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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 60/2023 di R.G. dell'anno 2023, proposta da
nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1 presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocato Maurizio Falqui Cao, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti plurima del 22.03.2024, a firma del notaio rep. n. 37875, racc. 7313 Per_1
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte in parziale riforma della sentenza impugnata “1) condannare
l'Istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di € 3.594,00, oltre spese generali ed accessori di legge, o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2) regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei procuratori, antistatari;
3) nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R.
30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio”.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte “respinta ogni contraria istanza, liquidare le spese di lite del precedente grado secondo giustizia e se del caso provvedendo alla loro compensazione parziale, provvedendo alla compensazione di quelle del presente”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 08.08.2022 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, Parte_1 CP_ ha convenuto in giudizio l' per rappresentare di avere proposto domanda amministrativa all in data CP_2
08.04.2021 per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di accompagnamento in quanto affetto da un quadro patologico gravemente invalidante e di essere stato riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con verbale in data 07.12.2021. CP_ Posto che, come comunicato dall con messaggio del 28 novembre 2018 n. 4463, a partire dal 1 gennaio 2019 era stato introdotto un accesso semplificato all'indennità di accompagnamento per i cittadini CP_ ultrasessantacinquenni, inizialmente in via sperimentale, ma poi entrato definitivamente a regime e che l' con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, n. 111, aveva adottato il regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. CP_ 241 del 1990, benché nel caso di specie fossero ampiamente trascorsi i predetti termini, ha dedotto l' Pt_1 non aveva provveduto ad erogare la prestazione dovuta in favore del ricorrente, con i ratei maturati ed in misura di legge.
Si era trovato perciò costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per far accertare il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza di legge, dalla domanda amministrativa e per ottenere la CP_ condanna dell al pagamento dei ratei maturati, con gli accessori di legge.
*
L' si è costituito in giudizio con memoria datata 21.12.2022, per rappresentare che la prestazione CP_2 domandata era stata messa in pagamento nel mese di ottobre 2022, per una somma totale di 11.250,02 €, di cui
10.019,12 per arretrati, precisando quindi che era cessata la materia del contendere e concludendo per la regolazione delle spese secondo giustizia.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 53 del 19.01.2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, CP_ valutata la soccombenza virtuale, ha quindi condannato l al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che ha liquidato in complessivi 1.900,00 €, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Più precisamente il primo giudice ha ritenuto accertato, alla luce del contenuto della memoria difensiva CP_ dell'istituto convenuto, che l successivamente all'introduzione del giudizio (ricorso del 08.08.2022), solo nel mese di ottobre 2022, avesse provveduto al pagamento della prestazione e degli arretrati spettanti al ricorrente, condannando l'ente, siccome virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore di
Parte_1
Ha, peraltro, quantificato le stesse in un importo complessivo, specificando che, in ragione della “speciale semplicità della questione”, potevano essere fissate al di sotto dei minimi tariffari.
Contro la sentenza ha proposto appello cui ha resistito l' Parte_1 CP_2
*
Con la formulazione di quattro motivi di appello ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1 primo giudice applicato erroneamente gli artt. 112, 132 e 91 c.p.c. ed il Regolamento del Ministero della Giustizia, approvato con decreto n. 55/2014, che determina i parametri per la liquidazione dei compensi. 1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.:
l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, fornendo una motivazione, a suo dire, soltanto apparente, aveva richiamato “la speciale semplicità della questione” per giustificare la liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari e non aveva, in realtà, indicato il criterio seguito nella quantificazione dei compensi, alcunché argomentando in ordine alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'opera prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente e ai risultati conseguiti, nonché, quanto alla difficoltà dell'affare, ai contrasti giurisprudenziali, alla quantità e al contenuto della corrispondenza necessariamente intrattenuta con il cliente, in contrasto con le precise indicazioni fornite dal legislatore nel comma 1 del citato articolo 4 del DM 55 del 2014 per la valutazione della difficoltà della causa.
Né si potevano trarre dalla motivazione della sentenza, che era soltanto apparente, quali circostanze di inusuale semplicità, sottese all'utilizzo dell'aggettivo speciale, avesse concretamente valutato il primo giudice, che non aveva illustrato le ragioni e l'iter logico seguito in modo da consentire alla parte di comprendere il ragionamento operato e di valutare la correttezza della decisione, e quindi le basi, della genesi della decisione adottata per pervenire al risultato enunciato, mentre avrebbe dovuto spiegare concisamente le ragioni di fatto e di diritto in ragione delle quali si era determinato a liquidare le spese al di sotto dei limiti tariffari.
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Il motivo di appello non è fondato.
Occorre evidenziare che il primo giudice, nel procedere alla liquidazione delle spese ai sensi del D.M. 55/2014 vigente, ha dichiaratamente liquidato al di sotto dei valori minimi le spese del giudizio in ragione della ritenuta speciale semplicità della questione trattata.
Ebbene il riferimento alla speciale semplicità della questione trattata, in disparte la questione della violazione dei minimi inderogabili che verrà di seguito esaminata, lungi dal sottovalutare le precise indicazioni date del legislatore per le valutazioni in merito alla difficoltà della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite e dall'integrare una motivazione soltanto apparente, anche in conformità ai principi elaborati dalla Suprema
Corte, è in realtà frutto di una esatta considerazione delle difficoltà rappresentate dai temi proposti in causa, coerente quindi con la tipologia di impegno richiesto al difensore.
Nella fattispecie, infatti, il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sottoposto alla controparte e al CP_ giudice questioni di fatto e di diritto connotate da semplicità, e tali rimaste anche dopo la costituzione dell e nella quale il procedimento si era svolto senza che nell'unica udienza tenutasi fosse stato necessario lo svolgimento di particolari deduzioni, tanto più che la controversia era stata decisa in prima udienza e che anche la fase decisoria non aveva richiesto una particolare discussione finale della causa se non, quanto alla parte ricorrente, limitatamente alle spese del giudizio.
Può quindi fondatamente affermarsi che, posto che il procedimento non presentava alcuna sostanziale difficoltà, la motivazione della speciale semplicità della questione trattata riportata in sentenza dal Tribunale era tutto meno che apparente e si profilava soprattutto rispettosa delle previsioni dell'art. 4, comma 1, del DM 55 del 2014 ovvero frutto di una ponderata valutazione delle reali difficoltà presentate dalla causa ai fini della liquidazione delle spese di lite. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n. 5, DM 55/2014: ha poi censurato la sentenza in quanto il giudice, benché fosse espressamente prevista la Parte_1 liquidazione del compenso per fasi, aveva liquidato le spese in misura onnicomprensiva e unitaria, senza indicare i compensi relativi alle singole fasi, né lo scaglione di valore utilizzato, non tenendo neppure in considerazione la nota spese presentata dalla parte ricorrente, della quale non vi era menzione alcuna nella sentenza, laddove nella stessa era stato specificato lo scaglione di riferimento, il compenso previsto per ogni fase del giudizio e l'applicabilità al caso di specie dell'incremento di cui al comma 8 del citato art. 4, adottando una decisione frutto di un modus operandi illegittimo, ed anche lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore, che precludeva alla parte interessata il controllo dei limiti delle relative tabelle e la possibilità di denunciare specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
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Il motivo di appello non è fondato.
Non risponde, infatti, al vero la circostanza che nel liquidare una somma onnicomprensiva, in disparte la questione dei minimi tariffari che verrà di seguito affrontata, senza distinguere le singole fasi, il primo giudice abbia precluso alla parte interessata il controllo dei limiti delle relative tabelle e la possibilità di denunciare specifiche violazioni della legge o delle tariffe, come dimostra anche il fatto che ha formulato in merito Pt_1 precisi motivi di appello.
