Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 34/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 34/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Rosa Lombardo (c.f. , elettivamente domiciliata C.F._1 presso l'Ufficio Affari Legali dell' in Reggio Calabria (RC) alla via CP_1
Sant'Anna II tronco
appellante
e
Controparte_2
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Gulisano (c.f. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via C. Colombo, n. 9
appellata
e
1
(c.f. ), nata il [...] a [...], CP_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ), nato il [...] a [...] e
[...] C.F._4 [...]
(c.f. ), nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._5
elettivamente domiciliati nel giudizio di primo grado in Siderno (RC) alla p.zza
Marconi, n. 6
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato l'8.1.2020, l Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1618/2019 del 6.12.2019,
[...]
notificata il 10.12.2019, con cui il Tribunale di Reggio Calabria - a definizione del giudizio iscritto al n. 603/2017 R.G. - ha condannato l a Parte_1 corrispondere alla ricorrente “ Parte_3
(ora “
[...] [...]
) la somma di Parte_4
€ 366.211,80, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;
il Tribunale ha posto a carico della soccombente le spese processuali, liquidate in favore dell'attrice in € 11.050 (di cui € 50 per esborsi) e degli intervenienti volontari , e CP_3 Controparte_4
in complessive € 1.250, oltre rimborso forfettario, iva e c.p. Parte_2
come per legge.
2 Corte d'Appello
Il credito è stato riconosciuto alla ricorrente a titolo di remunerazione delle prestazioni sanitarie intra-budget erogate negli anni 2007 e 2008 - in regime di accreditamento ex d.lgs n. 502/1992 - in esecuzione dei contratti stipulati con l (ora confluita nell' ) il 18.12.2007 e CP_5 Controparte_6
il 27.11.2008.
Il giudizio è stato riassunto davanti al Tribunale a seguito di rinvio della Corte di Cassazione con sentenza n. 22233/2016, depositata il 3.9.2016, con cui è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Con il primo motivo l'appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006, ha determinato il corrispettivo spettante all'ente accreditato in forza del tariffario unico di cui al d.m. del 7.11.1991, così accertando l'esistenza di un credito residuo di €
366.211,80.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato il provvedimento nella parte in cui ha ammesso la ctu al fine di quantificare la remunerazione spettante all'ente erogatore secondo il suddetto tariffario.
Con il terzo motivo l'appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui ha maggiorato il credito della Società dagli interessi ex d.lgs n. 231/2002.
- Difese dell'appellata
Il 20.5.2020 si è costituito il Controparte_2
eccependo, in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. (trattandosi di censure non correlate alle motivazioni della sentenza).
Nel merito l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato. Con vittoria delle spese per ciascun grado di giudizio.
Gli appellati , e , sebbene CP_3 Controparte_4 Parte_2
ritualmente citati, non si sono costituiti.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendone il difetto di correlazione con la sentenza impugnata.
3 Corte d'Appello
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Nel merito
1. L'appellante censura la mancata applicazione, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante alla Società appellata, delle tariffe approvate con il d.m. del 22.7.1996 (confermate dal d.m. del 12.9.2006) e dei relativi sconti previsti dalla legge n. 296/2006.
Contr L' deduce che i decreti del 22.7.1996 e del 12.9.2006, sebbene annullati dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 1839/2001 e n. 1250/2010, hanno riacquistato vigore siccome espressamente richiamati da una norma statale
(art. 1, comma 796, lett. o, legge n. 296/2006).
2. Il motivo è fondato.
La società appellata ha erogato all'utenza, in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, prestazioni di diagnostica per gli anni 2007 e
2008, in esecuzione dei contratti stipulati il 18.12.2007 e il 27.11.2008 con l (ora ), ex art. 8-quinquies del d.lgs n. CP_5 Controparte_6
502/1992. Contr L' ha rimborsato all'ente accreditato le prestazioni rese entro i limiti del budget assegnatogli dalla Regione, applicando - in ottemperanza all'art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 - le tariffe di cui al d.m. del 22.7.1996
e la relativa scontistica del 20%.
