Ordinanza cautelare 24 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 7 marzo 2022
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE D'Alessio, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano a Mare (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Polignano a Mare - Commissione Giudicatrice, non costituita in giudizio;
nei confronti
IA IA, SC LM e GE TA, non costituiti in giudizio;
ST MO AT, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. SC Muscatello in Bari;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota prot. n. 40310/2019 del 7.11.2019, a firma del presidente della Commissione, con cui si comunica che l’istanza di autotutela, inoltrata dal ricorrente, per la corretta valutazione dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, è da ritenere irricevibile;
- della graduatoria definitiva pubblicata dal Comune di Polignano a Mare in data 7/10/2019, riguardante “ Assegnazione di n. 5 Autorizzazioni per l’Esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente ed Autovettura ”, nella parte in cui risulta attribuito al ricorrente, per la categoria A, il punteggio di 8,27, inferiore in relazione ai titoli dallo stesso posseduti e prodotti, con conseguente collocazione alla posizione n. 5 della suddetta graduatoria;
- dei verbali dei lavori della Commissione preposta alla valutazione dei titoli presentati dai candidati aspiranti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’adeguato punteggio rispetto ai titoli effettivamente posseduti sulla base dell’adeguata valutazione dei certificati prodotti e delle dichiarazioni rese, con conseguente corretto inserimento nella graduatoria in oggetto;
Sui motivi aggiunti presentati il 12.1.2025, per l’annullamento, previa emanazione di idonea misura cautelare:
- dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e autovettura n. 20/A, prot. n. 28767/2024 del 07.08.2024, a firma del dirigente area iv – area tecnica del Comune di Polignano a Mare;
- dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e autovettura n. 22/A, prot. n. 30339/2024 del 27.08.2024 a firma del dirigente area iv – area tecnica del Comune di Polignano a Mare;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale rispetto a quelli impugnati, compresa, ove occorra, la nota prot. n. 36793 del 17.10.2024 ed eventuali ulteriori titoli e/o atti abilitativi rilasciati nei confronti del controinteressato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare e del sig. ST MO AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. OR VA e uditi per le parti i difensori avv. Carmelina Di Gifico, per la parte ricorrente, e avv. Antonio Deramo, per il Comune resistente; nessuno comparso per il controinteressato costituito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto della istanza di autotutela volta a rettificare la graduatoria approvata all’esito di una procedura di gara per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di CC (noleggio con conducente ed autovettura), nonché la stessa graduatoria, i verbali di gara e tutti gli altri connessi.
Con motivi aggiunti impugnava le autorizzazioni CC e autovettura n. 20/A, prot. n. 28767/2024 del 7.8.2024 e n. 22/A, prot. n. 30339/2024 del 27.8.2024, rilasciate dal Comune di Polignano a Mare a due concorrenti vincitori della procedura.
In fatto, deduceva l’attribuzione di un punteggio inferiore al dovuto, essendogli stato attribuito, per la categoria A dei titoli, il punteggio di n. 8,27, inferiore in relazione ai titoli dallo stesso posseduti.
Deduceva inoltre che, in data 23.9.2019, nel mentre svolgeva la prova orale, si avvedeva di un errore materiale commesso nella compilazione della domanda di partecipazione prodotta in ordine alla voce “collaboratore-impresa CC”, riportante la data di inizio dell’attività indicata (19.11.2015), che non corrispondeva a quella asserita di inizio effettivo della stessa attività (25.1.2011), circostanza, a suo dire, agevolmente riscontrabile dal certificato della Camera di Commercio di Bari.
In diritto, censurava la violazione dell’art. 97 Cost., nonché la violazione del principio del favor partecipationis , dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza delle procedure di selezione, l’eccesso di potere per insufficienza della motivazione, per illogicità, contraddittorietà e per difetto di istruttoria.
