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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5186/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5186/2024 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI LA
e
BO OS IC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RI LA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove gli stessi lo riterranno maggiormente opportuno, previa comunicazione al coniuge di riferimento,
che sin da ora autorizza lo spostamento abitativo per motivi lavorativi;
2. L'unita immobiliare adibita a casa coniugale sita in Modena (MO), via Cesare Terranova n. 28/6 è
stata acquistata in data 10.05.2010 tramite rogito notarile con mutuo cointestato, la rata del mutuo verrà
pagata al 50 % da entrambi i coniugi sul conto corrente dove risulta addebitata la predetta rata. La sig.ra continuerà a risiedervi con i figli e a lei verrà assegnata quale casa famigliare. Pt_1
3. Il sig. AN sposterà la propria residenza entro e non oltre il 31.03.2025 e anche ai fini anagrafici si costituiranno due nuclei familiari ben distinti.
4. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, la quale se ne occuperà e ne gestirà il quotidiano nell'abitazione di via Cesare Terranova n. 28/6
Modena (MO) presso la quale gli stessi manterranno la propria residenza anagrafica.
5. Entrambi i genitori manterranno i criteri adottati in costanza di matrimonio ed assumeranno di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, educazione e salute tenendo conto, delle capacità, dell'inclinazione naturale e dall'aspirazione dei figli.
6. Per quanto riguarda le visite del padre ai figli, le stesse avverranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità dei minori. Il sig. si impegnerà a tenere i bambini due pomeriggi alla settimana a CP_1
preferenza nelle giornate del martedì e/o del giovedì dall'uscita da scuola alle ore 16 fino alle ore 20.00
con rientro presso la casa materna dove li riaccompagnerà. Per quanto riguarda i week end, il padre potrà tenere con se i figli a preferenza o il sabato dalle 9.00 circa con rientro alla casa materna entro le ore 20.00 dove li riaccompagnerà o la domenica dalle 9.00 circa con rientro alla casa materna per le ore 20.00 dove li riaccompagnerà.
7. In occasione delle vacanze estive, che il sig. AN concorderà con la sig.ra entro il 30 Pt_1
maggio di ogni anno, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni ad agosto anche non consecutivi. Durante il periodo di vacanze estive, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro ove si rechi con i figli (dando la possibilità all'altro genitore di sentirli) ed assumersi tutte le spese del soggiorno. In occasione delle vacanze natalizie da concordarsi entro il 30 novembre i figli trascorreranno sette giorni ciascuno anche consecutivi comprensivi ad anni alternati del giorno della
Vigilia e di quello di Natale nonché del 31 dicembre o del 01 gennaio. In occasione delle vacanze pasquali da concordarsi entro il 28 febbraio i figli trascorreranno quattro giorni ciascuno anche consecutivi comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua e di Lunedì di Pasqua. Gli eventuali costi di villeggiatura durante i periodi di vacanza saranno interamente a carico del genitore che tiene i figli con sé. Ovviamente tali accordi potranno essere derogati dall'accordo tra i genitori con congruo e adeguato preventivo e relativa comunicazione ed accettazione.
8. Il IG. AN si impegna a versare mensilmente alla madre il giorno 15 di ogni mese € 400,00
(200,00 euro a figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.
9. L'assegno unico universale erogato dall'Inps verrà percepito interamente dalla madre.
10. Il IG AN si impegna a versare altresì il 50% delle somme necessarie per sostenere le spese straordinarie dei figli Così come di seguito dettagliate e che saranno preventivamente comunicate ogni mese:
● spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
● spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
● spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
● spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
● spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
● spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
11. La vettura di marca Honda FRV targa DH432DM senza prestito a carico, resterà in usufrutto al sig.
AN che dovrà comprare una nuova autovettura a lui intestata utilizzando la Honda FRV come permuta entro e non oltre il 31/12/2025. Il bollo, eventuali multe e tutte le spese e i costi aggiuntivi della Honda saranno a carico del sig. AN
12. La Mercedes GLA targa FB850SS insieme al prestito pari ad euro 11.300 resta a intestato alla sig.ra
Pt_1
13. La casa sita in Cacica (Romania) verrà assegnata alla sig.ra con relativa Parte_1
cessione del 50% senza nessun riconoscimento economico a favore del sig. AN. La casa apparteneva alla nonna materna di ed attualmente è cointestata ad entrambi i Parte_1
coniugi, ricevuta come donazione da parte dello zi e della madr Parte_2 Persona_1
14. I prestiti personali restano a carico degli intestatari.
15. Entrambi i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo, fuorché l'adempimento delle condizioni convenute nel presente atto, dichiarando pertanto di aver regolato e definito i loro rapporti economici e patrimoniali nonché ogni rispettiva ragione di debito o credito.
16. Le spese del presente procedimento di separazione restano interamente compensate tra le parti;
17. Entrambi i coniugi, contestualmente al presente ricorso per separazione personale consensuale ne chiedono l'omologa, e dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e BO OS IC, ogni diversa Parte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
ROMANIA il 15/02/1986 e BO OS IC nato in [...] il
19/05/1984
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2022, atto n. 943, Parte 2 serie B)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale