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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa MA Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 07.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 954 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Francesco Petrone ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 contumace
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato, dal 12.09.2019 al 07.05.2020 senza regolare inquadramento, alle dipendenze della convenuta società espletando le mansioni di commesso e, dall'8.05.2020 all'8.04.2022 in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nel livello 4 del CCNL Commercio, con mansione di commesso e qualifica di operaio;
di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30, nonché il sabato dalle ore 8:30 alle 13:30; di aver percepito una retribuzione fissa mensile pari ad € 900,00, insufficiente rispetto alle prestazioni svolte;
di non aver percepito la retribuzione dei mesi di settembre 2021, gennaio-marzo
2022, il TFR, la 13° e 14° mensilità e/o ratei anni 2019-2022; di aver fruito di soli 7 giorni di ferie nel 2021. Tanto premesso, assumendo di non aver percepito l'intera retribuzione spettantegli, anche con riferimento alle ore di lavoro straordinario, ha concluso chiedendo la condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 68.717,26, oltre CP_ che alla corrispondente ricostruzione contributiva. Ha inoltre chiesto di condannare l a corrispondergli l'indennità NA (avendo rassegnato le dimissioni per giusta causa) nella misura di € 10.800,00 e gli ANF per la somma di € 3.162,50.
Non si è costituita in giudizio la di cui va pertanto dichiarata la Controparte_1 contumacia.
CP_ Quanto all , nella propria memoria difensiva l ha dedotto che “Come da estratto CP_3
UNEX allegato, il sig. risulta assicurato dalla in Pt_1 Controparte_1 qualità di operaio a tempo parziale dal 08/05/2020 al 28/02/2022 (…) il sig. Pt_1 potrà presentare nuova domanda per richiedere, previa verifica da parte dell' , il CP_3 pagamento diretto degli ANF arretrati spettanti”. Ha quindi concluso associandosi alla domanda di accertamento dell'obbligo di versare i contributi omessi.
Ciò posto, in primo luogo, parte ricorrente rivendica l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con la società resistente, facendone risalire la decorrenza ad epoca antecedente alla stipula del primo contratto, a far data dal mese di settembre del 2019. Assume, quindi, di non essere stato correttamente retribuito in base ai giorni e all'orario di lavoro effettivamente osservato, lamentando di non aver percepito le voci retributive previste dal contratto collettivo di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Rivendica, pertanto, le differenze retributive che gli spettano quale lavoratore full time, chiedendo, altresì, il riconoscimento delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario sistematicamente prestato, oltre al pagamento degli ulteriori importi che gli sono dovuti a titolo di TFR, ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e indennità di mancato preavviso. Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta le rivendicazioni attoree meritano di essere parzialmente accolte.
In particolare, la circostanza che l'istante svolgesse effettivamente le mansioni descritte in ricorso e che le sue prestazioni lavorative venissero rese a tempo pieno è stata confermata da entrambi i testimoni escussi, i quali al riguardo hanno reso dichiarazioni puntuali e convergenti.
Specificamente, il teste , ascoltato all'udienza del 17.10.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco il ricorrente perché entrambi abbiamo lavorato prima per la società in via Galatina a Santa MA C.V., precisamente io ci lavoravo già dal CP_4
2014 e il ricorrente dalla metà del 2019 se ben ricordo, poi prima lui e subito dopo io siamo passati alle dipendenze della società , a Capua, precisamente era il CP_1
2021 se ben ricordo, anche se da marzo 2022 la si è trasferita a Santa MA CP_1
C.V. e io ho continuato a lavorarci fino alla fine dell'anno, invece il ricorrente è andato via all'inizio del 2022. Entrambi eravamo magazzinieri, ci occupavamo di vendita al pubblico di ricambi auto. Io sono stato inquadrato sempre come dipendente della
e ho avuto periodi di inquadramento sia full time che part time, ma ho lavorato CP_4 sempre a tempo pieno. Anche il ricorrente ha sempre lavorato a tempo pieno, cioè entrambi lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, e il sabato dalle 8:30 alle 13:00. Anch'io ho un contenzioso pendente con la società
per differenze retributive. Specifico che la e la hanno CP_4 CP_4 CP_1 come legale rappresentante rispettivamente la sig.ra e il sig. Persona_1
che sono marito e moglie, ma in entrambe le sedi societarie presso cui Persona_2 abbiamo lavorato, sia io che il ricorrente ci siamo sempre interfacciati principalmente con il sig. era lui infatti a darci le direttive, ed era lui, oppure la moglie, a pagarci. Per_2
Preciso che io venivo pagato in parte con bonifici e in parte in contanti, percepivo circa 1.500,00 euro mensili ma in busta risultava solo l'importo che mi veniva pagato con bonifico, il resto, cioè la parte in contanti, era “a nero”. So che il ricorrente veniva pagato allo stesso modo, ma non so quanto percepisse precisamente in tutto”.
