Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2026, proposto dalla sig.ra IA ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Iride Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesano Sulla Marcellana, non costituito in giudizio;
per l'accertamento illegittimità silenzio e obbligo di provvedere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. BE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato gravame la sig.ra IA ET ha chiesto al Tribunale una sentenza di accertamento del silenzio inadempimento comunale a fronte dell’istanza prot.n. 6068/2025 con la quale aveva chiesto il permesso di costruire per realizzare opere pertinenziali e segnatamente una recinzione.
2. Con nota prot. n. 7641/2025 del 6 novembre 2025 il Comune aveva preavvisato all’allora istante il possibile diniego opponendo la sussistenza di motivi ostativi e segnatamente che “ La recinzione prevista ricade su porzione della Strada Vicinale Macchitelle, contigua ai terreni da recintare, che è a servizio anche di terreni di altra proprietà, ed essendo la stessa di proprietà comunale non può essere chiusa/ interrotta ”. In sostanza l’Ente ha sostenuto che la strada interpoderale, in quanto comunale, non avrebbe potuto essere destinataria di opere come quelle richieste, intralciando la pubblica via.
3. La ET riscontrava a sua volta l’istanza con la nota del 9 novembre 2025, contestando nel merito le affermazioni comunali e argomentando, sostanzialmente, che la recinzione prevista ricadesse su una porzione della Strada Vicinale Macchitelle, contigua ai terreni da recintare, posta unicamente al servizio delle poche abitazioni ivi insistenti e dunque privata. A maggior conforto delle proprie affermazioni, obiettava inoltre al Comune che la strada interpoderale fosse sterrata, priva di illuminazione comunale e quindi non soggetta alle prescrizioni indicate per le strade vicinali pubbliche, in particolare, dall’art. comma 6 dell’art.2 del D. Lgs. n.285/1992.
4. All’esito alcun riscontro veniva fornito dal Comune, alla cui inerzia è seguita l’introduzione del giudizio odierno fondato su due ampi motivi così rubricati “I. Violazione dell’art. 20 del d.p.r. n° 380 /2001-violazione dell’obbligo a provvedere- violazione dei princìpi di certezza e del legittimo affidamento del privato nonché di efficienza e del buon andamento della p.a. sanciti dall’art. 97 della costituzione. ii.-violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n° 241/1990-violazione del giusto procedimento .”
5. L’Ente, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio odierna, vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte come da verbale in atti, dato avviso della sussistenza di una possibile causa d’inammissibilità tale da determinarne una definizione in rito, il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il gravame è inammissibile: la tutela del richiedente il permesso di costruire a fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione è costituita dalla rivendicazione dell’accertamento della formazione del titolo per silentium che invece la ricorrente non ha richiesto. Per converso, in via generale, a fronte dell’inerzia perdurante dell’Amministrazione la tutela prevista dall’art. 117 cod.proc.amm. è apprestabile al cospetto di fattispecie di silenzio non significativo e segnatamente del silenzio inadempimento che invece non ricorre nella vicenda odierna.
8. Applicate le suesposte coordinate alla fattispecie in esame emerge che invece, a fronte del perdurante silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di permesso di costruire, la ricorrente potrebbe in linea di principio richiedere al Comune di attestare, ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis L. n. 241/1990 (“ 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza” ) l’avvenuta formazione del titolo edilizio per silentium (art. 20 comma 8 del DPR n. 380/2001). Se del caso, peraltro, la ricorrente potrebbe altresì tutelarsi in ipotesi di ulteriore inerzia in quanto “ deve ritenersi sussistente un obbligo in capo all’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato finalizzata ad ottenere il rilascio della suddetta attestazione” (Consiglio di Stato, sez. IV n. 823/2026).
8.1 Se ne sussistessero i presupposti l’utilità così conseguibile dall’odierna ricorrente sarebbe peraltro prodromica all’ottenimento di una tutela ben maggiore rispetto a quella conseguibile mediante il giudizio odierno, quand’anche quest’ultimo fosse stato ammissibile. Difatti “ il silenzio assenso si forma, a seguito del decorso del termine stabilito dalla legge (senza necessità di ulteriori istanze o diffide), a condizione che sussistano i requisiti formali previsti dalla legge e che, quindi, la domanda sia presentata da un soggetto legittimato a un’amministrazione che ha l’obbligo di provvedere e sia completa della documentazione prescritta. In questa prospettiva, non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una “domanda non conforme a legge”, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale (v. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746, che al punto 8.1 afferma espressamente che “il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo a una domanda non conforme a legge”; sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034, che riprende la stessa espressione al punto 5.1; sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459; sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072, dove al punto 24.1 si distingue tra domanda non conforme a legge e domanda del tutto “inconfigurabile”, ovvero non rispondente “neppure al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore” in linea con quanto chiarito sul punto da Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746 al punto 8.3; sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3813; sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8156; sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11217; cfr. anche C.G.A.R.S., sezioni riunite, parere 26.11.2025, n. 290, secondo cui la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio assenso)” (Consiglio di Stato, Sez. IV n.1878/2026) .
9. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile in virtù delle specifiche ragioni dedotte in motivazione.
9.1 Restano per conseguenza assorbite le ulteriori domande proposte, in quanto subordinate all’accoglimento della domanda principale invece dichiarata inammissibile.
11. La mancata costituzione in giudizio del Comune esime il Collegio dal disporre sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
BE RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO