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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249012543773000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- INTIMAZIONE n. 09420249012543773000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- INTIMAZIONE n. 09420249012543773000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6200/2025 depositato il 27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249012543773000, notificata in data 23.10.2024, con la quale si richiedeva il pagamento di varie cartelle di pagamento, tra le quali: n. 09420140005803485000, presuntivamente notificata in data 21/07/2014 – IRPEF;
n. 09420160000409552000, presuntivamente notificata in data 19/05/2016 – IRPEF e IVA;
n. 09420160023689169000, presuntivamente notificata in data 17/11/2016 – IRAP;
n. 09420160028566619000, presuntivamente notificata in data 12/02/2017 – IRPEF;
n. 09420170014309601000, presuntivamente notificata in data 07/12/2017 – IRAP;
n. 094201800 2483216000, presuntivamente notificata in data 08/02/2018 – IRPEF;
deduceva parte ricorrente i seguenti motivi di gravame: mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e, in alternativa, l'estinzione del diritto di riscossione in capo ad AdER per il decorso dei termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973; la prescrizione quinquennale per le sanzioni (art. 20 d.lgs. 472/1997) e per interessi (art. 2948 c.c.); si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) la quale eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992 (mancata chiamata in giudizio degli enti impositori, a fronte di vizi riferiti agli atti presupposti); il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione sulle questioni afferenti al merito della pretesa e alla formazione del ruolo;
la rituale notifica delle cartelle di pagamento per cui le contestazioni sarebbero state tardive (artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni dalla notifica); allegava l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione: 12/11/2014 – n. 09480201400011952000 (preavviso di fermo); 17/10/2016 – n. 09484201600005044001 (pignoramento presso terzi/art. 72-bis); 16/04/2019
– n. 09420199005500635000 (avviso di intimazione); 26/07/2022 – n. 09420229001038806000 (avviso di intimazione); 23/10/2024 – n. 09420249012543773000 (avviso di intimazione); richiamava, in ogni caso, la sospensione dei termini di prescrizione della riscossione dall'01/01/2014 al 15/06/2014 (legge n. 147/2013, art. 1, commi 618-624 e la disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) che, per i carichi affidati fino al 07/03/2020 con termini scadenti dopo il 31/12/2021, prevdeva una sospensione di 478 giorni (ovvero 492 giorni) ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 159/2015; in data 6.10.2025 parte ricorrente depositava una memoria illustrativa con la quale rilevava l'inapplicabilità dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, posto che tanto le cartelle di pagamento quanto l'intimazione erano state notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
contestava la notifica della cartella n. 09420160000409552000 poiché dalla relata con data 20/05/2016 ne risultava la consegna a 'Nominativo_1', qualificata 'addetta alla casa', presso Indirizzo_1 , Rosarno, ma vi era assenza della raccomandata informativa (art. 60 d.P.R. 600/1973, comma 1, lett. b-bis); per le cartelle n. 09420160023689169000 e n. 09420160028566619000 vi erano 'avvisi di mancata consegna' con data e ora 13/10/2016 ore 08:56:02 (+0200) e 12/01/2017 ore 14:48:23 (+0100), con indicazione di rifiuto della pec per 'indirizzo non valido'; quanto agli atti interruttivi, vi era un fermo amministrativo notificato a familiare convivente (figlio) senza prova dell'invio della raccomandata informativa;
l'atto di cui all'allegato 8 non era stato notificato;
mentre l'allegato 9 era stato consegnato a persona di famiglia senza prova dell'invio della raccomandata informativa;
quanto alla disciplina emergenziale si deduceva che i carichi erano stati affidati in periodo precedente a quello emergenziale e che la proroga/sospensione non si applicava a tale ipotesi;
infine, in relazione alle copie informatiche/immagini esse erano prive di attestazione di conformità, con conseguente richiesta di esclusione dei documenti non conformi;
all'odierna udienza la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
dalla mera consultazione dell'allegato n. 9 emerge la notifica dell'intimazione di pagamento 094 2022 90010388 06/00 che contiene un riferimento a tutte le cartelle di pagamento sottostanti l'ulteriore intimazione oggi impugnata;
la notifica è stata regolarmente eseguita in data 26.8.2022 a mani della figlia dell'odierno ricorrente (Nominativo_1), qualificatasi come persona di famiglia presso il suo domicilio;
l'assunto della parte ricorrente - secondo cui la notifica (eseguita, si badi bene, a mezzo del servizio postale e non tramite messo) non si sarebbe perfezionata per il mancato invio della raccomandata confermativa – è infondato in quanto l'art. 14 legge n. 890 del 1982 prevede che: «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta»; è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 14 l. n. 890 del 1982 non perde il valore di regola generale relativa alla notificazione degli atti al contribuente neppure in relazione al richiamo interno («sono fatti salvi») all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; non è infatti riscontrabile alcun rapporto di sussidiarietà dell'art. 14 l. n. 890 del 1982 rispetto all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, nella misura in cui il legislatore con quest'ultima norma aggiunge ulteriori modalità di notificazione dell'avviso di accertamento, senza escludere, tuttavia, il possibile ricorso alla (regola generale della) notificazione diretta a mezzo posta (in motivazione, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 21972 del 05/08/2024); restano assorbite tutte le ulteriori doglianze, poiché la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui sopra preclude ogni eccezione circa la pretesa irregolarità della notifica delle medesime cartelle di pagamento in uno con l'atto oggi opposto;
quanto all'utilizzabilità processuale della citata relata di consegna/notifica in quanto prodotta in copia da AdER è parimenti pacifico che “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento” (Cass. sez. 5, 01/04/2025, n. 8604); onere cui il sig. Ricorrente_1 non ha adempiuto;
