TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 59 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati la prima in IS (SA) alla Via Palinuro 26 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Assunta Giaquinto, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti e il secondo n IS (SA) alla Via Provinciale Marina Lido presso lo studio dell'avv.
Giovanni Marsicano, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 18/2/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/2/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio il 6/6/1992 in TT (SA) ( atto N. 5 parte 2 serie A - anno 1992 - Comune di
1 TT) e che dal matrimonio erano nati due figli il 29/11/1996 e Persona_1
il 04/10/2005 ed al contempo domandavano la separazione alle condizioni Persona_2 di cui al ricorso.
All'udienza dell'8 aprile 2025, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, con le precisazioni indicate nel verbale della predetta udienza quanto alla clausola sub 4) e che le stesse apparivano conformi alla legge, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, come aggiornato nel corso dell'udienza dell'8/4/2025, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (cfr. ricorso introduttivo;
“1) La casa familiare sita a IS (SA) Via Provinciale Marina
Lido IS (SA) in NCEU al Fl 26 p.lla 1351 sub 4 tipo mappale n. 44281viene assegnata alla sig.ra
con diritto di abitazione ad entrambi i figli con lei conviventi 2) Il sig Parte_1 Parte_2 si impegna a pagare le rate del mutuo ipotecario, stipulato lì 18/12/2007 in Scandicci per Notar Per_3
Rep. N. 31.775, Fasc. n. 12.190 presso la Unicredit banca per la Casa s.p.a. che si estinguerà il 2032,
[...] rata mensile €.1.000,00 circa manlevando la sig.ra il tutto fino a sua estinzione 3) Il sig. Parte_1 [...]
verserà direttamente al figlio il contributo mensile di €.300,00 per le spese Parte_2 Persona_2 ordinarie oltre ad accollarsi in via esclusiva le tasse universitarie, libri, corsi e tutto quanto necessario alla prosecuzione degli studi universitari, nonché canoni di locazione e utenze di costui nonché al 100% tutte le spese straordinarie 4) Il sig, cede l'autovettura Fiat Panda tg FM884NX alla coniuge Parte_2
” e verbale di udienza dell'8/4/2025: “le parti personalmente chiedono dunque di Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso con la precisazione in ordine alla clausola n. 4 che il signor si impegni a cedere l'autovettura FIAT PANDA tg. FN884NX Parte_2 al coniuge”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate nel corso dell'udienza dell'8/4/2025 e confermate con il verbale della predetta citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 11/04/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 59 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati la prima in IS (SA) alla Via Palinuro 26 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Assunta Giaquinto, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti e il secondo n IS (SA) alla Via Provinciale Marina Lido presso lo studio dell'avv.
Giovanni Marsicano, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 18/2/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/2/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio il 6/6/1992 in TT (SA) ( atto N. 5 parte 2 serie A - anno 1992 - Comune di
1 TT) e che dal matrimonio erano nati due figli il 29/11/1996 e Persona_1
il 04/10/2005 ed al contempo domandavano la separazione alle condizioni Persona_2 di cui al ricorso.
All'udienza dell'8 aprile 2025, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, con le precisazioni indicate nel verbale della predetta udienza quanto alla clausola sub 4) e che le stesse apparivano conformi alla legge, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, come aggiornato nel corso dell'udienza dell'8/4/2025, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio (cfr. ricorso introduttivo;
“1) La casa familiare sita a IS (SA) Via Provinciale Marina
Lido IS (SA) in NCEU al Fl 26 p.lla 1351 sub 4 tipo mappale n. 44281viene assegnata alla sig.ra
con diritto di abitazione ad entrambi i figli con lei conviventi 2) Il sig Parte_1 Parte_2 si impegna a pagare le rate del mutuo ipotecario, stipulato lì 18/12/2007 in Scandicci per Notar Per_3
Rep. N. 31.775, Fasc. n. 12.190 presso la Unicredit banca per la Casa s.p.a. che si estinguerà il 2032,
[...] rata mensile €.1.000,00 circa manlevando la sig.ra il tutto fino a sua estinzione 3) Il sig. Parte_1 [...]
verserà direttamente al figlio il contributo mensile di €.300,00 per le spese Parte_2 Persona_2 ordinarie oltre ad accollarsi in via esclusiva le tasse universitarie, libri, corsi e tutto quanto necessario alla prosecuzione degli studi universitari, nonché canoni di locazione e utenze di costui nonché al 100% tutte le spese straordinarie 4) Il sig, cede l'autovettura Fiat Panda tg FM884NX alla coniuge Parte_2
” e verbale di udienza dell'8/4/2025: “le parti personalmente chiedono dunque di Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso con la precisazione in ordine alla clausola n. 4 che il signor si impegni a cedere l'autovettura FIAT PANDA tg. FN884NX Parte_2 al coniuge”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate nel corso dell'udienza dell'8/4/2025 e confermate con il verbale della predetta citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 11/04/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
3