento/00) mensili, o quello anche maggiore ritenuto di giustizia, importo da assoggettarsi automaticamente a perequazione all'inizio di ogni anno in applicazione degli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
6) prevedere che l'assegno unico universale per i figli spetti per intero alla ricorrente;
7) contestualmente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, disporre a carico del signor l'obbligo di corresponsione CP_1
alla signora ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. Parte_1
n. 898/1970, di un assegno di divorzio nella misura di €
1.000,00 (euro mille/00) mensili, o in quella, anche
Pag. 3 di 14 maggiore, ritenuta di giustizia, importo da assoggettarsi automaticamente a perequazione all'inizio di ogni anno in applicazione degli indici ISTAT e da corrispondersi alla resistente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. 8) disporre il divieto di espatrio dei minori senza il consenso espresso di entrambi i genitori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'AR essendo la ricorrente si ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In via istruttoria ci si riporta alle istanze a prova diretta e contraria articolate nella memorie ex art. 473
bis.17 c.p.c. ritualmente dimesse e si insiste per il loro integrale accoglimento”.
Per parte convenuta:
“ SI CHIEDE CHE IL TRIBUNALE VOGLIA Accogliere le conclusioni tutte di cui agli scritti difensivi, Rigettare
le tutte le istanze della signora perchè Parte_1
infondate e ridefinire l'importo stabilito in favore dei figli a titolo di assegno di mantenimento applicando i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di Legittimità
richiamata. Ridefinire la percentuale di concorso nelle spese straordinarie delle parti obbligate secondo i protocolli in uso presso il Tribunale di Treviso ed in rapporto alle disponibilità finanziarie ed economiche delle parti. Voglia prevedere la cessazione dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge in ragione dell'assegnazione della casa familiare e della percezione integrale
Pag. 4 di 14 dell'assegno unico. Voglia adottare ogni provvedimento a tutela del diritto alla vita ed alla salute del resistente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo:
di avere contratto matrimonio con il signor in CP_1
data 26.8.2002 in Marocco;
che dal settembre del 2003 i coniugi vivevano in Italia;
che dall'unione erano nati tre figli: nata a [...] il [...]; Persona_2
nato a [...] il [...]; Persona_3
nato a [...] il Persona_1
6.4.2012: che la famiglia risiedeva a Cornuda (TV) in immobile di proprietà del signor che fin CP_1
dall'inizio della convivenza il signor aveva CP_1
tenuto un comportamento prevaricatore e violento;
che lei si era sempre occupata della casa e dei figli e più
recentemente anche dell'anziana suocera;
le era fatto divieto di uscire di casa autonomamente, di parlare liberamente al telefono, di frequentare senza il marito altre persone;
che solo negli ultimi due anni le era stato consentito di lavorare qualche ora come badante traendone un reddito non superiore a € 1.000,00 annui;
che il marito aveva smesso di contribuire ai bisogni della famiglia e lei aveva dovuto far ricorso all'aiuto economico di un fratello;
che il marito era operaio e percepiva una
Pag. 5 di 14 retribuzione mensile di circa 1.800 euro, oltre ad essere proprietario di diversi immobili in Marocco dati in locazione e della loro casa di abitazione;
che i tre figli erano ancora tutti studenti.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva disporsi la separazione con addebito al marito con affido esclusivo dei figli minori e assegnazione della casa familiare;
chiedeva di essere autorizzata ad allontanarsi dalla casa coniugale con i figli per trasferirsi in struttura protetta individuata dall'Assistente sociale del Comune di Cornuda di concerto con il Centro Antiviolenza “Stella Antares” di
MO (TV); chiedeva un assegno divorzile e un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 300 per ciascun figlio (spese straordinarie integralmente a carico del padre); chiedeva un ordine di protezione che veniva emesso inaudita altera parte e poi confermato, sentito il convenuto.
Il sig costituendosi in giudizio, negava di CP_1
avere mai tenuto una condotta violenta o irrispettosa verso la moglie;
aveva consentito alla famiglia un tenore di vita più che dignitoso, la famiglia quasi ogni anno d'estate andava in vacanza in Marocco (“con mare, piscine ed altro"), erano stati fatti viaggi a Parigi e altrove.
Chiedeva l'affido condiviso dei due figli minori con residenza prevalente presso di lui, cui andava assegnata la casa familiare;
era disposto a versare 150 euro al mese alla moglie e 150 euro per ciascuno dei figli.
Pag. 6 di 14 Il giudice disponeva ai sensi dell'art 473bis.22 c.p.c. ponendo a carico del sig un assegno di CP_1
mantenimento di euro 150 al mese in favore della moglie,
oltre ad un contributo di 200 euro al mese per ciascun figlio ed il 70% delle spese straordinarie;
il figlio minore vedeva il padre solo in spazio neutro con l'intervento dei Servizi.
Veniva poi assunta prova per interpello e testi;
la casa familiare veniva poi assegnata alla signora Parte_1
perché vi rientrasse con i figli;
la causa veniva poi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. Preliminarmente va rilevata la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla separazione, in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi (art 3 lettera a punto i).
Quanto alla disciplina della responsabilità genitoriale,
l'art 7 del regolamento (CE) 2019/1111 stabilisce al punto
1. che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro
sono competenti per le domande relative alla responsabilità
genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”; e la lege applicabile è la legge italiana ai sensi dell'art 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, per il quale l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla
Pag. 7 di 14 legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso si trova in Italia.
2. Va disposta la separazione tra i coniugi con addebito della stessa a carico del marito, essendo la convivenza divenuta intollerabile a causa della condotta da questi tenuta nei confronti della moglie.
Quanto denunciato dalla signora in ordine alla condotta violenta e prevaricatrice del marito, e contraria ai doveri del matrimonio, è stato confermato appieno dalla loro figlia condotta che ha portato alla Persona_2
definitiva crisi coniugale ed è stata causa della separazione.
Richiamata integralmente la deposizione resa dalla teste
(si veda il verbale di udienza del 22/4/2025), merita riportare qui le più rilevanti dichiarazioni della stessa.
Nel confermare il capitolo 1 (“comportamento prevaricatore
e violento” del sig ) la teste ha riferito: “i CP_1
miei genitori hanno sempre litigato;
mio padre spesso si
arrabbiava; mio padre molte volte dava sberle a mia mamma, la cacciava da casa;
una volta aveva chiuso fuori da casa
mia mamma con mio fratello piccolo, qualche ora, era notte
tardi; rompeva stoviglie e bicchieri ad esempio se il pranzo non gli piaceva;
una volta ha lanciato la teiera
del te sul soffitto;
una volta ha rotto il vetro della porta - con la mano mi pare”. La teste ha confermato che il sig non permetteva alla moglie di lavorare: CP_1
“mia mamma fino al 2023 non ha mai lavorato;
è rimasta a
Pag. 8 di 14 casa per occuparsi della casa e dei figli;
mia mamma avrebbe voluto lavorare ma non le era permesso da mio
padre”; ha confermato che le uniche frequentazioni consentite alla signora fossero quelle volute dal marito
(capitolo 3): ”lei non usciva durante la settimana, dunque
non aveva altri contatti se non quelli anche del marito”; ha confermato le minacce: “non puoi più uscire da casa”; e
poi: “mia mamma ci portava a scuola ma non poteva andare altrove;
lui quando tornavamo da scuola chiedeva a noi
figli se mia mamma fosse uscita e chi fosse venuto a casa, per controllarla”; “mia mamma non aveva mai soldi per le
mani; quando a Natale mio papà andava due settimane in
Marocco, lasciava a mia mamma 50 euro per le due settimane”.
Insomma, il quadro familiare descritto dalla ragazza è quello di un padre – marito che pretende di avere il controllo totale sulla vita dei familiari, arrivando a minacciare ed aggredire la moglie e ad impedirle di avere una vita propria esterna alla famiglia;
situazione che ha portato alla decisione della signora di separarsi dal marito.
La personalità violenta del sig è confermata CP_1
dalla condotta che pare egli abbia tenuto rispetto alla casa familiare, come da successivo punto 3.
3. In via provvisoria è stato disposto l'affido condiviso dei minori;
ora un solo figlio, è ancora minorenne Per_1
(è nato il [...]); la casa era stata assegnata alla
Pag. 9 di 14 signora perché ci abitasse con i figli, una Parte_1
volta cessata la protezione;
gli incontri tra il padre e sono stati organizzati dai Servizi. Per_1
La situazione attuale come riferita dai Servizi (si vedano le relazioni trasmesse dai Servizi, l'ultima dell'ottobre
2025) richiede una modifica di tali provvedimenti.
Premesso che i due maggiorenni non intendono vedere il padre, gli incontri con sono stati sospesi dai Per_1
Servizi per volere dello stesso arrabbiato per Per_1
quanto il padre ha fatto al momento dell'uscita dalla casa familiare.
Pare – ma l'atteggiamento del ragazzo lo conferma – che,
prima di lasciare l'abitazione per farvi rientrare la famiglia, il sig la abbia danneggiata a tal CP_1
punto da renderla inabitabile.
Si legge nella relazione 30/10/2025 dei Servizi: “il sig.
ha lasciato entro i tempi prestabiliti l'abitazione, CP_1
ma l'appartamento presenta oggi importanti danni
strutturali, tali da renderlo inagibile. Da quanto riferito
e documentato dalla madre dei minori, all'uscita da casa
della signora e dei ragazzi le condizioni dell'immobile
erano del tutto normali. Il sig. incontrato CP_1
recentemente, sostiene di non aver prodotto alcun danno e
imputa alla moglie la responsabilità di alcuni boicottaggi
(otturazione di scarichi, taglio di fili elettrici)
realizzati prima di uscire dall'abitazione. Ha assicurato che le condizioni generali dell'ambiente sono le stesse di
Pag. 10 di 14 quando l'intero nucleo ci abitava: “Una casa umile di gente marocchina''. La signora obietta che, come da filmato
girato prima di uscire su indicazione dell'assistente
sociale comunale, i danni sono stati prodotti successivamente e sono di grossa entità: finestre
sostituite con infissi non adeguati o teli di plastica, pavimento e muri rovinati, rimozione di caldaia e grondaie,
sanitari sostituiti e non funzionanti, mobili svuotati delle strutture interne. I video muniti di data
testimoniano, dice, quanto la casa fosse adeguata fino al momento in cui lei si è allontanata con i figli per la
messa in protezione”.
Si osserva allora come una tale condotta, illecita e irrispettosa nei confronti dei familiari ( scrivono i Per_1
Servizi, “mostra di soffrire molto l'indisponibilità del padre a riconoscere di aver avuto certe condotte prima e
dopo l'allontanamento di moglie e figli, condotte che il ragazzo afferma di ricordare bene e che sono fonte di
tristezza rabbiosa”) dimostri la inidoneità del genitore ad assumere le responsabilità decisionali condivise che l'affido congiunto comporta;
risulta in sostanza che il sig abbia di proposito lasciato la famiglia senza CP_1
idonea abitazione.
Affidato il minore alla sola madre in via “super esclusiva”
– di modo che la madre possa autonomamente prendere le scelte relative a salute, educazione, istruzione e residenza del figlio - i Servizi proseguiranno nel monitoraggio della situazione provando, quando il ragazzino
Pag. 11 di 14 sarà pronto, a ripristinare i contatti tra padre e figlio.
4. La casa familiare allo stato risulta inagibile tanto che la signora riferiscono i Servizi nella Parte_1
relazione di ottobre, è ancora ospite di un “alloggio temporaneo di protezione”.
In tale situazione risulta inutile mantenere l'assegnazione della casa alla signora;
risulta piuttosto di maggior interesse per i figli che la loro madre abbia disponibilità economica per reperire un adeguato alloggio e per far fronte a tale necessità occorre il contributo economico del padre.
L'assegno di mantenimento posto a carico del sig CP_1
in favore della moglie va pertanto aumentato ad euro
[...]
300 al mese;
per i figli euro 300 ciascuno.
Un tanto, tenendo conto che la signora potrà ricominciare a lavorare (nel 2023 faceva la badante) anche perché ora il figlio minore ha ormai 13 anni e mezzo, ma dovrà sostenere un canone locatizio;
e tenendo conto che lo stesso CP_1
ha riferito che in costanza di matrimonio la famiglia
[...]
non si faceva mancare nulla (viaggi all'estero ecc).
Le spese straordinarie per i figli vanno poste a carico del padre per il 70%; l'assegno unico va percepito integralmente dalla signora quale affidataria Parte_1
esclusiva con la quale abitano i figli.
5. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto soccombente e vengono liquidate in base al DM 55/2014
Pag. 12 di 14 (causa di valore indeterminabile a complessità bassa)
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 4556/2024 :
1.dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Marocco il CP_1
26/8/2002, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cornuda, Anno 2013, Parte II,
Serie C, Atto 13; con addebito a carico del marito CP_1
[...]
2. dispone l'affido “super – esclusivo” del figlio minore alla madre con facoltà per il padre di Per_4 Parte_1
vedere il minore in spazio neutro come organizzato dai competenti Servizi Sociali, che proseguiranno nel monitoraggio;
3. pone a carico di un assegno di mantenimento CP_1
in favore della moglie pari ad euro 300 al Parte_1
mese; oltre rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT;
4. pone a carico di un contributo mensile di CP_1
euro 300 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
spese straordinarie (come da
Pag. 13 di 14 protocollo in uso presso questo Tribunale) al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
assegno unico integralmente alla madre;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore di spese che si liquidano in euro Parte_1
4.000 (importo già dimidiato) per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
da versare allo Stato ex art 133 dpr 115/2002;
6.dispone che la causa sia rimessa sul ruolo per la prosecuzione in ordine alla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Treviso il 2/12/2025
Il presidente il giudice estensore dr NI NI dr US EG
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