Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 10
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del disposto dell'art.39, comma 1-bis del D. Lgs. n.546/1992 e dell'art.295 c.p.c.

    La Corte rileva che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società sono stati annullati con sentenze passate in giudicato. Pertanto, venendo meno l'antecedente logico-giuridico, gli avvisi emessi nei confronti dei soci sono illegittimi.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per aver ritenuto provata la riconducibilità ai soci dei movimenti sui conti correnti

    La Corte ritiene che, in assenza di elementi di prova contrari, i movimenti registrati sui conti correnti privati debbano ritenersi giustificati.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e violazione del contraddittorio

    La Corte osserva che si è svolto un contraddittorio tra le parti prima della fase giudiziale e che la motivazione degli atti impugnati è chiara ed esaustiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 10
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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