TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 457
TAR
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2020
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TAR
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 7 marzo 2022
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irricevibilità dell'istanza di autotutela

    La Corte ha ritenuto che i requisiti oggetto di valutazione sono quelli dichiarati nella domanda di partecipazione e non possono essere modificati successivamente alla data di presentazione della domanda.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio inferiore ai titoli posseduti

    La Corte ha ritenuto che i punteggi sono stati attribuiti correttamente in base a quanto dichiarato nella domanda e ai requisiti previsti dal bando, in particolare per l'attività di dipendente di impresa CC.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e di valutazione

    La Corte ha ritenuto che le censure mosse non hanno pregio, confermando la correttezza dei punteggi attribuiti.

  • Rigettato
    Diritto al riconoscimento dei titoli posseduti

    La Corte ha ritenuto che i punteggi attribuiti sono corretti e che la prospettazione del ricorrente in ordine all'erroneo disconoscimento dei punteggi è smentita.

  • Rigettato
    Rilascio autorizzazione a controinteressato

    La Corte ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure mosse dal ricorrente.

  • Rigettato
    Rilascio autorizzazione a controinteressato

    La Corte ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure mosse dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 457
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 457
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo