TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 566
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 20 del d.p.r. n° 380 /2001-violazione dell’obbligo a provvedere- violazione dei princìpi di certezza e del legittimo affidamento del privato nonché di efficienza e del buon andamento della p.a. sanciti dall’art. 97 della costituzione.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la tutela a fronte del silenzio dell'amministrazione in materia di permessi di costruire è costituita dalla rivendicazione dell'accertamento della formazione del titolo per silentium, che non è stata richiesta. La tutela prevista dall'art. 117 cod.proc.amm. è applicabile al silenzio inadempimento, che non ricorre in questo caso. La ricorrente avrebbe potuto richiedere al Comune di attestare l'avvenuta formazione del titolo edilizio per silentium ai sensi dell'art. 20 comma 2 bis L. n. 241/1990.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n° 241/1990-violazione del giusto procedimento

    La domanda è stata dichiarata inammissibile, pertanto le ulteriori domande proposte, in quanto subordinate all'accoglimento della domanda principale, restano assorbite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 566
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 566
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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