Articolo 10 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 9Articolo 11
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15 settembre 1974
Art. 10.

Fino al 1° gennaio 1976 il personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso del requisito dell'anzianita' di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore principale o di almeno quattordici anni di effettivo servizio complessivo nella carriera, e' ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva trova applicazione l' ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748 .
Entrata in vigore il 15 settembre 1974