TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 18.12.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
NI viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele NI
Rg n. 592/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele NI ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 592/2025
TRA
, società costituita secondo le leggi ungheresi, con sede legale in Pt_1
Kőér street 2/A, Building B, H-1103, Budapest, Ungheria, partita IVA e sede secondaria per l'Italia in Terminal 1 Terzo Piano P.IVA_1
UD , frazione aeroporto Malpensa, CAP 21010, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 amente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura
[...]
. RE ER e dell'avv. Francesco Paolo Ballirano, sito in Roma viale Liegi n. 28, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. Pt_1
69/2025 notificata il 5.02.2025 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 22.222,22 sulla scorta del verbale di accertamento n. 21/2024 elevato dalla Direzione territoriale Lazio di in data 25.01.2014 a carico CP_1 del vettore per non aver corrisposto la sazione pecuniaria ad un passeggero, in occasione della cancellazione del volo W6 8305 del 25.09.2022, operato dalla compagnia aerea con partenza prevista il Pt_1
25.09.2022 da HA El Sheikh per Roma Fiumicino con “violazione da parte della compagnia aerea dell'art 5 comma 1 lett. c) in combinato Pt_1 disposto con l'art. 7 com pracitato regolamento”. Contestava, in particolare, che il pagamento della compensazione pecuniaria era avvenuto in data 15.09.2023, poco dopo la prima richiesta di chiarimenti di il 6.09.2023 e molto prima del verbale di accertamento, sicché non CP_1 sussisteva il presupposto dell'illecito, anche perché sovente la richiesta di corresponsione degli importi dovuti a titolo di compensazione pecuniaria inviata dai passeggeri alla compagnia, avviene contestualmente alla segnalazione ad CP_1
2.Nessuno si costituiva in giudizio per la quale, nonostante la rituale CP_1 notifica ad opera della cancelleria del o e del decreto di fissazione dell'udienza, rimaneva contumace.
3.Ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale.
4.Secondo l'art. 4 del D.Lgs n. 69/2006 “Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”. L'art. 5 del Reg. CE n. 261/2004 in particolare prevede che spetta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento in caso di cancellazione del volo, fatte salve alcune ipotesi specificamente indicate. L'ordinanza di ingiunzione ha contestato “che dalla valutazione degli atti si considera confermata la violazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 261/2004, in quanto la compagnia aerea non ha confutato quanto dichiarato dal passeggero che ha presentato il reclamo”. Si evince, pertanto -mediante il riferimento agli art. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004- che la sanzione è stata emessa per non avere provveduto la compagnia aerea a versare la compensazione pecuniaria.
5.Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
6.Tra l'altro deve aggiungersi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (cfr Cass. Civ. Sez. II, n. 32226/2022; Cass. Civ. n. 2018/9545; Cass. Civ. n. 25671/2018; Cass. Civ. n. 16853/2016). Nel caso di specie, il verbale di accertamento non è stato prodotto in giudizio, sicché dalla sola ordinanza di ingiunzione, a fronte delle contestazioni mosse dal vettore in ordine all'avvenuto pagamento e all'assenza di diniego, non è dato evincere il concreto svolgimento della fase pregressa all'intervento CP_1
e se, quindi, possa dirsi sussistente quella condotta di diniego del d economico dell'utente posta in essere dal vettore, senza giustificazione alcuna, sino all'intervento dell' posto che dopo alcuni giorni l'intervento CP_1 di la compagnia ha effett l pagamento. CP_1
7.In conclusione, l'opposizione va accolta e l'ordinanza di ingiunzione revocata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA l'ordinanza di ingiunzione n. 69/2025;
-CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite da CP_1 Pt_1 liquidarsi nel ma complessiva di euro i cui euro 264,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele NI