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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 823/2021 r.g.
LIDIA CAPORALETTI, Avv. SPACCHETTI PAOLO parte attrice
Parte_1
Avv. LIPPARINI MASSIMO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro Parte_1 meglio descritto in narrativa e per l'effetto
CONDANNARE al risarcimento di tutti i danni materiali patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1 per un importo totale di €.108.259,10, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Parte_2 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio come per legge”.
Per il convenuto:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, Voglia: IN VIA PRINICPALE - rigettare la domanda svolta, nei termini di sua formulazione perché infondata in fatto e diritto;
Riservata ogni altra richiesta, eccezione, deduzione e produzione di cui si fa sin d'ora richiesta nei termini di cui all'art. 183
c.p.c.. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
1 Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione del 22.04.2021, ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1 richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento verificatosi in data 20.08.2019.
In modo particolare, parte attrice, nell'atto introduttivo, ha esposto che in data 20.08.2019 “si trovava nella parte antistante lo studio veterinario della dott.ssa in Foligno, via Guglielmo Ferrero 53, in compagnia Controparte_1 del proprio cane di razza meticcia di nome che doveva essere sottoposto alle vaccinazioni di rito” e che, mentre Per_1
“stava aspettando il proprio turno all'esterno dell'ambulatorio che era in quel momento occupato da un altro cliente (…) si avvicinava il sig. con un cane di razza labrador legato con un lungo guinzaglio non retraibile”. Parte_1
Parte attrice ha riferito che “esortava immediatamente il proprietario del cane a non far avvicinare lo stesso al proprio animale” ma “il non curante dell'invito dell'attrice, permetteva al proprio cane di grossa taglia di avvicinarsi alla Pt_1
e a causa del guinzaglio molto allungato, lasciava che il cane facesse due giri intorno all'attrice, la quale, bloccata Parte_2 all'altezza delle ginocchia, veniva strattonata dal labrador, provocandole una violenta caduta a terra” e “rovinando a terra, colpiva il gomito destro, la gamba destra e la spalla destra” (si vedano pagg. 1, 2 – atto di citazione).
1.1. In data 16.07.2021 si è costituito in giudizio Parte_1
1.2. Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c, sono stati escussi i testi di parte attrice ammessi Tes_1
e ed è stato esperito interrogatorio formale di parte attrice,
[...] Controparte_1 Parte_2 successivamente, è stata disposta c.t.u. medico legale (si veda verbale di udienza del 22.02.2023).
1.3. Con ordinanza del 03.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineate le salienti vicende processuali, occorre sinteticamente enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Nel merito, parte attrice ha sostenuto che la responsabilità esclusiva dell'evento, avvenuto in data
20.08.2019, deve ascriversi a ai sensi dell'art. 2052 c.c., in qualità di proprietario del cane Parte_1 di razza AD. In modo particolare, parte attrice ha rappresentato che il cane di non Parte_1 era “adeguatamente custodito e privo delle dotazioni che regolano la detenzione e conduzione di cani in luogo pubblico” (si veda pag. 4 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha riferito che a seguito del sinistro è stata trasportata dai soccorritori del 118 presso il locale pronto soccorso ove è stata dimessa in data 22.08.2019 “con la prescrizione di applicare presidio gessato per ventuno giorni e l'effettuazione di Rmn dell'articolazione destra”; nei mesi successivi al sinistro è stata sottoposta a cicli fisioterapici e ad ulteriori visite di controllo (si veda pag. 3
– atto di citazione).
2 2.3. Parte attrice, inoltre, ha rappresentato che il proprio consulente di parte aveva accertato “postumi invalidanti in termini del 18-20 % di danno biologico con giorni 60 di inabilità temporanea totale e giorni 180 di inabilità temporanea parziale” (si veda pag. 4 – atto di citazione).
2.4. Parte attrice, ha altresì rappresentato che il c.t.p. nominato dalla compagnia assicurativa
[...]
, compagnia assicurativa con la quale risultava coperto per la responsabilità CP_2 Parte_1 civile verso terzi per la proprietà e conduzione di animali domestici, ha accertato “la sussistenza degli esiti invalidanti dell'infortunio e indicati nel 15% di IP;
gg.30 al 100%, gg.30 al 75%; gg.30 al 50% e gg.60 al 25%” (si veda pag. 4 – atto di citazione).
2.5. In relazione al quantum risarcitorio (relativo al danno patrimoniale e non patrimoniale), parte attrice ha richiesto un importo complessivo pari ad € 108.259,10, di cui € 9.492,10 per le spese mediche sostenute ed € 465,00 “per la rottura del telefono cellulare che la aveva nella tasca esterna della borsa” (si veda pag. Parte_2
5 – atto di citazione).
2.5.1. Inoltre, parte attrice ha esposto che all'importo complessivo di € 108.259,10, oltre agli interessi fino alla data del soddisfo, deve “essere applicato il massimo aumento personalizzato (39%) anche a titolo di danno morale ed esistenziale, in considerazione della gravità e particolarità delle lesioni subite e del lunghissimo periodo di convalescenza che la stessa è stata costretta, suo malgrado, a subire con inevitabili ripercussioni sulla vita di relazione specialmente in un soggetto in piena età lavorativa” (si vedano pagg. 5, 6 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, in primo luogo, ha mosso contestazioni in punto di “an debeatur”, Parte_1 contestando la dinamica dell'evento così come descritta da parte attrice.
3.1. In modo particolare, parte convenuta ha rappresentato che il proprio cane di razza AD stava giocando con il cane di proprietà di fuori dall'ambulatorio e che “entrambi i cani erano Parte_2 tenuti al guinzaglio dai rispettivi proprietari” e che “nel giocare, i due guinzagli dapprima si intrecciavano e di seguito la signora cadeva a terra, causa il comportamento del proprio cane o perché non attenta al proprio equilibrio” (si Parte_2 vedano pagg. 2, 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.1. Parte convenuta ha inteso precisare che ha adottato un sistema di ritenzione del guinzaglio “consono alla natura e alla tipologia del cane, e se l'attrice è caduta perché verosimilmente distratta o non in grado di contenere
l'esuberanza del proprio cane, altrettanto giocherellone” e che la responsabilità dell'evento “non è addebitabile né ad entrambi i cani e né pertanto ai loro rispettivi padroni, ma ricade nel prevedibile (soprattutto in un ambulatorio veterinario)
e consueto incontro di due cani non aggressivi ma giocherelloni” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.2. Inoltre, ha rappresentato che parte attrice “avrebbe potuto impedire al proprio cane di Parte_1 giocare con il cane dell'odierno convenuto sì da evitare di creare l'occasione dell'evento” e che quest'ultima ha adottato un sistema di ritenzione “inadeguato laddove il raggio d'azione concesso all'animale era talmente inadeguato che il cane
3 ZA poteva muoversi senza possibilità di controllo nel momento di gioco concessogli dalla proprietaria”; infatti, parte convenuta ha inteso precisare che i due animali “giocavano anche nei pressi della posizione di stazionamento della donna e l'attrice nulla ha fatto per impedirlo” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.3. Parte convenuta, infine, ha affermato che, in ragione di tale ricostruzione dei fatti, la responsabilità esclusiva o prevalente di tale accadimento deve essere posta in capo a in quanto “ha Parte_2 condotto il proprio cane al guinzaglio in modo evidentemente non adeguato alle circostanze del caso concreto e comunque non si è posizionata in modo tale da non perdere l'equilibrio” (si veda pag. 4 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. In relazione al “quantum debeatur”, parte convenuta ha contestato la richiesta risarcitoria avanzata da parte di qualificandola “assolutamente spropositata ed animata da intenti speculativi”. Parte_2
3.2.1. Ed ancora, parte convenuta ha contestato la richiesta di personalizzazione del danno biologico nella misura massima sostenendo che “è sguarnita del minimo elemento probatorio”; inoltre, ha inteso precisare che non è dovuto alcun risarcimento per danno morale nel caso di accertato concorso colposo di parte attrice nella causazione del sinistro ex art. 1227, co. 2 c.c. (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2.2. Infine, nel caso di accertato concorso colposo di parte attrice nella causazione del sinistro, parte convenuta ha richiesto “congrua riduzione del danno in ragione della gravità della prevalente colpa ascrivibile alla vittima ed alle conseguenze che ne sono derivate” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le principali argomentazioni delle parti, occorre ricondurre la fattispecie prospettata da parte attrice nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., relativo alla responsabilità per danni cagionati da animali.
4.1. Sul punto giova premettere che, ai sensi dell'art. 2052 c.c., il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Infatti, per evitare di incorrere nel riconoscimento di responsabilità, il titolare della posizione di cui all'art. 2052 c.c. è chiamato a dimostrare l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
In virtù di ciò, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (sul punto si veda Cass. n. 15895/2011).
4 Per completezza deve aggiungersi che il caso fortuito, la cui prova si pone a carico del convenuto, può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente i caratteri già illustrati (sul punto si veda Cass. n. 10402/2016).
4.2. Tanto chiarito in punto di inquadramento della fattispecie, in primo luogo, occorre affermare che non sussistono dubbi sul fatto che l'odierno convenuto, deve essere qualificato quale Parte_1
Con proprietario del cane di razza AD di nome .
4.3. Quanto, invece, al fatto storico, rappresentato dalla caduta di occorre procedere Parte_2 ad una dettagliata ricostruzione dell'evento al fine di verificare la sussistenza del nesso causale, l'eventuale verificazione del cd. caso fortuito ovvero la possibile incidenza del comportamento della danneggiata rispetto alla causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
4.3.1. In primo luogo, deve rilevarsi che le parti hanno descritto l'accadimento in termini potenzialmente divergenti.
Parte attrice, nel descrivere la dinamica dell'evento, ha specificato che “permetteva al proprio Parte_1 cane di grossa taglia di avvicinarsi alla e a causa del guinzaglio molto allungato, lasciava che il cane facesse due Parte_2 giri intorno all'attrice, la quale, bloccata all'altezza delle ginocchia, veniva strattonata dal labrador, provocandole una violenta caduta a terra” (si veda atto di citazione, pag. 2).
dunque, ha sostenuto che la caduta era stata causata dal cane di l'animale Parte_2 Parte_1 citato avrebbe compiuto alcuni giri intorno alla danneggiata e, anche a causa della lunghezza del guinzaglio, bloccava i movimenti della danneggiata, determinandone la caduta.
4.3.2. Parte convenuta, ha affermato che “nel giocare, i due guinzagli dapprima si intrecciavano e di seguito la signora cadeva a terra, causa il comportamento del proprio cane o perché non attenta al proprio equilibrio”, precisando Parte_2 che “la responsabilità dell'evento (…) ricade nel prevedibile (soprattutto in un ambulatorio veterinario) e consueto incontro di due cani non aggressivi ma giocherelloni” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
4.3.3. In ogni caso deve rilevarsi che la descrizione della dinamica della caduta, operata dal convenuto, è caratterizzata da genericità; il convenuto non indica con chiarezza la meccanica della caduta, attribuendone la causa alla “giocosità” degli animali, ad un intreccio di guinzagli e ad un deficit di attenzione della danneggiata.