Va, infatti, in proposito osservato che il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel procedere alla liquidazione delle spese, ha agito proprio in conformità alla nota spese depositata da nel Pt_1 giudizio di primo grado con le note di trattazione scritta datate 17.01.2023 e tenendo conto del contenuto delle citate note, con le quali il ricorrente si era dilungato in merito alla quantificazione delle spese di lite, seppure disattendendole entrambe, e ciò si evince dalla circostanza che il Tribunale, in contrasto con i criteri per la valutazione della disputa invocati in tali note (pag. 2), ha invece motivato sulla speciale semplicità della questione, facendo applicazione, in maniera evidente, della tabella prevista dal D.M. 55 del 2014, con le successive modifiche, per la materia previdenziale e quantificando i compensi con riferimento allo scaglione da
5.200,01 € a 26.000 €, anche se liquidando gli importi sotto i minimi tariffari e senza l'aumento invocato del comma 8 dell'art. 4.
E ciò è reso evidente dalla quantificazione di un importo, quello di 1.900 € complessivi, per le quattro fasi del giudizio, che è appunto del tutto congruente con lo scaglione di valore indicato e con una quantificazione, per tutte le fasi del giudizio, al di sotto dei minimi tariffari indicati anche nella nota spese citata.
La differenza rispetto alla parcella, se si esclude la questione dell'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 di cui di seguito si dirà, era consistita quindi nella liquidazione delle quattro fasi al di sotto dei minimi, in ordine alla quale il Tribunale aveva peraltro motivato la propria decisione.
3) Violazione del D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi.
Con un terzo motivo, l'appellante ha lamentato il fatto che il primo giudice avesse derogato ai minimi tariffari con la motivazione della speciale semplicità della questione, erroneamente richiamando anche al riguardo un orientamento della Suprema Corte, risalente al 2018, allorché la normativa di riferimento era differente, e che non poteva considerare quindi le modifiche sostanziali nel frattempo intervenute al D.M. n. 55 del 2014, apportate prima dal D.M. n. 37 del 2018 e poi dal D.M. n. 147 del 2022, che avevano reso vincolanti i minimi tariffari.
E di recente, anche la Suprema Corte aveva chiarito che la diminuzione dei compensi, prima prevista solo fino al 50%, era oggi contemplata non oltre il 50%, ponendo un limite oltre il quale il giudice non aveva possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari, con la conseguenza che in ipotesi come quella di specie non era possibile scendere al di sotto della riduzione del 50% dei valori medi.
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Avuto, riguardo alla liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice, il collegio rileva che la stessa non è più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione,
l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita, a fronte della
“evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n. 10438/2023).
Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022..”, qui applicabile ratione temporis (la decisione è del 22. 11.2022) “che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022 e Cass. 10438/2023 sopra citata).
Il motivo di appello è, quindi, fondato e dal suo accoglimento discende il ricalcolo delle spese del giudizio di primo grado, come di seguito precisato.
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di aumentare i compensi di un terzo per manifesta fondatezza della domanda: secondo l'appellante il primo giudice, benché la parte ricorrente lo avesse richiesto con le note di trattazione scritta depositate in data 17 gennaio 2023, non solo non aveva fatto applicazione dell'aumento previsto dal comma 8 dell'art. 4 citato, in questo caso ampiamente giustificato dalla palese fondatezza della domanda attorea CP_ dimostrata dalla richiesta dell' di dichiararsi cessata la materia del contendere, ma non aveva neppure deciso sulla questione, quantomeno per rigettarla, tacendo invece sull'argomento.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza quanto alla illegittima statuizione sulle spese, con conseguente ricalcolo delle stesse tenendo conto del valore della causa secondo il criterio di cui all'art. 13 c.p.c. (5.200,01 e
26.000 €), con compensi minimi pari a 3.366,41 €, considerando le quattro fasi del giudizio e l'incremento di cui al comma 8 dell'art. 4 citato, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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Non coglie nel segno, infine, tale ultimo motivo di censura.
Non ricorrono, infatti, i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, fino ad un terzo del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”, richiesto dall'appellante, dal momento che il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone da un lato che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non aveva fatto l' nel caso di specie dato che, costituendosi nel primo grado del giudizio, CP_2 aveva riconosciuto il ritardo accumulato nella liquidazione della prestazione e degli arretrati dovuti, dando atto del pagamento intervenuto il 20 settembre 2022 e dall'altro, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata quando sia frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal Ministero) e cioè nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e l'infondatezza degli assunti di controparte, solo grazie al proprio apporto argomentativo, tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie, in cui il difensore si era CP_ limitato a dedurre il ritardo nel pagamento della prestazione richiesta, ammesso dall' fin dal principio.
