Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/02/2026, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15082 del 2025, proposto dall’avv. NNmaria Giannola, difesa in proprio ex art. 22, co. 3, c.p.a., con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Lazio, sez. V- ter, 26.6.2025, n. 12711, resa sul ricorso con n.r.g. 4479/2025, nella parte in cui condanna il Ministero dell’istruzione e del merito “al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore, avv. NNmaria Giannola, dichiaratasi antistatario”, con la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso :
- che con ricorso notificato il 26.11.2025 (dep. il 9.12) l’avv. NNmaria Giannola ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di questa sezione n. 12711 del 26.6.2025, nella parte in cui condanna il Ministero dell’istruzione e del merito “al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore, avv. NNmaria Giannola, dichiaratasi antistatario”;
- che il Ministero si è costituito in resistenza con atto di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che la sentenza in epigrafe è stata notificata al Ministero intimato il 26.6.2025;
- che l’odierno ricorso risulta quindi proposto dopo il termine di giorni 120 dalla notifica del titolo di cui all’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, che concede all’Amministrazione uno spatium deliberandi, il cui decorso integra - anche in relazione alle sentenze del giudice amministrativo - una condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della P.A. ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 26.9.2022, n. 8243; sull’applicabilità di tale disposizione al giudizio di ottemperanza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.3.2021, n. 2670 e giur. ivi richiamata);
- che non risulta alcun adempimento da parte del Ministero intimato;
Ritenuto :
- pertanto di ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza in epigrafe entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza o (se anteriore) dalla sua notificazione a cura di parte;
- di nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il
Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero intimato, che provvederà, nel successivo termine di giorni trenta, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza si tratta, personalmente o tramite un funzionario appositamente delegato, in quanto competente in materia;
- di porre le spese del presente giudizio a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di provvedere all’esecuzione della sentenza ottemperanda secondo le modalità indicate in parte motiva;
- nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega, che provvederà nei termini di cui in parte motiva;
- condanna il Ministero intimato alla corresponsione nei confronti dell’avv. NNmaria Giannola delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN MA IA, Presidente FF
NNlisa Tricarico, Referendario
IE ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE ON | NN MA IA |
IL SEGRETARIO