Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 129
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento del 26.8.2022, effettuata a mani della figlia del ricorrente, fosse regolare e che la mancata impugnazione di tale atto precludesse ogni eccezione circa la presunta irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti.

  • Rigettato
    Estinzione del diritto di riscossione per decorso termini

    L'eccezione è assorbita dalla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e dalla conseguente preclusione ad eccezioni relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi

    L'eccezione è assorbita dalla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e dalla conseguente preclusione ad eccezioni relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Contestazione notifica cartella n. 09420160000409552000

    L'eccezione è assorbita dalla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e dalla conseguente preclusione ad eccezioni relative alla notifica delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Contestazione notifica cartelle n. 09420160023689169000 e n. 09420160028566619000

    L'eccezione è assorbita dalla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e dalla conseguente preclusione ad eccezioni relative alla notifica delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Contestazione notifica atti interruttivi prescrizione

    L'eccezione è assorbita dalla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e dalla conseguente preclusione ad eccezioni relative alla notifica delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Inapplicabilità disciplina emergenziale COVID-19

    L'eccezione è assorbita dalla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e dalla conseguente preclusione ad eccezioni relative alla notifica delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Utilizzabilità processuale copie informatiche/immagini

    La Corte ha ritenuto che l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità spetti al contribuente, il quale non vi ha adempiuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 129
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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