Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4980 del 2025, proposto da
HV TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela La Venuta, Antonia Tubelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: del provvedimento prot. n. 0296692 del 22.07.2025 con il quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, - Sportello Unico per l'immigrazione di Napoli, ha rigettato l'istanza di emersione lavoro irregolare prot.n. P-NA/L/N/2020/117230 presentata in data 07.08.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. AB MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
In data 7 agosto 2020, il datore di lavoro presentava, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, istanza di emersione per la regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico in essere con l'odierna ricorrente.
Il rapporto di lavoro si svolgeva regolarmente per circa due anni, come attestato dalla documentazione contributiva versata in atti, fino alla data del 14 gennaio 2022, allorché la lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni volontarie.
Dopo un complesso iter amministrativo, che includeva un primo provvedimento di rigetto per carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, poi riesaminato in autotutela dalla stessa Amministrazione a seguito del rilievo che tale requisito non è richiesto per i datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, la Prefettura di Napoli notificava in data 9 luglio 2025 un nuovo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990. I motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza venivano individuati nella mancata produzione della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di € 936,00 e del certificato di idoneità alloggiativa (o della relativa richiesta).
In data 22 luglio 2025, l'Amministrazione adottava il provvedimento di rigetto definitivo, oggetto del presente gravame, confermando le medesime motivazioni.
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato tali atti, deducendo i seguenti motivi di diritto:
Violazione del giusto procedimento, simulazione e deficit istruttorio (artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 10-bis L. n. 241/1990; art. 103 D.L. n. 34/2020; Circolari ministeriali): L'Amministrazione avrebbe agito in violazione dei principi di collaborazione e soccorso istruttorio, non consentendo alla ricorrente di sanare le mere irregolarità formali contestate.
Insussistenza dei presupposti e deficit istruttorio: La ricorrente contesta la fondatezza dei motivi di rigetto, sostenendo che l'eventuale omissione del pagamento del contributo forfettario è inadempimento imputabile al solo datore di lavoro e non può pregiudicare la posizione del lavoratore e che, per quanto concerne l'idoneità alloggiativa, la normativa e la prassi ministeriale richiedono la mera richiesta del certificato, onere che la ricorrente aveva assolto
Diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione: Anche a fronte della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, la ricorrente avrebbe diritto, in base alle circolari ministeriali interpretative, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante la non strumentalità della domanda di emersione, provata dall'effettivo svolgimento del rapporto lavorativo.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, la quale, con memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, argomentando sia che la mancata produzione della documentazione richiesta costituisce valido motivo di rigetto, sia che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non spetterebbe in caso di dimissioni volontarie, non integrando tale ipotesi una "causa di forza maggiore".
Con ordinanza n. 2509/2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato e ritenendo, ad una sommaria delibazione, fondata la pretesa al rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
All'udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento di rigetto impugnato si fonda su due distinti motivi: a) la mancata produzione della ricevuta di pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale; b) la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa o della ricevuta attestante la relativa richiesta.
Entrambe le motivazioni si palesano illegittime.
Quanto al primo profilo, relativo all'omesso versamento del contributo forfettario, è principio consolidato in giurisprudenza che gli inadempimenti di natura fiscale o contributiva imputabili esclusivamente al datore di lavoro non possano riverberarsi negativamente sulla posizione del lavoratore straniero, la cui buona fede e la cui posizione giuridica sono meritevoli di tutela, specialmente nell'ambito di una procedura eccezionale come quella dell'emersione, finalizzata a regolarizzare situazioni di fatto e a garantire la dignità del lavoratore.
Il mancato versamento del contributo, pur potendo costituire un indizio della fittizietà del rapporto, non opera come causa ostativa automatica al perfezionamento della procedura, ma costituisce una presunzione relativa che il lavoratore può superare fornendo la prova, con altri mezzi, dell'effettività del rapporto di lavoro.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha statuito che: "l’eventuale inadempimento degli oneri previdenziali o fiscali relativi al rapporto di lavoro […] può venire in rilievo solo quale elemento probatorio per dimostrare la natura fittizia del rapporto di lavoro di cui si chiede la conversione. Ma nel caso in esame, nessun rilievo in tal senso è stato nemmeno adombrato" (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 luglio 2018, n. 4236).
Ancora più specificamente, è stato affermato che: "l’omissione del datore di lavoro non può riverberarsi in danno dello straniero, atteso che unico soggetto obbligato al pagamento è il primo e non il secondo" (Consiglio di Stato, sentenza n. 344 del 19 gennaio 2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente dimostrato, mediante la produzione dei bollettini INPS e della comunicazione di cessazione, l'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro per quasi due anni. Di fronte a tale evidenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare superata la presunzione derivante dal mancato versamento del contributo forfettario, anziché elevare tale inadempimento a causa ostativa assoluta.
Anche il secondo motivo di rigetto, concernente la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, è infondato.
La stessa Amministrazione, con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4623 del 17 novembre 2020, ha chiarito che, al fine di non ritardare eccessivamente la definizione delle pratiche, è possibile procedere alla conclusione del procedimento "in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti".
La giurisprudenza ha confermato tale approccio, ritenendo illegittimo il diniego fondato sulla mera assenza del certificato definitivo, soprattutto quando l'interessato abbia dimostrato di essersi attivato per ottenerlo.
La circolare del Ministero dell’Interno del 17.11.2020 n. 4623 prevede che qualora 'l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti'" (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 7 marzo 2023, n. 529).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di avvenuta richiesta del certificato al Comune di Arzano in data 9 luglio 2025, adempiendo così all'onere su di lei incombente secondo la stessa prassi ministeriale. L'inerzia o il ritardo del Comune nel rilascio del documento non può, pertanto, essere imputato alla ricorrente e costituire motivo di rigetto della sua istanza.
Infine, si deve esaminare la questione, centrale ai fini della tutela dell'interesse attuale della ricorrente, relativa al diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.
La difesa dell'Amministrazione resistente sostiene che tale possibilità sia preclusa, essendo riservata alle sole ipotesi di cessazione per "causa di forza maggiore".
Tale interpretazione restrittiva è smentita dalle stesse direttive ministeriali. La Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 maggio 2021 ha espressamente chiarito, con riferimento all'art. 103, comma 4, del D.L. n. 34/2020, che, in considerazione dei lunghi tempi di trattazione delle pratiche, anche in caso di cessazione del rapporto per cause non di forza maggiore (come le dimissioni), qualora non vi sia un nuovo datore di lavoro, "possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione". La ratio di tale apertura è quella di non vanificare lo scopo della procedura di emersione a causa della sua eccessiva durata, a condizione che sia provata la non strumentalità della domanda originaria.
La costante giurisprudenza, in un caso analogo, ha già avuto modo di affermare che: "ai sensi dell’art. 103, comma 4, del DL 34/2020 e dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, è previsto che l’aspirante all’emersione possa accedere al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nell’ipotesi di dimissioni intervenute in pendenza del procedimento di definizione della domanda di emersione" (TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 2084 del 9 aprile 2025).
Nel caso di specie, l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per quasi due anni esclude in radice qualsiasi intento strumentale della domanda di emersione, rendendo pienamente applicabile l'interpretazione estensiva e di buon senso fornita dalla citata circolare. La pretesa della ricorrente al rilascio di un permesso per attesa occupazione è, pertanto, pienamente fondata.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Per l'effetto, l'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione della ricorrente alla luce dei principi qui affermati, procedendo al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3.Le spese di giudizio, in considerazione degli interessi coinvolti nell’azione amministrativa nonché della complessità della sottesa vicenda fattuale, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. 0296692 del 22 luglio 2025.
Compensa le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AV OR, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AB MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AB MA | AV OR |
IL SEGRETARIO