2.- Resisteva il Comune di Polignano a Mare, il quale depositava gli altri del procedimento e resisteva funditus avverso il gravame proposto, chiarendo di aver attribuito i punteggi, sulla base di quanto dichiarato nella domanda dal ricorrente, il quale però aveva cercato posterius di integrare la stessa, con missiva acquisita al protocollo in data 25.9.2019, nella quale adduceva di aver “erroneamente” indicato nella domanda di partecipazione, alla voce collaboratore d’impresa CC, quale data di inizio attività il 19.11.2015, in luogo di quella del 25.1.2011, come risultante da visura della CCIAA, che allegava (ma che era stata estratta solo in data 4 marzo 2019). Dal ché, il Presidente della commissione esaminatrice precisava, con nota prot. 40310 del 7.11.2019, che: “ I requisiti oggetto di valutazione sono quelli dichiarati nella domanda di partecipazione e, come previsto dal bando di concorso pubblico approvato con Determina Dirigenziale DSG n. 410/2017, non possono essere modificati successivamente alla data di presentazione della domanda suddetta, né tantomeno essere valutati ”.
3.- Resisteva, altresì, uno dei controinteressati, il quale stigmatizzava l’inammissibilità della singolare istanza di correzione di errore materiale, conseguente alla circostanza spontaneamente ammessa di aver errato nella formulazione della domanda di partecipazione alla gara.
4.- Ordinato l’accesso agli atti, ex art. 116 c.p.a., ed integrato il contraddittorio con gli ulteriori controinteressati, la domanda cautelare veniva respinta, sulla base del rilievo dirimente, per cui non risulta provato che il ricorrente avesse depositato, unitamente alla domanda di partecipazione, visura della Camera di commercio, dal momento che il documento depositato in atti recava una data diversa e successiva (12.11.2019), rispetto a quella della presentazione della domanda (7 giugno 2017).
5.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
6.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Chiari e pacifici sono i dati fattuali, il ricorrente, non collocatosi in posizione utile, a seguito di una procedura concorsuale, per il rilascio di autorizzazioni CC, ha dichiarato di aver commesso un mero errore materiale nella compilazione della domanda di ammissione al concorso, che ha chiesto ex post di poter emendare. Porta, a sostegno della tesi rappresentata, quanto risulta nella visura della CCIAA.
In primo luogo, va rammentato che, nei concorsi pubblici e nelle procedure assimilabili, vige il principio generale della cd. autoresponsabilità, in virtù del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di errori commessi nella compilazione della domanda di partecipazione, ovvero anche nella presentazione della documentazione ( ex multis : Cons. St., sez. I, 24 aprile 2025, n. 343).
Ciò vale, al fine di poter garantire la par condicio di tutti i concorrenti. Peraltro, nelle eccezionali ipotesi in cui è consentita la correzione di evidenti errori materiali o formali (e/o consentito il cd. soccorso istruttorio), che siano agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato ( ex pluris : Cons. St., sez. VII, 19 febbraio 2025, n. 669; sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28), un simile rimedio è praticabile prima dell’inizio delle operazioni di esame o di valutazione, giammai dopo, come nel caso di specie, ossia a disamina selettiva oramai iniziata.
La rettifica, nel caso di specie, è stata chiesta dal candidato ricorrente, dopo l’esame orale, quando egli forse aveva maturato contezza di non riuscire a collocarsi in posizione utile. Consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, ovvero anche acquisire d'ufficio documenti o notizie utili per il candidato, che non ha li indicati correttamente, significherebbe riconosce un vantaggio, rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio (così: Cons. St., sez. I, 7 novembre 2024, n. 1350).
Tanto premesso, va precisato che il bando in discussione prevedeva, al punto n. 5 (Documentazione da allegare alla domanda), lett. d) , la produzione di “ copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di qualsiasi provincia o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ”.
Mentre, al punto 9 (La graduatoria), comma 2°, è specificato, alla quarta alinea, che “ Ai fini della formazione della graduatoria sono valutabili i seguenti titoli con i relativi punteggi: […] - periodi di servizio prestato in qualità di coadiutore, sostituto o dipendente da impresa che gestisce il trasporto noleggio con conducente con autovettura, da documentare attraverso la presentazione della copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10INPS, negli ultimi 5 (cinque) anni, attribuendo punti 0.10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2, o relativa autocertificazione nelle forme di legge ”.