le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 (ottocento). (firmato digitalmente)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249012543773000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- INTIMAZIONE n. 09420249012543773000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- INTIMAZIONE n. 09420249012543773000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6200/2025 depositato il 27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249012543773000, notificata in data 23.10.2024, con la quale si richiedeva il pagamento di varie cartelle di pagamento, tra le quali: n. 09420140005803485000, presuntivamente notificata in data 21/07/2014 – IRPEF;
n. 09420160000409552000, presuntivamente notificata in data 19/05/2016 – IRPEF e IVA;
n. 09420160023689169000, presuntivamente notificata in data 17/11/2016 – IRAP;
n. 09420160028566619000, presuntivamente notificata in data 12/02/2017 – IRPEF;
n. 09420170014309601000, presuntivamente notificata in data 07/12/2017 – IRAP;
n. 094201800 2483216000, presuntivamente notificata in data 08/02/2018 – IRPEF;
deduceva parte ricorrente i seguenti motivi di gravame: mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e, in alternativa, l'estinzione del diritto di riscossione in capo ad AdER per il decorso dei termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973; la prescrizione quinquennale per le sanzioni (art. 20 d.lgs. 472/1997) e per interessi (art. 2948 c.c.); si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) la quale eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992 (mancata chiamata in giudizio degli enti impositori, a fronte di vizi riferiti agli atti presupposti); il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione sulle questioni afferenti al merito della pretesa e alla formazione del ruolo;
la rituale notifica delle cartelle di pagamento per cui le contestazioni sarebbero state tardive (artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 per la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni dalla notifica); allegava l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione: 12/11/2014 – n. 09480201400011952000 (preavviso di fermo); 17/10/2016 – n. 09484201600005044001 (pignoramento presso terzi/art. 72-bis); 16/04/2019
– n. 09420199005500635000 (avviso di intimazione); 26/07/2022 – n. 09420229001038806000 (avviso di intimazione); 23/10/2024 – n. 09420249012543773000 (avviso di intimazione); richiamava, in ogni caso, la sospensione dei termini di prescrizione della riscossione dall'01/01/2014 al 15/06/2014 (legge n. 147/2013, art. 1, commi 618-624 e la disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) che, per i carichi affidati fino al 07/03/2020 con termini scadenti dopo il 31/12/2021, prevdeva una sospensione di 478 giorni (ovvero 492 giorni) ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 159/2015; in data 6.10.2025 parte ricorrente depositava una memoria illustrativa con la quale rilevava l'inapplicabilità dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, posto che tanto le cartelle di pagamento quanto l'intimazione erano state notificate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
contestava la notifica della cartella n. 09420160000409552000 poiché dalla relata con data 20/05/2016 ne risultava la consegna a 'Nominativo_1', qualificata 'addetta alla casa', presso Indirizzo_1 , Rosarno, ma vi era assenza della raccomandata informativa (art. 60 d.P.R. 600/1973, comma 1, lett. b-bis); per le cartelle n. 09420160023689169000 e n. 09420160028566619000 vi erano 'avvisi di mancata consegna' con data e ora 13/10/2016 ore 08:56:02 (+0200) e 12/01/2017 ore 14:48:23 (+0100), con indicazione di rifiuto della pec per 'indirizzo non valido'; quanto agli atti interruttivi, vi era un fermo amministrativo notificato a familiare convivente (figlio) senza prova dell'invio della raccomandata informativa;
l'atto di cui all'allegato 8 non era stato notificato;
mentre l'allegato 9 era stato consegnato a persona di famiglia senza prova dell'invio della raccomandata informativa;
quanto alla disciplina emergenziale si deduceva che i carichi erano stati affidati in periodo precedente a quello emergenziale e che la proroga/sospensione non si applicava a tale ipotesi;
infine, in relazione alle copie informatiche/immagini esse erano prive di attestazione di conformità, con conseguente richiesta di esclusione dei documenti non conformi;
all'odierna udienza la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
dalla mera consultazione dell'allegato n. 9 emerge la notifica dell'intimazione di pagamento 094 2022 90010388 06/00 che contiene un riferimento a tutte le cartelle di pagamento sottostanti l'ulteriore intimazione oggi impugnata;
la notifica è stata regolarmente eseguita in data 26.8.2022 a mani della figlia dell'odierno ricorrente (Nominativo_1), qualificatasi come persona di famiglia presso il suo domicilio;
l'assunto della parte ricorrente - secondo cui la notifica (eseguita, si badi bene, a mezzo del servizio postale e non tramite messo) non si sarebbe perfezionata per il mancato invio della raccomandata confermativa – è infondato in quanto l'art. 14 legge n. 890 del 1982 prevede che: «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta»; è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 14 l. n. 890 del 1982 non perde il valore di regola generale relativa alla notificazione degli atti al contribuente neppure in relazione al richiamo interno («sono fatti salvi») all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; non è infatti riscontrabile alcun rapporto di sussidiarietà dell'art. 14 l. n. 890 del 1982 rispetto all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, nella misura in cui il legislatore con quest'ultima norma aggiunge ulteriori modalità di notificazione dell'avviso di accertamento, senza escludere, tuttavia, il possibile ricorso alla (regola generale della) notificazione diretta a mezzo posta (in motivazione, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 21972 del 05/08/2024); restano assorbite tutte le ulteriori doglianze, poiché la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui sopra preclude ogni eccezione circa la pretesa irregolarità della notifica delle medesime cartelle di pagamento in uno con l'atto oggi opposto;
quanto all'utilizzabilità processuale della citata relata di consegna/notifica in quanto prodotta in copia da AdER è parimenti pacifico che “In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento” (Cass. sez. 5, 01/04/2025, n. 8604); onere cui il sig. Ricorrente_1 non ha adempiuto;
le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 (ottocento). (firmato digitalmente)