Art. 13.
Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attivita' di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennita' relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913 , convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326 .
Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attivita' di volo con percezione delle indennita' di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell' articolo 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340 , convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834 .
Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attivita' di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennita' relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913 , convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326 .
Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attivita' di volo con percezione delle indennita' di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell' articolo 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340 , convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834 .