Il Tribunale, previo accertamento del diritto dell'ente a vedersi remunerate le prestazioni intra-budget, ha determinato il corrispettivo - in conformità con quanto fatturato dalla creditrice - in forza del tariffario approvato con d.m. del
7.11.1991 (il quale non ha previsto l'applicazione di alcuno sconto).
4 Corte d'Appello
Il primo giudice ha, così, accertato un credito residuo in capo alla struttura di
€ 366.211,80 (di cui € 169.298,30 per il 2007 ed € 196.913,50 per il 2008), pari alla differenza tra quanto spettante all'ente privato in forza del tariffario ex Contr d.m. del 7.11.1991 e quanto già corrisposto dall' in applicazione delle tariffe ex d.m. del 22.7.1996, applicando il 20% di sconto (ctu del 2.5.2018).
3. L'appellante deduce di aver interamente rimborsato alla controparte le prestazioni intra-budget, correttamente applicando le tariffe approvate con il d.m. del 22.7.1996 ed il relativo sconto del 20% previsto dall'art. 1, comma
796, lett. o), della legge n. 296/2006.
Contr L'appellata non contesta la corresponsione del corrispettivo da parte dell' relativo alle prestazioni intra-budget alla luce delle tariffe, scontate del 20%, di cui al d.m. del 22.7.1996; ritiene, tuttavia, che l'importo dovuto vada determinato applicando il tariffario approvato con il d.m. del 7.11.1991, deducendo l'inapplicabilità delle tariffe approvate con il d.m. del 22.7.1996 e confermate dal d.m. del 12.9.2006; ciò in quanto i decreti ministeriali sono stati annullati dal Consiglio di Stato, rispettivamente, con sentenze n. 1839/2001 e n. 1250/2010.
Deduce inoltre l'inapplicabilità degli sconti imposti dalla legge n. 296/2006 (art. 1, comma 796, lett. o), per essere stata espunta dall'ordinamento la base di calcolo della percentuale di sconto.
Occorre, quindi, accertare quali tariffe vanno applicate ai contratti in questione e se operano, nel caso di specie, gli sconti previsti dalla legge n. 296/2006.
4. Secondo l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, «le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».
La norma statale - in vigore dall'1.1.2007 - richiama espressamente le tariffe approvate con il d.m. del 22.7.1996 quale base di calcolo per l'applicazione degli sconti sulle prestazioni, specialistiche e di laboratorio, erogate dalle strutture accreditate con il SSN.
5 Corte d'Appello
Secondo la giurisprudenza amministrativa, «a nulla rileva che il decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996 (cd. decreto Bindi) sia stato annullato in sede giurisdizionale, ed a nulla rileva che anche il successivo decreto del Ministro della Sanità del 12 settembre
2006 (cd. decreto Turco) sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, avendo la norma statale (art. 1, comma 796, lett. o, della legge n. 296 del 27.12.2006) disposto la reviviscenza delle tariffe stabilite con il primo di detti decreti, e previsto quindi normativamente una riduzione delle stesse» (Cons. St. n. 1832/2015; Cons. St. n. 6091/2012; Cons. St.
n. 6090/2012).
L'applicazione ex nunc delle tariffe di cui al d.m. del 22.7.1996 è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 94/2009, con cui la Corte
Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della
Costituzione, anche in relazione all'intervenuto annullamento, in sede giurisdizionale, del richiamato decreto ministeriale del 22 luglio 1996.
La Corte Costituzionale ha premesso che sono ammissibili le leggi- provvedimento, «poiché non è vietata l'attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso».
Ha quindi sottolineato che «all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge non è di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, in quanto legislatore e giudice continuano a muoversi su piani diversi».