Ergo , l’attribuzione del punteggio è previsto, in questo caso, in favore di “dipendenti” (o anche di coadiutori o sostituti, anche detti coadiuvanti, costituendo simili figure di forme di collaborazione familiare, ex art. 23 d.P.R. n. 1124 del 1965).
La domanda prodotta dal ricorrente indica quale data di servizio CC: nulla all’alinea di “ dipendente di impresa CC ”; mentre, indica la data del 19.11.2015 relativamente all’attività di “ Collaboratore impresa CC ”; anzi, alla casella nel modulo indicante la dizione “Collaboratore / familiare impresa CC”, risulta cancellata, con un tratto di penna, la parola “familiare”, così risultando la dichiarazione resa come riferita appunto alla sola “ Collaboratore impresa CC ”.
Allegata alla domanda, v’è un certificato di abilitazione professionale conseguito in data 27.1.2011 e un attestato della CCIAA di iscrizione al “ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea”, con iscrizione a far data dal 29.1.2013.
Mentre, la visura della Camera di commercio riporta la data di iscrizione come legale rappresentante di “ Puglia On ” s.r.l., con data inizio della carica dal 10.9.2014; la società risulta invece operante dal 25.1.2011, con attività prevalente di “noleggio di veicoli con conducente”.
Orbene, i punteggi anelati pari a due punti, che gli avrebbero consentito di raggiungere in graduatoria la posizione utile – come da specifica prospettazione svolta nel ricorso introduttivo – sono afferenti, come da bando, esclusivamente all’attività di lavoro svolta come “ Dipendente di impresa CC ”, non già quale titolare o socio di impresa, o mero collaboratore.
Tanto vero è che il bando in questione richiedeva sul punto, al fine dell’attribuzione dei punteggi, come documentazione probante, l’esibizione della copia autentica del Mod. 101 fiscale o del Mod. DM 10 INPS, negli ultimi cinque anni, o relativa autocertificazione nelle forme di legge. Difatti, il Mod. 101 fiscale e/o il Mod. DM/10 INPS afferiscono alla instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. Il Mod. 101 era il documento fiscale utilizzato fino al 1999 per la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente (poi sostituito dal CUD e oggi dalla Certificazione Unica - CU). Il Mod. DM/10 INPS era il modello utilizzato per le denunce periodiche all’INPS circa le retribuzioni corrisposte e i contributi previdenziali dovuti.
In base agli atti prodotti, siffatta documentazione non risulta allegata alla domanda di concorso, anche perché il ricorrente – si ripete – nulla scriveva all’alinea “ Dipendente di impresa CC ”; mentre, ha indicato la data del 19.11.2015, relativamente all’attività di “ Collaboratore impresa CC ”.
Seppur fosse che il ricorrente abbia iniziato l’attività il 25.1.2011 (come da visura CCIAA), ma in realtà in tale data risultava solo costituita la società de qua , con attività di: “noleggio di veicoli con conducente”; non ha dimostrato, né a fortiori ha mai indicato, nella sua domanda di ammissione alla procedura, di aver svolto attività come “ Dipendente di impresa CC ” (producendo i relativi Mod. 101 fiscale e/o DM/10 contributivi); difatti, ha rappresentato soltanto di aver svolto l’attività di “ Collaboratore impresa CC ”, poi opinandosi variamente sulla data di inizio di tale attività.
In ultima analisi, vuoi per la tardività e inammissibilità dell’istanza di rettifica presentata, vuoi perché, stando alla prospettazione del ricorso, l’attribuzione del maggior punteggio poteva aversi soltanto in presenza di un documentato rapporto di lavoro dipendente, le censure mosse nell’impugnazione non hanno pregio.
Pertanto, i punteggi attribuiti sono quelli corretti, che andavano riconosciuti, ai termini dei requisiti previsti dal bando. Ne risulta patentemente smentita la prospettazione della parte ricorrente, in ordine all’erroneo disconoscimento dei punteggi, fino a massimo n. 2, riferiti all’attività di “ Dipendente di impresa CC ”.
7.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
8.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione e del controinteressato costituito delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 2.000,00, per ciascuna controparte, per complessive €. 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN LA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
OR VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR VA | EN LA |
IL SEGRETARIO