TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2673
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del giusto procedimento, simulazione e deficit istruttorio

    Il mancato versamento del contributo forfettario, imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non può riverberarsi negativamente sulla posizione del lavoratore. L'effettiva esistenza del rapporto di lavoro per quasi due anni, provata dalla documentazione INPS, ha superato la presunzione derivante dal mancato versamento.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti e deficit istruttorio

    La mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa è infondata poiché la ricorrente ha prodotto la ricevuta di avvenuta richiesta al Comune, adempiendo all'onere previsto dalla prassi ministeriale. L'inerzia del Comune nel rilascio non può essere imputata alla ricorrente.

  • Accolto
    Diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione

    L'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione è smentita dalle direttive ministeriali che prevedono il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in caso di dimissioni volontarie, qualora non vi sia un nuovo datore di lavoro, per non vanificare lo scopo della procedura di emersione a causa della sua eccessiva durata. L'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per quasi due anni esclude la strumentalità della domanda originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2673
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2673
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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