TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/05/2026, n. 8242
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Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 4 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 5 agosto 2023
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori di dispositivi medici, una volta accertato il superamento del tetto di spesa a livello statale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    Il Tribunale respinge il ricorso avverso gli atti statali (decreti ministeriali e intese della Conferenza Permanente), richiamando le sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole, proporzionata e conforme ai principi costituzionali, nonché la propria precedente giurisprudenza in materia.

  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    Il Tribunale respinge il ricorso avverso gli atti statali (decreti ministeriali e intese della Conferenza Permanente), richiamando le sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole, proporzionata e conforme ai principi costituzionali, nonché la propria precedente giurisprudenza in materia.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intesa

    Il Tribunale respinge il ricorso avverso gli atti statali (decreti ministeriali e intese della Conferenza Permanente), richiamando le sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole, proporzionata e conforme ai principi costituzionali, nonché la propria precedente giurisprudenza in materia.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori di dispositivi medici, una volta accertato il superamento del tetto di spesa a livello statale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori di dispositivi medici, una volta accertato il superamento del tetto di spesa a livello statale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia relativa al recupero delle somme dovute dai fornitori di dispositivi medici, una volta accertato il superamento del tetto di spesa a livello statale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e non di un potere autoritativo discrezionale della regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/05/2026, n. 8242
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8242
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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