Tale ricostruzione non appare compatibile con la necessità di appurare le cause effettive, incluse quelle meccaniche, al fine di valutare eventuali responsabilità in relazione alla caduta di Parte_2
4.3.4. Invece, la ricostruzione di parte attrice risulta più specifica e dettagliata, in quanto individua e descrive la dinamica della caduta;
la stessa è supportata dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale da
[...]
(coniuge di parte attrice presente al momento del fatto) e da (medico Tes_1 Controparte_1 veterinario intervenuto successivamente sul luogo dell'evento).
5 In particolar modo, ha riferito “mi trovavo con mia moglie davanti allo studio della Dott.ssa Testimone_1
(…). È arrivato il con un cane con un guinzaglio molto lungo che quando ha visto il nostro ha CP_1 Pt_1 attraversato la strada e il non è riuscito a tenerlo. Mia moglie ha detto al di tenere il suo cane che andava Pt_1 Pt_1 verso il nostro, non so se il non abbia sentito ma non è riuscito a tenerlo e il cane ha iniziato a girare intorno a mia Pt_1 moglie che è caduta” (si veda verbale di udienza del 26.10.2022).
Mentre sebbene giunta sul luogo della caduta in un secondo tempo, ha riferito che era Controparte_1 all'interno del proprio studio veterinario e che, richiamata da grida di aiuto, ne usciva “ed ho trovato la signora per terra con il guinzaglio del cane del sotto le ginocchia dell'attrice”; ha riferito che Pt_1 Controparte_1
“il era sotto shock tanto che continuava a tirare il guinzaglio impedendo così alla attrice di muoversi” e che “il Pt_1 braccio sembrava rotto e lei gridava molto” (si veda verbale di udienza del 22.02.2023).
4.3.5. Se ne rileva la concordanza delle dichiarazioni rese da e in Testimone_1 Controparte_1 particolare, ancorché quest'ultima non abbia osservato la dinamica della caduta, la stessa Controparte_1 aveva osservato quanto occorso negli attimi immediatamente successivi, allorquando il guinzaglio del cane di bloccava ancora le gambe di nonostante la stessa fosse già Parte_1 Controparte_1 caduta.
Se ne deduce, in armonia con quanto dichiarato da che il guinzaglio del cane di Testimone_1 [...] aveva bloccato le gambe di anche nei momenti precedenti alla osservazione di Pt_1 Parte_2
causando la caduta della danneggiata. Controparte_1
Sussiste, dunque, il nesso di causalità tra le azioni del cane di e l'evento dannoso. Parte_1
5. Deve in aggiunta rilevarsi che parte convenuta non ha dimostrato (e neppure allegato) la ricorrenza di circostanze inquadrabili nell'ambito dell'istituto del cd. caso fortuito;
a tal proposito si richiama quanto già indicato sopra: per evitare di incorrere nel riconoscimento di responsabilità, il titolare della posizione di cui all'art. 2052 c.c. deve dimostrare l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
A tal riguardo, occorre rilevare che lo stesso convenuto ha qualificato le circostanze come “prevedibili”.
5.1. Per altro verso, non si rileva alcuna cooperazione colposa della danneggiata;
a tal proposito si evidenzia che l'istruttoria non ha evidenziato specifiche circostanze, suscettibili di mitigare la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c.
5.2. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si deve riconoscere sussistente la piena responsabilità ex art. 2052 c.c. di parte convenuta.
6. Una volta accertata la sussistenza della responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo a occorre Parte_1 fare delle considerazioni in termini di conseguenze risarcibili.
6 6.1. In primo luogo, si deve rammentare che l'attrice, a seguito della caduta, è stata trasportata presso il vicino pronto soccorso per le cure del caso, ove è stata dimessa con la seguente diagnosi “lussazione di gomito dx” (si veda doc. all. n. 1 – atto di citazione).
6.1.1. Inoltre, va rilevato che, a seguito delle dimissioni, parte attrice ha effettuato ulteriori accertamenti ed è stata sottoposta ad un piano terapeutico e fisioterapico.
Deve evidenziarsi che tali circostanze sono state debitamente documentate;
infatti, agli atti risultano certificazioni mediche (relative alla somministrazione di medicinali ovvero alla prenotazione/effettuazione di visite mediche) immediatamente ricollegabili all'evento dannoso (si vedano doc. all n. 7 e 15 – atto di citazione).
6.1.2. In aggiunta, deve rilevarsi che dalla consulenza tecnica espletata dal c.t.u. incaricato è emerso che
“la valutazione dei dati circostanziati, anamnestici e clinici consente di affermare che la Sig. ra Parte_3 riportò a seguito di caduta in terra un trauma a carico del gomito destro e del ginocchio destro caratterizzati da lussazione del gomito destro e trauma contusivo del ginocchio destro” e che “nessun dubbio va posto relativamente al nesso di causalità delle predette lesioni con il sinistro in atti” (si vedano pagg. 10, 11 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio
- “deposito semplice” del 07.11.2023).
6.2. Una volta appurata l'esistenza di un danno potenzialmente risarcibile, occorre analizzare dettagliatamente la richiesta di risarcimento dei danni.
6.2.1. In primo luogo, ha inteso chiedere risarcimento dei danni materiali quantificati in Parte_2
€. 465,00 a titolo di spese da sostenere per la riparazione del telefono cellulare (danneggiato a causa della caduta) che quest'ultima aveva riposto nella tasca esterna della borsa (si veda pag. 5 – atto di citazione).
Tale richiesta non può essere accolta, in quanto, nell'ambito dell'attività istruttoria, non è emerso l'effettivo danneggiamento di tale bene;
a fondamento di tale richiesta risarcitoria non sono state addotte prove orali né prove documentali/fotografiche, che avrebbero agevolato il soddisfacimento dell'onere probatorio che ricade in capo al danneggiato.
Deve, inoltre, rilevarsi che parte attrice si è limitata a produrre in giudizio “preventivo di spesa per riparazione
Samsung S7 Edge” (si veda doc. all. n. 16 – atto di citazione), non accompagnato dalla richiesta di audizione del soggetto redigente, che avrebbe potuto indicare le condizioni del telefono cellulare di parte attrice.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dunque, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio in relazione alla richiesta risarcitoria relativa all'apparecchio cellulare.
7.2. Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie, con cui si chiede la riparazione del danno non patrimoniale,
è opportuno elaborare una serie di considerazioni.
Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che, nel caso di specie, sarebbero risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa
7 integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003).
La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del
2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di AN NO (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni Unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
7.2.1. Nel caso di specie, infatti, alla luce dell'espletata c.t.u. medica è stata accertata lesione all'integrità fisica di Parte_2
7.2.2. In modo particolare, il c.t.u. ha riscontrato che, all'esito dell'evento dannoso in questione, la stessa ha riportato “traumatismo caratterizzato da lussazione del gomito destro e contusione ginocchio destro”.
Secondo il c.t.u., le lesioni risultano compatibili con la dinamica del sinistro e, secondo il medesimo c.t.u., le stesse avevano comportato una “inabilità temporanea totale fu di 30 giorni, parziale al 75% di 30 giorni, parziale al 50% di 30 giorni, parziale al 25% di 60 giorni con grado di sofferenza psicofisica di grado 2 (media) in una scala da
1 a 5”.
8 Il c.t.u. ha inoltre rilevato che “la riduzione della validità psicofisica (danno biologico) è pari al 15 % (quindici per cento) e con grado di sofferenza psicofisica di grado 1 (lieve) in una scala da 1 a 5”.
7.3. Per la liquidazione di tale danno, trattandosi di lesioni macropermanenti (postumi superiori al 9%), occorre fare riferimento ai criteri orientativi contenuti nelle Tabelle di Milano.
7.3.1. Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, alla data del sinistro del 20.08.2019 ammonta ad €
45.752,00 per danno biologico permanente, cui aggiungere la somma di € 9.487,50 per danno biologico temporaneo, per un ammontare complessivo pari ad € 55.239,50.
7.3.2. A tale importo andranno sommate le spese mediche sostenute da parte attrice, che il c.t.u. ha quantificato in € 8.660,55.
7.3.3. Deve quindi essere riconosciuto il diritto di ad ottenere la somma complessiva di Parte_2
€ 63.900,05, suddivisa come appena indicato.
7.4. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
7.5. Quanto alla richiesta di liquidazione di ulteriori profili di danno, deve evidenziarsi che giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali,
9 compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (sul punto si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11754 del
15/05/2018, Rv. 648794 - 02).
7.5.3. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che la liquidazione del danno morale, fino ad una certa soglia, è inclusa nella somma ordinariamente liquidata seguendo i dettami delle tabelle milanesi.
7.5.4. Quanto, invece, alla ulteriore richiesta avanzata da parte attrice circa il riconoscimento di ulteriori somme in virtù di personalizzazione del danno morale, tale richiesta deve essere rigettata per mancanza di specifica allegazione e prova.
Parte attrice, a tal proposito ha inteso chiedere il riconoscimento della personalizzazione del danno “in considerazione della gravità e particolarità delle lesioni subite e del lunghissimo periodo di convalescenza che la stessa è stata costretta, suo malgrado, a subire con inevitabili ripercussioni sulla vita di relazione specialmente in un soggetto in piena età lavorativa” (si veda pag. 6 – atto di citazione).
La sussistenza di tali circostanze, collegate all'età della danneggiata e alle naturali conseguenze subite a causa di significativa lesione della integrità fisica, risultano assorbite nella liquidazione già operata, a mente degli ordinari criteri previsti dalle tabelle milanesi;
infatti, parte attrice non ha evidenziato particolari circostanze, suscettibili di determinare il riconoscimento di un patimento maggiore rispetto a persona avente la medesima età, sofferente lesioni di medesima gravità.
A conferma di tale ricostruzione, si evidenzia che il c.t.u. ha riconosciuto “grado di sofferenza psicofisica di grado 1 (lieve) in una scala da 1 a 5”.
8. Per tutti i motivi sin qui esposti, in relazione a tutte le richieste risarcitorie presentate da
[...]
appare corretto riconoscere l'importo di € 63.900,05 (oltre rivalutazione e interessi, per come Parte_2 indicati nel par. 7.4.).
10 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (per fase introduttivo e di studi) e ai medi tariffari (per fase istruttoria e decisoria), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
9.1. Le spese di lite vengono quantificate in complessivi € 12.013,00 di cui € 1.276,00 per la fase di studio,
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria.
9.2. Le spese di c.t.u. devono essere sostenute dalla parte convenuta, Parte_1
p.q.m.
Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, condanna al Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 63.900,05, oltre al lucro cessante da Parte_2 devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice Parte_1 Parte_2 quantificate in € 12.013,00 oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di c.t.u. definitivamente poste in capo a parte convenuta, Parte_1
Spoleto, 25 luglio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
11
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 823/2021 r.g.
LIDIA CAPORALETTI, Avv. SPACCHETTI PAOLO parte attrice
Parte_1
Avv. LIPPARINI MASSIMO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità di in ordine alla causazione del sinistro Parte_1 meglio descritto in narrativa e per l'effetto
CONDANNARE al risarcimento di tutti i danni materiali patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1 per un importo totale di €.108.259,10, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Parte_2 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio come per legge”.
Per il convenuto:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, Voglia: IN VIA PRINICPALE - rigettare la domanda svolta, nei termini di sua formulazione perché infondata in fatto e diritto;
Riservata ogni altra richiesta, eccezione, deduzione e produzione di cui si fa sin d'ora richiesta nei termini di cui all'art. 183
c.p.c.. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
1 Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione del 22.04.2021, ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1 richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento verificatosi in data 20.08.2019.
In modo particolare, parte attrice, nell'atto introduttivo, ha esposto che in data 20.08.2019 “si trovava nella parte antistante lo studio veterinario della dott.ssa in Foligno, via Guglielmo Ferrero 53, in compagnia Controparte_1 del proprio cane di razza meticcia di nome che doveva essere sottoposto alle vaccinazioni di rito” e che, mentre Per_1
“stava aspettando il proprio turno all'esterno dell'ambulatorio che era in quel momento occupato da un altro cliente (…) si avvicinava il sig. con un cane di razza labrador legato con un lungo guinzaglio non retraibile”. Parte_1
Parte attrice ha riferito che “esortava immediatamente il proprietario del cane a non far avvicinare lo stesso al proprio animale” ma “il non curante dell'invito dell'attrice, permetteva al proprio cane di grossa taglia di avvicinarsi alla Pt_1
e a causa del guinzaglio molto allungato, lasciava che il cane facesse due giri intorno all'attrice, la quale, bloccata Parte_2 all'altezza delle ginocchia, veniva strattonata dal labrador, provocandole una violenta caduta a terra” e “rovinando a terra, colpiva il gomito destro, la gamba destra e la spalla destra” (si vedano pagg. 1, 2 – atto di citazione).
1.1. In data 16.07.2021 si è costituito in giudizio Parte_1
1.2. Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c, sono stati escussi i testi di parte attrice ammessi Tes_1
e ed è stato esperito interrogatorio formale di parte attrice,
[...] Controparte_1 Parte_2 successivamente, è stata disposta c.t.u. medico legale (si veda verbale di udienza del 22.02.2023).
1.3. Con ordinanza del 03.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineate le salienti vicende processuali, occorre sinteticamente enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Nel merito, parte attrice ha sostenuto che la responsabilità esclusiva dell'evento, avvenuto in data
20.08.2019, deve ascriversi a ai sensi dell'art. 2052 c.c., in qualità di proprietario del cane Parte_1 di razza AD. In modo particolare, parte attrice ha rappresentato che il cane di non Parte_1 era “adeguatamente custodito e privo delle dotazioni che regolano la detenzione e conduzione di cani in luogo pubblico” (si veda pag. 4 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha riferito che a seguito del sinistro è stata trasportata dai soccorritori del 118 presso il locale pronto soccorso ove è stata dimessa in data 22.08.2019 “con la prescrizione di applicare presidio gessato per ventuno giorni e l'effettuazione di Rmn dell'articolazione destra”; nei mesi successivi al sinistro è stata sottoposta a cicli fisioterapici e ad ulteriori visite di controllo (si veda pag. 3
– atto di citazione).
2 2.3. Parte attrice, inoltre, ha rappresentato che il proprio consulente di parte aveva accertato “postumi invalidanti in termini del 18-20 % di danno biologico con giorni 60 di inabilità temporanea totale e giorni 180 di inabilità temporanea parziale” (si veda pag. 4 – atto di citazione).
2.4. Parte attrice, ha altresì rappresentato che il c.t.p. nominato dalla compagnia assicurativa
[...]
, compagnia assicurativa con la quale risultava coperto per la responsabilità CP_2 Parte_1 civile verso terzi per la proprietà e conduzione di animali domestici, ha accertato “la sussistenza degli esiti invalidanti dell'infortunio e indicati nel 15% di IP;
gg.30 al 100%, gg.30 al 75%; gg.30 al 50% e gg.60 al 25%” (si veda pag. 4 – atto di citazione).
2.5. In relazione al quantum risarcitorio (relativo al danno patrimoniale e non patrimoniale), parte attrice ha richiesto un importo complessivo pari ad € 108.259,10, di cui € 9.492,10 per le spese mediche sostenute ed € 465,00 “per la rottura del telefono cellulare che la aveva nella tasca esterna della borsa” (si veda pag. Parte_2
5 – atto di citazione).
2.5.1. Inoltre, parte attrice ha esposto che all'importo complessivo di € 108.259,10, oltre agli interessi fino alla data del soddisfo, deve “essere applicato il massimo aumento personalizzato (39%) anche a titolo di danno morale ed esistenziale, in considerazione della gravità e particolarità delle lesioni subite e del lunghissimo periodo di convalescenza che la stessa è stata costretta, suo malgrado, a subire con inevitabili ripercussioni sulla vita di relazione specialmente in un soggetto in piena età lavorativa” (si vedano pagg. 5, 6 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, in primo luogo, ha mosso contestazioni in punto di “an debeatur”, Parte_1 contestando la dinamica dell'evento così come descritta da parte attrice.