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La sentenza impugnata, censurata solo in relazione alla liquidazione delle spese di lite, deve essere, quindi, riformata ricalcolando le spese liquidate dal primo giudice per le quattro fasi del giudizio, sui valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, nella tabella previdenziale nello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro, in conformità alla domanda di parte appellante e alla parcella depositata, e senza l'invocato aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 per le ragioni esposte.
Va, infatti, considerato, quanto alla fase di trattazione e/o istruttoria, che il primo giudice ha liquidato le spese di lite in un importo complessivo, senza espressamente escludere una specifica fase, che ha quantificato in
1.900,00 €, nei quali ha evidentemente incluso anche la fase di trattazione e/o istruttoria, dato che tale compenso complessivo non sarebbe altrimenti congruente con la decisione di liquidare i compensi al di sotto dei minimi riferiti alla tabella previdenziale e allo scaglione di valore utilizzato, dal momento che i compensi minimi, escludendo tale fase, per le controversie previdenziali di valore fino a 26.000,00 euro, in tal caso sarebbero stati inferiori a 1.900,00 euro, ovvero pari a 1.863,5 euro, tanto da farla ritenere inclusa nella liquidazione operata dal CP_ Tribunale (né l' sul punto ha proposto appello incidentale).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, a parziale accoglimento dell'appello, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, ai sensi del DM 55/2014, nella versione vigente ratione temporis, considerando i parametri minimi previsti nella tabella per le controversie previdenziali di valore da 5.200,01 € al 26.000,00 € (il valore è pacifico tra le parti), per la quattro fasi del giudizio, i quali, liquidati secondo le tabelle allegate al D.M. 55 del 2014, come modificato con D.M. 147/2022 vigente alla data della sentenza, risultano quindi pari complessivamente a 2.695,5, ottenuti riducendo del 50% gli importi medi previsti per le controversie di questo valore nella tabella delle cause di previdenza dal D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
L' per l'effetto, deve, quindi, essere condannato alla rifusione, in favore della parte appellante, per le spese CP_2 di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice (1.900,00 euro), della somma complessiva di € 2.695,5 (di cui 929:2= 464,5 per la fase di studio;
777:2=388,5 per la fase introduttiva;
1664,00:22=832,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria;
2021:2=1010,5 per la fase decisionale per un totale di 2.695,5, operando la non contestata riduzione ai minimi del 50%), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Spettano a le spese del giudizio di appello, in merito alle quali va però considerata la sua parziale Parte_1 soccombenza, dato che delle quattro ragioni poste a fondamento del ricorso in appello solo una è stata riconosciuta, come sopra evidenziato, con la conseguenza che appare, perciò, ragionevole disporne la compensazione per due terzi.
La parte residua, liquidata come dispositivo in favore della parte appellante parzialmente vittoriosa, va quantificata considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (2.695,5 euro) e quella di 1.900,00 euro liquidata dal giudice di primo grado (795,5), ovvero di valore fino a 1.100,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017), ed è pari a 83,00 euro, considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale (142+142+210, ridotti del 50% per calcolare i valori minimi e questi ultimi poi compensati per due terzi tra le parti), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, neppure per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma quarto, del d.m. 55 del 2014 in ragione sempre dei principi sora evidenziati dato che la causa è stata tenuta a decisione in prima udienza ovvero nell'udienza destinata alla discussione della causa, deponendo in tal senso anche le uniche note di trattazione scritta depositate dall'appellante, evidentemente attinenti, nei loro contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 19 gennaio 2023, n. 53 e, in parziale riforma della stessa, CP_ ridetermina in complessivi euro 2.695,5 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l' alla rifusione della restante parte in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 83,00, oltre spese generali al 15%
e accessori dovuti per legge, da distrarsi per entrambi i gradi del giudizio in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 8 agosto 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa