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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE AO, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 S.n.c. Di Ricorrente_2 Ricorrente_2 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T8VCRAI000142025 ALTRI TRIBUTI
- RIGETTO PROCEDURA AMICHEVOLE n. 4802120251979 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30.09.2025, i sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1, residenti in [...]d'Elsa, in qualità di amministratori e legali rappresentanti pro tempore della società Ricorrente_3 s.n.c. di Ricorrente_2 con sede legale in Colle di Val d'Elsa ed in proprio, rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1, impugnano l'atto di recupero n. T8VCRAI00014/2025 anno 2018 notificato in data 20.01.2025, con il quale l'Ufficio contesta, ai sensi dell'art. 38-bis, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta relativi all'anno 2018. Trattandosi di società di persone, l'Ufficio rilevava che non potesse sussistere alcun credito IRPEF, essendo la tassazione ai fini delle imposte dirette imputata ai singoli soci. In forza del suddetto motivo, pertanto, quest'ultimo qualificava come inesistente il suddetto credito oggetto di compensazione e procedeva al recupero della maggiore imposta dovuta. Con pec del 30.06.2025, la ricorrente presentava richiesta di esercizio di autotutela, lamentando l'illegittimità dell'atto in quanto le sanzioni sono calcolate su crediti inesistenti, mentre dovrebbero essere non spettanti. Quindi dovrebbe essere stato precedentemente prodotto lo schema d'atto. In data 01.07.2025 l'Ufficio Controlli emanava formale provvedimento di rigetto di autotutela, ritenendo non sussistente alcun elemento valido per procedere con l'annullamento dell'atto di recupero In data 30.09.2025, la ricorrente presentava ricorso avverso l'atto di recupero ed il provvedimento di rigetto di autotutela. In data 28.11.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena, contestanto quanto eccepito dalla ricorrente e chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Ufficio, sentite le parti in pubblica udienza, ritiene il ricorso inammissibile. Il provvedimento di rigetto di autotutela non è riconosciuto dalla normativa come autonomamente impugnabile non rientrando in nessuna delle fattispecie di atti impugnabili previsti dalla legge. Possono essere impugnati gli atti impositivi tassativamente indicati nell'art. 19, co. 1, D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; come confermato poi nel primo periodo del successivo terzo comma, gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Si osserva inoltre che tra gli atti impugnati figura anche l'atto di recupero n. T8VCRAI00014 2025, notificato via pec in data 20.01.2025, ai sensi della normativa sopracitata, pertanto, controparte avrebbe dovuto notificare il ricorso avverso tale atto entro e non oltre il termine perentorio del 21.03.2025; dal momento che il ricorso è stato notificato solamente in data 30.09.2025, è evidente che l'impugnazione sia manifestamente tardiva, proposta ben oltre i termini stabiliti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE AO, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 S.n.c. Di Ricorrente_2 Ricorrente_2 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T8VCRAI000142025 ALTRI TRIBUTI
- RIGETTO PROCEDURA AMICHEVOLE n. 4802120251979 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30.09.2025, i sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1, residenti in [...]d'Elsa, in qualità di amministratori e legali rappresentanti pro tempore della società Ricorrente_3 s.n.c. di Ricorrente_2 con sede legale in Colle di Val d'Elsa ed in proprio, rappresentati e difesi dal dott. Difensore_1, impugnano l'atto di recupero n. T8VCRAI00014/2025 anno 2018 notificato in data 20.01.2025, con il quale l'Ufficio contesta, ai sensi dell'art. 38-bis, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta relativi all'anno 2018. Trattandosi di società di persone, l'Ufficio rilevava che non potesse sussistere alcun credito IRPEF, essendo la tassazione ai fini delle imposte dirette imputata ai singoli soci. In forza del suddetto motivo, pertanto, quest'ultimo qualificava come inesistente il suddetto credito oggetto di compensazione e procedeva al recupero della maggiore imposta dovuta. Con pec del 30.06.2025, la ricorrente presentava richiesta di esercizio di autotutela, lamentando l'illegittimità dell'atto in quanto le sanzioni sono calcolate su crediti inesistenti, mentre dovrebbero essere non spettanti. Quindi dovrebbe essere stato precedentemente prodotto lo schema d'atto. In data 01.07.2025 l'Ufficio Controlli emanava formale provvedimento di rigetto di autotutela, ritenendo non sussistente alcun elemento valido per procedere con l'annullamento dell'atto di recupero In data 30.09.2025, la ricorrente presentava ricorso avverso l'atto di recupero ed il provvedimento di rigetto di autotutela. In data 28.11.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena, contestanto quanto eccepito dalla ricorrente e chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Ufficio, sentite le parti in pubblica udienza, ritiene il ricorso inammissibile. Il provvedimento di rigetto di autotutela non è riconosciuto dalla normativa come autonomamente impugnabile non rientrando in nessuna delle fattispecie di atti impugnabili previsti dalla legge. Possono essere impugnati gli atti impositivi tassativamente indicati nell'art. 19, co. 1, D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; come confermato poi nel primo periodo del successivo terzo comma, gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Si osserva inoltre che tra gli atti impugnati figura anche l'atto di recupero n. T8VCRAI00014 2025, notificato via pec in data 20.01.2025, ai sensi della normativa sopracitata, pertanto, controparte avrebbe dovuto notificare il ricorso avverso tale atto entro e non oltre il termine perentorio del 21.03.2025; dal momento che il ricorso è stato notificato solamente in data 30.09.2025, è evidente che l'impugnazione sia manifestamente tardiva, proposta ben oltre i termini stabiliti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 500,00.