La Corte Costituzionale ha concluso che, nella specie, non sono stati «vulnerati tali principi né quello secondo cui sono censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, in quanto la norma denunciata, priva di efficacia retroattiva, ha stabilito soltanto la disciplina applicabile per il futuro, prevedendo una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta che neppure può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, benché sia stato fatto riferimento a tariffe pregresse».
6 Corte d'Appello
La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma statale è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con la decisione n.
243/2010.
L'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 - nell'individuare, con efficacia per il futuro, la disciplina in astratto applicabile alla remunerazione delle prestazioni erogate dai privati per conto del SSN - non incide sul giudicato formatosi in ordine all'annullamento del decreto ministeriale del
22.7.1996.
I giudici di legittimità non hanno ravvisato l'irragionevolezza della predetta norma, avente la finalità «di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente
a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo.
Siffatto bilanciamento costituisce il frutto di una scelta discrezionale compiuta, di regola, nella sede a tanto specificamente destinata, cioè con la legge annuale finanziaria, che, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie da destinare al settore, non può ritenersi viziata da intrinseca irragionevolezza per la sola circostanza di fare riferimento a dati pregressi» (Cass. civ. n. 22742/2024; Cass. civ. n. 4832/2024; Cass. civ. n.
14778/2020).
L'annullamento in sede giudiziale del d.m. del 22.7.1996 non impedisce, quindi, al legislatore di reintrodurre le relative tariffe al fine di regolamentare, con efficacia ex nunc, il diritto alla remunerazione delle strutture accreditate.
L'applicazione ratione temporis dello sconto in questione è stata confermata anche dalla giurisprudenza successiva, secondo cui «in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009» (Cass. civ. n. 22742/2024; Cass. civ. n.
27007/2021; Cass. civ. n. 10582/2018).
Lo sconto sul corrispettivo, quindi, trova applicazione ai contratti in questione, siccome relativi alle annualità 2007 e 2008.
Tutto ciò rilevato, il corrispettivo della struttura appellata - per le prestazioni di diagnostica di laboratorio rese in esecuzione dei contratti del 18.12.2007 e del
7 Corte d'Appello
27.11.2008 - va quindi determinato secondo le tariffe approvate con d.m. del
22.7.1996, tenendo in considerazione lo sconto del 20% sul fatturato.
Contr L'appellata non contesta la corresponsione del corrispettivo da parte dell' relativo alle prestazioni intra-budget secondo le tariffe scontate del 20% di cui al d.m. del 22.7.1996.
Pertanto va accolto l'appello e per l'effetto va rigettata l'originaria domanda, non risultando dovuta la somma – ulteriore rispetto a quella già corrisposta – di € 366.211,80 – determinata dall'impugnata sentenza sulla base del tariffario unico di cui al d.m. del 7.11.1991.
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
3.- Spese processuali
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali per il doppio grado, tenuto conto dell'esito globale della lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione.
Le spese processuali si liquidano in forza del d.m. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi dello scaglione di valore tra € 260.001 ed € 520.000 e si liquidano – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022 – in favore dell'appellante in € 11.229 per il primo grado - € 1.772 per la fase di studio, € 1.169 per la fase introduttiva, € 5.206 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.082 per la fase decisionale -, ed € 10.060 per il secondo grado, di cui € 2.195 per la fase di studio, € 1.276 per la fase introduttiva, € 2.940 per la fase di trattazione, € 3.649 per la fase decisionale, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge.
Le spese della ctu in primo grado vanno poste interamente a carico dell'appellata.
Si reputa equo compensare le spese processuali tra l'appellante e CP_3
, e , non costituiti.
[...] Controparte_4 Parte_2
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_5
8
[...] Corte d'Appello
Reggio Calabria nei confronti del
[...]
disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda;
- pone a carico del le spese Controparte_2 processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 21.289 (di cui €
11.229 per il primo grado ed € 10.060 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge;
- compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante e , e;
CP_3 Controparte_4 Parte_2
- pone a carico della società appellata le spese della ctu.
Reggio Calabria, 10.6.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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