Alla stessa udienza è stato escusso il teste , il quale ha riferito quanto Testimone_2 segue: “Conosco il ricorrente perché è mio cognato, fratello di mia moglie, e posso dire che da molti anni lavora come magazziniere per aziende di autoricambi, attualmente lavora a Capua per la società VIP AUTORICAMBI. Già precedentemente lavorava presso la stessa sede ma so che i proprietari erano diversi, precisamente lui ha lavorato prima a
Santa MA e poi a Capua per due società diverse che si chiamavano e CP_4
, non so dire di preciso a quale sede corrispondessero l'una e l'altra. Ricordo CP_1 che ha iniziato a lavorare a Santa MA nel 2019, e poi negli ultimi sei o sette mesi del
2022 ha lavorato a Capua, sempre come addetto alla vendita di pezzi di ricambio. So che lavorava tutta la giornata, sia perché era lui stesso a dirlo, sia perché l'ho visto io stesso al lavoro: infatti c'è stato un periodo in cui non ho lavorato, più di un anno, e spesso andavo a trovarlo quando lavorava a Santa MA C.V., ci sono stato sia la mattina che il pomeriggio e lui lo trovavo sempre al lavoro. So che il sabato lavorava mezza giornata, se non sbaglio fino alle 13:00”.
Pertanto, esaminate partitamente le deduzioni attoree, gli esiti della svolta istruttoria testimoniale possono così sunteggiarsi:
a) Innanzitutto, il ricorrente allega di aver iniziato a lavorare nel mese di settembre del
2019 pur essendo stato inquadrato a maggio dell'anno successivo;
il periodo di lavoro “a nero”, tuttavia, non può dirsi provato, perché l'esame comparato delle dichiarazioni rese dai testimoni sul punto conferma l'inizio del rapporto alle dipendenze della in data coincidente con quella della formale CP_1 assunzione.
b) Deduce, inoltre – o, per meglio dire, il dato si ricava dal modello C2 storico e dall'estratto contributivo versati in atti – di essere stato inquadrato con contratto di lavoro part time per sole 16 ore settimanali: come già osservato, la prova testimoniale raccolta ha smentito il dato documentale di cui si dispone e, in merito all'impegno lavorativo profuso negli anni dal ricorrente, ha confermato che la sua attività giornaliera aveva una durata certamente superiore a quella contrattualmente prevista;
d'altra parte, il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha fornito prove contrarie, pur dovendosi tenere conto degli importi “fuori busta” che il teste ha dichiarato di aver sempre ricevuto. Tes_1
c) Le voci retributive che al ricorrente sono dovute in base al contratto collettivo, allegato al fascicolo attoreo, comprendono anche l'indennità sostitutiva del preavviso (stante la puntuale allegazione e prova della giusta causa di recesso del lavoratore).
d) Di contro, le dichiarazioni testimoniali raccolte non forniscono idoneo riscontro alle allegazioni attoree relative alla sistematicità di un orario settimanale eccedente i limiti dell'orario normale previsto dal contratto collettivo: emerge, infatti, dalle sunteggiate dichiarazioni che il teste non ha avuto diretta percezione del Tes_2 lavoro eventualmente svolto dal sig. in maniera continuativa nella Pt_1 giornata del sabato. Di conseguenza, non può essere accolta la domanda riferita alla mancata corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario;
né possono essere accordate al ricorrente le somme rivendicate a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, in mancanza di prova del lavoro prestato nel periodo destinato agli stessi1.
Entro i predetti limiti, dunque, deve riconoscersi al ricorrente il diritto agli importi che rivendica a titolo di mensilità non corrisposte e TFR.
Per il calcolo di tali poste creditorie sono utilizzabili i conteggi riformulati dalla stessa parte ricorrente all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, già opportunamente epurati delle voci non riconosciute (cfr. note 04.04.2025, contenenti la parziale rinuncia ad alcune delle summenzionate poste creditorie).
Ne consegue la condanna della al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 9.982,28 (di cui € 3.102,60 a titolo di TFR) – importo da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo – nonché al versamento dei contributi omessi in relazione al periodo
08.05.2020/08.04.2022.
Quanto, infine, alla domanda di riconoscimento del diritto a percepire gli ANF in relazione al dedotto periodo di lavoro, l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziale sollevata CP_ dall' non può essere accolta, perché il ricorrente al momento di costituirsi ha depositato copia dell'elenco delle domande di assegni per il nucleo familiare relative agli CP_ anni 2020-2022 presentate all' di Caserta.
Sicché, in mancanza di contestazioni sulla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rivendicato (carico di famiglia e requisito reddituale) – che, tuttavia, non sono stati puntualmente allegati da parte istante, ragion per cui questo giudice non può che limitarsi ad una statuizione di condanna generica – gli va riconosciuto il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare in relazione al periodo di lavoro dedotto in giudizio (maggio
2020-aprile 2022), nell'importo maggiorato dei soli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al soddisfo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite, che nella restante parte seguono la soccombenza del datore di lavoro convenuto e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento della complessiva somma di € 9.982,28 (di cui € CP_1
3.102,60 a titolo di TFR) per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi omessi in relazione al periodo
08.05.2020/08.04.2022; CP_ b) Condanna l a corrispondere al ricorrente gli assegni per il nucleo familiare relativi al periodo di lavoro dedotto in giudizio (maggio 2020-aprile 2022), oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al soddisfo;
c) Compensa nella misura di 1/3 le spese di giudizio e condanna la
[...] al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € CP_1
1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 08.10.2025
Il giudice de lavoro
Dr.ssa Antonia Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”.