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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 544/2020
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti MONTOSI PIER OL PAte_1 P.IVA_1
( ), NO NN ( ) e C.F._1 C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso lo PAte_2 C.F._3
Studio del primo difensore in VIA GALLERIA CAVOUR N. 3 40124 BOLOGNA;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
( ), quale società incorporante di e CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 quest'ultima assuntore del concordato fallimentare del e in tale Controparte_1 veste attuale titolare del credito, con il patrocinio degli Avv.ti FEDERICO CORTI
( ), AU NI ( e OL C.F._4 C.F._5 CA ( ) con domicilio eletto presso l'ultimo dei difensori C.F._6 in BOLOGNA VIA GALLIERA, 4;
INTERVENUTA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 601 del 1-2.10.2019 del Tribunale di Piacenza
oggetto: vendita/appalto
CONCLUSIONI
PAte appellante: in tesi dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e revocare in quanto infondato ed emesso in carenza dei presupposti di legge il decreto ingiuntivo opposto non esistendo il credito per cui si procede;
nel merito accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra e oggi è risolto e Pt_1 CP_1 Controparte_1 in ogni caso che nessuna somma è dovuta da a e per PAte_1 Controparte_1 l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando lo stesso inefficace e/o nullo e di nessun effetto giuridico per le ragioni esposte in motivazione;
In via subordinata Accertare e dichiarare il minor credito vantato da nei confronti di Controparte_1 per i motivi di cui in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, PAte_1 nonché compensare il credito di nei confronti di per la Controparte_1 PAte_1 somma di € 70.403,20, o le maggiori o minori somme come accertate in corso di causa e/o secondo giustizia ed equità. In via istruttoria ammettere le richieste istruttorie articolate nella citazione in opposizione al D.I. e nella memoria ex art 183 co 6 n. 2 c.p.c. e, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e segnatamente: A) che il Giudice voglia ordinare a controparte l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei certificati di produzione dei materiali impiegati per la prefabbricazione delle strutture presenti nel cantiere di Ospedaletto (PI), Via Ravizza n. 11, la consegna delle relazioni di fine dei lavori di produzione e di fine dei lavori di montaggio, consentendo in tal modo il completamento della pratica sismica secondo quanto richiesto dal d.P.R. 380/2001; B) l'ammissione delle prove testimoniali di cui alle memorie ex art. 183 cpc non ammesse di seguito trascritte: 1) DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e consegnato a la PAte_1 relazione di fine dei lavori di produzione;
2) DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e depositato presso l'Ufficio del Genio Civile competente la relazione di fine dei lavori di produzione;
3) DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e consegnato a la relazione di fine dei lavori di montaggio;
4) PAte_1 DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e depositato presso l'Ufficio del Genio Civile competente la relazione di fine dei lavori di montaggio;
5) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete dichiarato il collaudo improcedibile per la mancanza dei certificati sui materiali impiegati da 6) DCV che in qualità di collaudatore CP_1
pag. 2/7 del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete dichiarato il collaudo improcedibile per la mancanza delle relazioni richieste dal d.P.R. 380/2001 e di spettanza del direttore dei lavori di produzione e montaggio;
7) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete riscontrato crolli di parti delle travi prefabbricate;
8) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ferraris, n. 8, a Pisa, avete verificato l'esecuzione dei lavori che si CP_1 era obbligata ad eseguire in base alla lettera dell'11.4.2008 e al contratto del 17.6.2010, che vi si mostrano;
9) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ferraris, n. 8, a Pisa, avete riscontrato crolli di parti del copriferro delle travi e dei pilastri. Si indicano quali testi: Ing. sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4 in Testimone_1 qualità di direttore dei lavori di prefabbricazione e montaggio delle opere in c.a. di Via Ravizza, n. 11, a Pisa;
Arch. sui capitoli nn. 5, 6 e 7, in qualità di Testimone_2 collaudatore delle opere in c.a. di Via Ravizza, n. 11, a Pisa;
Ing. sui Tes_3 capitoli nn. 8 e 9, in qualità di collaudatore delle opere in c.a. di Via Ferraris, n. 8, a Pisa. C) la rinnovazione della CTU come richiesto all'udienza del 6.06.2018 ed in particolare per quanto riguarda il numero 5) dell'Appendice nonché in merito alla asserita e contestata collaudabilità della struttura. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio per i motivi di cui in narrativa.
PAte intervenuta: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da Pt_1 in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi di
[...] cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 601/2019 il Tribunale di Piacenza, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1555/2013, che revocava, condannava Pt_1 al pagamento della minor somma di € 99.500,00 a favore del Controparte_1 PA ( in era stata sottoposta al fallimento in corso di causa), quale corrispettivo CP_1 della progettazione, fornitura e montaggio del capannone prefabbricato in via Ravizza, PAt 11 Ospedaletto (PI); spese compensate fra le parti per 1/6 e condanna di alla rifusione dei restanti 5/6 a favore dell'opposta.
Il primo giudice rilevato che la qualificazione del contratto era stata concordata direttamente dalle parti, le quali avevano espressamente stabilito che fosse un contratto di compravendita e respinta la domanda di risoluzione svolta da accoglieva Pt_1
pag. 3/7 esclusivamente la domanda di accertamento del minor credito dovuto al CP_1
riduceva il credito di quest'ultima detraendovi, come accertato dal CTU, €
[...]
3.000,00 quali costi necessari per i ripristini concordati nell'addendum del 17.06.2011.
PAt Nello specifico, il Tribunale evidenziava che , non aveva titolo per invocare validamente la risoluzione per inadempimento, atteso che, da un lato, si era resa inadempiente ai propri obblighi di pagamento e, dall'altro lato, era decaduta dalla denuncia per gli ulteriori vizi, diversi da quelli contenuti nella scrittura del 17.06.2011.
Pertanto, visto che si era impegnata ad eseguire dei lavori di ripristino delle CP_1 lastre del solaio e che poi non aveva eseguito detto intervento, rideterminava il credito di sottraendovi il valore dei suddetti lavori, come quantificati dal CTU. CP_1
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice aveva 1) Pt_1 erroneamente ricondotto il contratto alla fattispecie della compravendita in luogo dell'appalto; 2 e 4) erroneamente statuito sull'inefficacia, a fini risolutori, della diffida ad adempiere inviata il 10.10.2011 dall'appellante ritenendola, a torto, inadempiente, vista l'intervenuta novazione dei termini di pagamento concordati il 17.06.2011; 3) erroneamente respinto la domanda di risoluzione, nonostante l'accertato inadempimento Contr della agli impegni assunti con la lettera del 17.06.2011 e alla mancata consegna dei certificati di produzione, limitandosi il giudice all'accertamento dell'intempestiva denuncia dei vizi.
Concludeva come in epigrafe.
Nessuno si costituiva per il Fallimento appellato.
Interveniva , società incorporante di , succeduta CP_2 Controparte_4 nella titolarità del credito quale assuntore del concordato fallimentare del CP_1
e contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria
[...] di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 08/10/2024
______-______
Tutti i motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente vanno disattesi.
Sulla qualificazione del contratto l'appellante sostiene che, a prescindere dalla lettera pag. 4/7 del contratto, non può essere considerato che un appalto, stante le attività di PAt progettazione dell'opera demandate alla stessa e le dimensioni dell'opera.
Osserva il collegio che, per quanto possa, al più, riconoscersi la natura mista del contratto, ovvero di compravendita e di appalto (come, da un lato, è stato stabilito dalle parti a chiare lettere -indice evidente della volontà delle stesse-, e dall'altro lato, è desumibile dalle prestazioni di fare che si era impegnata ad eseguire), resta il CP_1 fatto che, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, nel caso che ci occupa, l'individuazione dell'uno o dell'altro tipo contrattuale risulta irrilevante ai fini del decidere, attesi i successivi accordi intervenuti fra le parti e formalizzati nel c.d.
“addendum” del 17.6.2011, nel quale si era impegnata ad emendare i vizi ivi CP_1 elencati e ad eseguire alcune ulteriori prestazioni “strappi su solai alveolari;
inserimento ancoraggi in corrispondenza dei pannelli;
modifica dimensioni apertura porta al piano e posizionamento di putrella metallica;
ripristino delle lastre di PAt prefabbricato,” e a riconoscerne il relativo corrispettivo, oltre ad impegnarsi al pagamento del residuo corrispettivo dovuto in tre rate al 15.08.2011, 15.09.2011 e 15.10.2011.
Ebbene, a detti accordi entrambe le parti sono rimaste inadempienti, ma PAt l'inadempimento di è oltremodo sproporzionato rispetto all'inadempimento di Contr
PAt quando ha inviato la diffida ad adempiere del 10.10.2011, non aveva pagato ben due ovvero quella con scadenza al 15.08.11 e quella al 15.09.11, per complessive CP_5 circa € 60.000,00 e pertanto, non era legittimata ad invocare la risoluzione del contratto, Contr peraltro pressoché completamente adempiuto da mentre quest'ultima, dal suo canto, non aveva eseguito la riparazione delle lastre del prefabbricato (costo € 3.000,00), richiamando, questa sì legittimamente, il disposto di cui all'art. 1460 c.c.
Co Come insegna la , infatti, “In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale. (…) la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione dei programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass. 4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del 2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000).” (Cass. n. 14030/2025).
pag. 5/7 PAt Nel caso all'esame del collegio, l'arbitrarietà dell'inadempimento di appare evidente, sol che si confronti l'entità economica delle due reciproche prestazioni omesse dalle parti contraenti.
Sul punto nulla aggiungono gli ulteriori vizi successivamente denunciati (sigillatura degli elementi prefabbricati, verniciatura della gronda, caduta di parti di calcestruzzo dalla trave di gronda), in quanto vizi palesi e non idonei, comunque, a valutare diversamente le reciproche condotte tenute dalle parti.
Riguardo, infine, alla mancata consegna dei certificati di produzione e della documentazione ex d.P.R. 380/2001, va osservato che l'art. 10 delle Condizioni generali di contratto (doc 2 fasc. parte attrice) subordina la consegna della documentazione di fine lavori alla esistenza congiunta di due requisiti: la regolarità dei pagamenti e l'accettazione dell'opera (o, in assenza di questa, l'emissione della dichiarazione di ultimazione dei lavori).
Benché sia stata correttamente accertata dal giudice di primo grado la mancata consegna dei certificati di produzione, è stato altresì condivisibilmente statuito che, mancando la prova della regolarità dei pagamenti, l'appellante non poteva pretendere la consegna dei certificati ai sensi dell'art. 10 del contratto. Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia del Controparte_1
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 601/2019 del PAte_1
Tribunale di Piacenza
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che PAte_1 CP_2 liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 6/7 Nulla sulle spese a favore del rimasto contumace. Controparte_1
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 544/2020
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti MONTOSI PIER OL PAte_1 P.IVA_1
( ), NO NN ( ) e C.F._1 C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso lo PAte_2 C.F._3
Studio del primo difensore in VIA GALLERIA CAVOUR N. 3 40124 BOLOGNA;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
( ), quale società incorporante di e CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 quest'ultima assuntore del concordato fallimentare del e in tale Controparte_1 veste attuale titolare del credito, con il patrocinio degli Avv.ti FEDERICO CORTI
( ), AU NI ( e OL C.F._4 C.F._5 CA ( ) con domicilio eletto presso l'ultimo dei difensori C.F._6 in BOLOGNA VIA GALLIERA, 4;
INTERVENUTA
in punto a: appello avverso la sentenza n. 601 del 1-2.10.2019 del Tribunale di Piacenza
oggetto: vendita/appalto
CONCLUSIONI
PAte appellante: in tesi dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e revocare in quanto infondato ed emesso in carenza dei presupposti di legge il decreto ingiuntivo opposto non esistendo il credito per cui si procede;
nel merito accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra e oggi è risolto e Pt_1 CP_1 Controparte_1 in ogni caso che nessuna somma è dovuta da a e per PAte_1 Controparte_1 l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando lo stesso inefficace e/o nullo e di nessun effetto giuridico per le ragioni esposte in motivazione;
In via subordinata Accertare e dichiarare il minor credito vantato da nei confronti di Controparte_1 per i motivi di cui in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, PAte_1 nonché compensare il credito di nei confronti di per la Controparte_1 PAte_1 somma di € 70.403,20, o le maggiori o minori somme come accertate in corso di causa e/o secondo giustizia ed equità. In via istruttoria ammettere le richieste istruttorie articolate nella citazione in opposizione al D.I. e nella memoria ex art 183 co 6 n. 2 c.p.c. e, riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e segnatamente: A) che il Giudice voglia ordinare a controparte l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei certificati di produzione dei materiali impiegati per la prefabbricazione delle strutture presenti nel cantiere di Ospedaletto (PI), Via Ravizza n. 11, la consegna delle relazioni di fine dei lavori di produzione e di fine dei lavori di montaggio, consentendo in tal modo il completamento della pratica sismica secondo quanto richiesto dal d.P.R. 380/2001; B) l'ammissione delle prove testimoniali di cui alle memorie ex art. 183 cpc non ammesse di seguito trascritte: 1) DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e consegnato a la PAte_1 relazione di fine dei lavori di produzione;
2) DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e depositato presso l'Ufficio del Genio Civile competente la relazione di fine dei lavori di produzione;
3) DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e consegnato a la relazione di fine dei lavori di montaggio;
4) PAte_1 DCV che in qualità di direttore dei lavori del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete redatto e depositato presso l'Ufficio del Genio Civile competente la relazione di fine dei lavori di montaggio;
5) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete dichiarato il collaudo improcedibile per la mancanza dei certificati sui materiali impiegati da 6) DCV che in qualità di collaudatore CP_1
pag. 2/7 del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete dichiarato il collaudo improcedibile per la mancanza delle relazioni richieste dal d.P.R. 380/2001 e di spettanza del direttore dei lavori di produzione e montaggio;
7) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ravizza, n. 11, a Pisa avete riscontrato crolli di parti delle travi prefabbricate;
8) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ferraris, n. 8, a Pisa, avete verificato l'esecuzione dei lavori che si CP_1 era obbligata ad eseguire in base alla lettera dell'11.4.2008 e al contratto del 17.6.2010, che vi si mostrano;
9) DCV che in qualità di collaudatore del prefabbricato di Via Ferraris, n. 8, a Pisa, avete riscontrato crolli di parti del copriferro delle travi e dei pilastri. Si indicano quali testi: Ing. sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4 in Testimone_1 qualità di direttore dei lavori di prefabbricazione e montaggio delle opere in c.a. di Via Ravizza, n. 11, a Pisa;
Arch. sui capitoli nn. 5, 6 e 7, in qualità di Testimone_2 collaudatore delle opere in c.a. di Via Ravizza, n. 11, a Pisa;
Ing. sui Tes_3 capitoli nn. 8 e 9, in qualità di collaudatore delle opere in c.a. di Via Ferraris, n. 8, a Pisa. C) la rinnovazione della CTU come richiesto all'udienza del 6.06.2018 ed in particolare per quanto riguarda il numero 5) dell'Appendice nonché in merito alla asserita e contestata collaudabilità della struttura. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio per i motivi di cui in narrativa.
PAte intervenuta: respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da Pt_1 in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi di
[...] cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 601/2019 il Tribunale di Piacenza, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1555/2013, che revocava, condannava Pt_1 al pagamento della minor somma di € 99.500,00 a favore del Controparte_1 PA ( in era stata sottoposta al fallimento in corso di causa), quale corrispettivo CP_1 della progettazione, fornitura e montaggio del capannone prefabbricato in via Ravizza, PAt 11 Ospedaletto (PI); spese compensate fra le parti per 1/6 e condanna di alla rifusione dei restanti 5/6 a favore dell'opposta.
Il primo giudice rilevato che la qualificazione del contratto era stata concordata direttamente dalle parti, le quali avevano espressamente stabilito che fosse un contratto di compravendita e respinta la domanda di risoluzione svolta da accoglieva Pt_1
pag. 3/7 esclusivamente la domanda di accertamento del minor credito dovuto al CP_1
riduceva il credito di quest'ultima detraendovi, come accertato dal CTU, €
[...]
3.000,00 quali costi necessari per i ripristini concordati nell'addendum del 17.06.2011.
PAt Nello specifico, il Tribunale evidenziava che , non aveva titolo per invocare validamente la risoluzione per inadempimento, atteso che, da un lato, si era resa inadempiente ai propri obblighi di pagamento e, dall'altro lato, era decaduta dalla denuncia per gli ulteriori vizi, diversi da quelli contenuti nella scrittura del 17.06.2011.
Pertanto, visto che si era impegnata ad eseguire dei lavori di ripristino delle CP_1 lastre del solaio e che poi non aveva eseguito detto intervento, rideterminava il credito di sottraendovi il valore dei suddetti lavori, come quantificati dal CTU. CP_1
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice aveva 1) Pt_1 erroneamente ricondotto il contratto alla fattispecie della compravendita in luogo dell'appalto; 2 e 4) erroneamente statuito sull'inefficacia, a fini risolutori, della diffida ad adempiere inviata il 10.10.2011 dall'appellante ritenendola, a torto, inadempiente, vista l'intervenuta novazione dei termini di pagamento concordati il 17.06.2011; 3) erroneamente respinto la domanda di risoluzione, nonostante l'accertato inadempimento Contr della agli impegni assunti con la lettera del 17.06.2011 e alla mancata consegna dei certificati di produzione, limitandosi il giudice all'accertamento dell'intempestiva denuncia dei vizi.
Concludeva come in epigrafe.
Nessuno si costituiva per il Fallimento appellato.
Interveniva , società incorporante di , succeduta CP_2 Controparte_4 nella titolarità del credito quale assuntore del concordato fallimentare del CP_1
e contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria
[...] di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 08/10/2024
______-______
Tutti i motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente vanno disattesi.
Sulla qualificazione del contratto l'appellante sostiene che, a prescindere dalla lettera pag. 4/7 del contratto, non può essere considerato che un appalto, stante le attività di PAt progettazione dell'opera demandate alla stessa e le dimensioni dell'opera.
Osserva il collegio che, per quanto possa, al più, riconoscersi la natura mista del contratto, ovvero di compravendita e di appalto (come, da un lato, è stato stabilito dalle parti a chiare lettere -indice evidente della volontà delle stesse-, e dall'altro lato, è desumibile dalle prestazioni di fare che si era impegnata ad eseguire), resta il CP_1 fatto che, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, nel caso che ci occupa, l'individuazione dell'uno o dell'altro tipo contrattuale risulta irrilevante ai fini del decidere, attesi i successivi accordi intervenuti fra le parti e formalizzati nel c.d.
“addendum” del 17.6.2011, nel quale si era impegnata ad emendare i vizi ivi CP_1 elencati e ad eseguire alcune ulteriori prestazioni “strappi su solai alveolari;
inserimento ancoraggi in corrispondenza dei pannelli;
modifica dimensioni apertura porta al piano e posizionamento di putrella metallica;
ripristino delle lastre di PAt prefabbricato,” e a riconoscerne il relativo corrispettivo, oltre ad impegnarsi al pagamento del residuo corrispettivo dovuto in tre rate al 15.08.2011, 15.09.2011 e 15.10.2011.
Ebbene, a detti accordi entrambe le parti sono rimaste inadempienti, ma PAt l'inadempimento di è oltremodo sproporzionato rispetto all'inadempimento di Contr
PAt quando ha inviato la diffida ad adempiere del 10.10.2011, non aveva pagato ben due ovvero quella con scadenza al 15.08.11 e quella al 15.09.11, per complessive CP_5 circa € 60.000,00 e pertanto, non era legittimata ad invocare la risoluzione del contratto, Contr peraltro pressoché completamente adempiuto da mentre quest'ultima, dal suo canto, non aveva eseguito la riparazione delle lastre del prefabbricato (costo € 3.000,00), richiamando, questa sì legittimamente, il disposto di cui all'art. 1460 c.c.
Co Come insegna la , infatti, “In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale. (…) la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione dei programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass. 4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del 2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000).” (Cass. n. 14030/2025).
pag. 5/7 PAt Nel caso all'esame del collegio, l'arbitrarietà dell'inadempimento di appare evidente, sol che si confronti l'entità economica delle due reciproche prestazioni omesse dalle parti contraenti.
Sul punto nulla aggiungono gli ulteriori vizi successivamente denunciati (sigillatura degli elementi prefabbricati, verniciatura della gronda, caduta di parti di calcestruzzo dalla trave di gronda), in quanto vizi palesi e non idonei, comunque, a valutare diversamente le reciproche condotte tenute dalle parti.
Riguardo, infine, alla mancata consegna dei certificati di produzione e della documentazione ex d.P.R. 380/2001, va osservato che l'art. 10 delle Condizioni generali di contratto (doc 2 fasc. parte attrice) subordina la consegna della documentazione di fine lavori alla esistenza congiunta di due requisiti: la regolarità dei pagamenti e l'accettazione dell'opera (o, in assenza di questa, l'emissione della dichiarazione di ultimazione dei lavori).
Benché sia stata correttamente accertata dal giudice di primo grado la mancata consegna dei certificati di produzione, è stato altresì condivisibilmente statuito che, mancando la prova della regolarità dei pagamenti, l'appellante non poteva pretendere la consegna dei certificati ai sensi dell'art. 10 del contratto. Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia del Controparte_1
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 601/2019 del PAte_1
Tribunale di Piacenza
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che PAte_1 CP_2 liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 6/7 Nulla sulle spese a favore del rimasto contumace. Controparte_1
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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