3.1. In modo particolare, parte convenuta ha rappresentato che il proprio cane di razza AD stava giocando con il cane di proprietà di fuori dall'ambulatorio e che “entrambi i cani erano Parte_2 tenuti al guinzaglio dai rispettivi proprietari” e che “nel giocare, i due guinzagli dapprima si intrecciavano e di seguito la signora cadeva a terra, causa il comportamento del proprio cane o perché non attenta al proprio equilibrio” (si Parte_2 vedano pagg. 2, 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.1. Parte convenuta ha inteso precisare che ha adottato un sistema di ritenzione del guinzaglio “consono alla natura e alla tipologia del cane, e se l'attrice è caduta perché verosimilmente distratta o non in grado di contenere
l'esuberanza del proprio cane, altrettanto giocherellone” e che la responsabilità dell'evento “non è addebitabile né ad entrambi i cani e né pertanto ai loro rispettivi padroni, ma ricade nel prevedibile (soprattutto in un ambulatorio veterinario)
e consueto incontro di due cani non aggressivi ma giocherelloni” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.2. Inoltre, ha rappresentato che parte attrice “avrebbe potuto impedire al proprio cane di Parte_1 giocare con il cane dell'odierno convenuto sì da evitare di creare l'occasione dell'evento” e che quest'ultima ha adottato un sistema di ritenzione “inadeguato laddove il raggio d'azione concesso all'animale era talmente inadeguato che il cane
3 ZA poteva muoversi senza possibilità di controllo nel momento di gioco concessogli dalla proprietaria”; infatti, parte convenuta ha inteso precisare che i due animali “giocavano anche nei pressi della posizione di stazionamento della donna e l'attrice nulla ha fatto per impedirlo” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.3. Parte convenuta, infine, ha affermato che, in ragione di tale ricostruzione dei fatti, la responsabilità esclusiva o prevalente di tale accadimento deve essere posta in capo a in quanto “ha Parte_2 condotto il proprio cane al guinzaglio in modo evidentemente non adeguato alle circostanze del caso concreto e comunque non si è posizionata in modo tale da non perdere l'equilibrio” (si veda pag. 4 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. In relazione al “quantum debeatur”, parte convenuta ha contestato la richiesta risarcitoria avanzata da parte di qualificandola “assolutamente spropositata ed animata da intenti speculativi”. Parte_2
3.2.1. Ed ancora, parte convenuta ha contestato la richiesta di personalizzazione del danno biologico nella misura massima sostenendo che “è sguarnita del minimo elemento probatorio”; inoltre, ha inteso precisare che non è dovuto alcun risarcimento per danno morale nel caso di accertato concorso colposo di parte attrice nella causazione del sinistro ex art. 1227, co. 2 c.c. (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2.2. Infine, nel caso di accertato concorso colposo di parte attrice nella causazione del sinistro, parte convenuta ha richiesto “congrua riduzione del danno in ragione della gravità della prevalente colpa ascrivibile alla vittima ed alle conseguenze che ne sono derivate” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le principali argomentazioni delle parti, occorre ricondurre la fattispecie prospettata da parte attrice nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., relativo alla responsabilità per danni cagionati da animali.
4.1. Sul punto giova premettere che, ai sensi dell'art. 2052 c.c., il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Infatti, per evitare di incorrere nel riconoscimento di responsabilità, il titolare della posizione di cui all'art. 2052 c.c. è chiamato a dimostrare l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
In virtù di ciò, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (sul punto si veda Cass. n. 15895/2011).
4 Per completezza deve aggiungersi che il caso fortuito, la cui prova si pone a carico del convenuto, può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente i caratteri già illustrati (sul punto si veda Cass. n. 10402/2016).
4.2. Tanto chiarito in punto di inquadramento della fattispecie, in primo luogo, occorre affermare che non sussistono dubbi sul fatto che l'odierno convenuto, deve essere qualificato quale Parte_1
Con proprietario del cane di razza AD di nome .
4.3. Quanto, invece, al fatto storico, rappresentato dalla caduta di occorre procedere Parte_2 ad una dettagliata ricostruzione dell'evento al fine di verificare la sussistenza del nesso causale, l'eventuale verificazione del cd. caso fortuito ovvero la possibile incidenza del comportamento della danneggiata rispetto alla causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
4.3.1. In primo luogo, deve rilevarsi che le parti hanno descritto l'accadimento in termini potenzialmente divergenti.
Parte attrice, nel descrivere la dinamica dell'evento, ha specificato che “permetteva al proprio Parte_1 cane di grossa taglia di avvicinarsi alla e a causa del guinzaglio molto allungato, lasciava che il cane facesse due Parte_2 giri intorno all'attrice, la quale, bloccata all'altezza delle ginocchia, veniva strattonata dal labrador, provocandole una violenta caduta a terra” (si veda atto di citazione, pag. 2).
dunque, ha sostenuto che la caduta era stata causata dal cane di l'animale Parte_2 Parte_1 citato avrebbe compiuto alcuni giri intorno alla danneggiata e, anche a causa della lunghezza del guinzaglio, bloccava i movimenti della danneggiata, determinandone la caduta.
4.3.2. Parte convenuta, ha affermato che “nel giocare, i due guinzagli dapprima si intrecciavano e di seguito la signora cadeva a terra, causa il comportamento del proprio cane o perché non attenta al proprio equilibrio”, precisando Parte_2 che “la responsabilità dell'evento (…) ricade nel prevedibile (soprattutto in un ambulatorio veterinario) e consueto incontro di due cani non aggressivi ma giocherelloni” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
4.3.3. In ogni caso deve rilevarsi che la descrizione della dinamica della caduta, operata dal convenuto, è caratterizzata da genericità; il convenuto non indica con chiarezza la meccanica della caduta, attribuendone la causa alla “giocosità” degli animali, ad un intreccio di guinzagli e ad un deficit di attenzione della danneggiata.
Tale ricostruzione non appare compatibile con la necessità di appurare le cause effettive, incluse quelle meccaniche, al fine di valutare eventuali responsabilità in relazione alla caduta di Parte_2
4.3.4. Invece, la ricostruzione di parte attrice risulta più specifica e dettagliata, in quanto individua e descrive la dinamica della caduta;
la stessa è supportata dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale da
[...]
(coniuge di parte attrice presente al momento del fatto) e da (medico Tes_1 Controparte_1 veterinario intervenuto successivamente sul luogo dell'evento).
5 In particolar modo, ha riferito “mi trovavo con mia moglie davanti allo studio della Dott.ssa Testimone_1
(…). È arrivato il con un cane con un guinzaglio molto lungo che quando ha visto il nostro ha CP_1 Pt_1 attraversato la strada e il non è riuscito a tenerlo. Mia moglie ha detto al di tenere il suo cane che andava Pt_1 Pt_1 verso il nostro, non so se il non abbia sentito ma non è riuscito a tenerlo e il cane ha iniziato a girare intorno a mia Pt_1 moglie che è caduta” (si veda verbale di udienza del 26.10.2022).
Mentre sebbene giunta sul luogo della caduta in un secondo tempo, ha riferito che era Controparte_1 all'interno del proprio studio veterinario e che, richiamata da grida di aiuto, ne usciva “ed ho trovato la signora per terra con il guinzaglio del cane del sotto le ginocchia dell'attrice”; ha riferito che Pt_1 Controparte_1
“il era sotto shock tanto che continuava a tirare il guinzaglio impedendo così alla attrice di muoversi” e che “il Pt_1 braccio sembrava rotto e lei gridava molto” (si veda verbale di udienza del 22.02.2023).
4.3.5. Se ne rileva la concordanza delle dichiarazioni rese da e in Testimone_1 Controparte_1 particolare, ancorché quest'ultima non abbia osservato la dinamica della caduta, la stessa Controparte_1 aveva osservato quanto occorso negli attimi immediatamente successivi, allorquando il guinzaglio del cane di bloccava ancora le gambe di nonostante la stessa fosse già Parte_1 Controparte_1 caduta.
Se ne deduce, in armonia con quanto dichiarato da che il guinzaglio del cane di Testimone_1 [...] aveva bloccato le gambe di anche nei momenti precedenti alla osservazione di Pt_1 Parte_2
causando la caduta della danneggiata. Controparte_1
Sussiste, dunque, il nesso di causalità tra le azioni del cane di e l'evento dannoso. Parte_1
5. Deve in aggiunta rilevarsi che parte convenuta non ha dimostrato (e neppure allegato) la ricorrenza di circostanze inquadrabili nell'ambito dell'istituto del cd. caso fortuito;
a tal proposito si richiama quanto già indicato sopra: per evitare di incorrere nel riconoscimento di responsabilità, il titolare della posizione di cui all'art. 2052 c.c. deve dimostrare l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
A tal riguardo, occorre rilevare che lo stesso convenuto ha qualificato le circostanze come “prevedibili”.
5.1. Per altro verso, non si rileva alcuna cooperazione colposa della danneggiata;
a tal proposito si evidenzia che l'istruttoria non ha evidenziato specifiche circostanze, suscettibili di mitigare la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c.
5.2. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si deve riconoscere sussistente la piena responsabilità ex art. 2052 c.c. di parte convenuta.
6. Una volta accertata la sussistenza della responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo a occorre Parte_1 fare delle considerazioni in termini di conseguenze risarcibili.
6 6.1. In primo luogo, si deve rammentare che l'attrice, a seguito della caduta, è stata trasportata presso il vicino pronto soccorso per le cure del caso, ove è stata dimessa con la seguente diagnosi “lussazione di gomito dx” (si veda doc. all. n. 1 – atto di citazione).
6.1.1. Inoltre, va rilevato che, a seguito delle dimissioni, parte attrice ha effettuato ulteriori accertamenti ed è stata sottoposta ad un piano terapeutico e fisioterapico.
Deve evidenziarsi che tali circostanze sono state debitamente documentate;
infatti, agli atti risultano certificazioni mediche (relative alla somministrazione di medicinali ovvero alla prenotazione/effettuazione di visite mediche) immediatamente ricollegabili all'evento dannoso (si vedano doc. all n. 7 e 15 – atto di citazione).
6.1.2. In aggiunta, deve rilevarsi che dalla consulenza tecnica espletata dal c.t.u. incaricato è emerso che
“la valutazione dei dati circostanziati, anamnestici e clinici consente di affermare che la Sig. ra Parte_3 riportò a seguito di caduta in terra un trauma a carico del gomito destro e del ginocchio destro caratterizzati da lussazione del gomito destro e trauma contusivo del ginocchio destro” e che “nessun dubbio va posto relativamente al nesso di causalità delle predette lesioni con il sinistro in atti” (si vedano pagg. 10, 11 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio
- “deposito semplice” del 07.11.2023).
6.2. Una volta appurata l'esistenza di un danno potenzialmente risarcibile, occorre analizzare dettagliatamente la richiesta di risarcimento dei danni.
6.2.1. In primo luogo, ha inteso chiedere risarcimento dei danni materiali quantificati in Parte_2
€. 465,00 a titolo di spese da sostenere per la riparazione del telefono cellulare (danneggiato a causa della caduta) che quest'ultima aveva riposto nella tasca esterna della borsa (si veda pag. 5 – atto di citazione).
Tale richiesta non può essere accolta, in quanto, nell'ambito dell'attività istruttoria, non è emerso l'effettivo danneggiamento di tale bene;
a fondamento di tale richiesta risarcitoria non sono state addotte prove orali né prove documentali/fotografiche, che avrebbero agevolato il soddisfacimento dell'onere probatorio che ricade in capo al danneggiato.
Deve, inoltre, rilevarsi che parte attrice si è limitata a produrre in giudizio “preventivo di spesa per riparazione
Samsung S7 Edge” (si veda doc. all. n. 16 – atto di citazione), non accompagnato dalla richiesta di audizione del soggetto redigente, che avrebbe potuto indicare le condizioni del telefono cellulare di parte attrice.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dunque, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio in relazione alla richiesta risarcitoria relativa all'apparecchio cellulare.
7.2. Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie, con cui si chiede la riparazione del danno non patrimoniale,
è opportuno elaborare una serie di considerazioni.
Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che, nel caso di specie, sarebbero risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa
7 integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003).
La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del
2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di AN NO (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni Unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
7.2.1. Nel caso di specie, infatti, alla luce dell'espletata c.t.u. medica è stata accertata lesione all'integrità fisica di Parte_2
7.2.2. In modo particolare, il c.t.u. ha riscontrato che, all'esito dell'evento dannoso in questione, la stessa ha riportato “traumatismo caratterizzato da lussazione del gomito destro e contusione ginocchio destro”.
Secondo il c.t.u., le lesioni risultano compatibili con la dinamica del sinistro e, secondo il medesimo c.t.u., le stesse avevano comportato una “inabilità temporanea totale fu di 30 giorni, parziale al 75% di 30 giorni, parziale al 50% di 30 giorni, parziale al 25% di 60 giorni con grado di sofferenza psicofisica di grado 2 (media) in una scala da
1 a 5”.
8 Il c.t.u. ha inoltre rilevato che “la riduzione della validità psicofisica (danno biologico) è pari al 15 % (quindici per cento) e con grado di sofferenza psicofisica di grado 1 (lieve) in una scala da 1 a 5”.
7.3. Per la liquidazione di tale danno, trattandosi di lesioni macropermanenti (postumi superiori al 9%), occorre fare riferimento ai criteri orientativi contenuti nelle Tabelle di Milano.
7.3.1. Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, alla data del sinistro del 20.08.2019 ammonta ad €
45.752,00 per danno biologico permanente, cui aggiungere la somma di € 9.487,50 per danno biologico temporaneo, per un ammontare complessivo pari ad € 55.239,50.
7.3.2. A tale importo andranno sommate le spese mediche sostenute da parte attrice, che il c.t.u. ha quantificato in € 8.660,55.
7.3.3. Deve quindi essere riconosciuto il diritto di ad ottenere la somma complessiva di Parte_2
€ 63.900,05, suddivisa come appena indicato.
7.4. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
7.5. Quanto alla richiesta di liquidazione di ulteriori profili di danno, deve evidenziarsi che giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali,
9 compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (sul punto si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11754 del
15/05/2018, Rv. 648794 - 02).
7.5.3. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che la liquidazione del danno morale, fino ad una certa soglia, è inclusa nella somma ordinariamente liquidata seguendo i dettami delle tabelle milanesi.
7.5.4. Quanto, invece, alla ulteriore richiesta avanzata da parte attrice circa il riconoscimento di ulteriori somme in virtù di personalizzazione del danno morale, tale richiesta deve essere rigettata per mancanza di specifica allegazione e prova.
Parte attrice, a tal proposito ha inteso chiedere il riconoscimento della personalizzazione del danno “in considerazione della gravità e particolarità delle lesioni subite e del lunghissimo periodo di convalescenza che la stessa è stata costretta, suo malgrado, a subire con inevitabili ripercussioni sulla vita di relazione specialmente in un soggetto in piena età lavorativa” (si veda pag. 6 – atto di citazione).
La sussistenza di tali circostanze, collegate all'età della danneggiata e alle naturali conseguenze subite a causa di significativa lesione della integrità fisica, risultano assorbite nella liquidazione già operata, a mente degli ordinari criteri previsti dalle tabelle milanesi;
infatti, parte attrice non ha evidenziato particolari circostanze, suscettibili di determinare il riconoscimento di un patimento maggiore rispetto a persona avente la medesima età, sofferente lesioni di medesima gravità.
A conferma di tale ricostruzione, si evidenzia che il c.t.u. ha riconosciuto “grado di sofferenza psicofisica di grado 1 (lieve) in una scala da 1 a 5”.
8. Per tutti i motivi sin qui esposti, in relazione a tutte le richieste risarcitorie presentate da
[...]
appare corretto riconoscere l'importo di € 63.900,05 (oltre rivalutazione e interessi, per come Parte_2 indicati nel par. 7.4.).
10 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (per fase introduttivo e di studi) e ai medi tariffari (per fase istruttoria e decisoria), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
9.1. Le spese di lite vengono quantificate in complessivi € 12.013,00 di cui € 1.276,00 per la fase di studio,
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria.
9.2. Le spese di c.t.u. devono essere sostenute dalla parte convenuta, Parte_1
p.q.m.
Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, condanna al Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 63.900,05, oltre al lucro cessante da Parte_2 devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice Parte_1 Parte_2 quantificate in € 12.013,00 oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spese di c.t.u. definitivamente poste in capo a parte convenuta, Parte_1
Spoleto, 25 luglio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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