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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13425/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13425/2024 tra
Parte_1 Parte_2 Pt_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. BAIOCCHI MOLINA e l'avv. , Parte_4
Per 'avv. SARTINI SIMONE e , Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e dott.ssa Persona_1 [...]
. Per_2 L'avv. Baiocchi dà atto che l'immobile è stato rilasciato in data 8.5.25 e che riguardo all'occupazione dell'immobile non deve essere pagato alcunché per canone e/o indennizzo e che la domanda riguarda quindi il rimborso delle spese di lite per il procedimento sommario e per la fase di merito. L'Avv. Sartini contesta che debba essere pagato alcunché per spese di lite. I difensori chiedono che la causa venga decisa e rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo .
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art 429 c.p.c pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13425/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._1 BAIOCCHI MOLINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BAIOCCHI MOLINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 SARTINI SIMONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in AVV. PAOLO TRESCA - V.LE MONTEGRAPPA, 282 59100 PRATOpresso il difensore avv. SARTINI SIMONE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi ed udienza di discussione .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto notificato il 25.10.24 intimava sfratto per morosità a Parte_4 [...]
in relazione a due locali garage situati in Firenze, Via degli Artisti n. 15/B deducendo CP_1 la morosità della convenuta per complessivi € 1.620,00 riguardo al pagamento del canone mensile di € 180,00.
La si opponeva alla convalida e si costituiva per l'udienza del 7.1.25 deducendo che dopo la CP_1 notifica della citazione la morosità era stata sanata e che era stata pagata altresì l'indennità di occupazione per i mesi da novembre 2024 a gennaio 2025.
Esponeva altresì la convenuta che il in data 12.6.24 aveva trasmesso disdetta per la scadenza Parte_4 del 31.10.24 e che pertanto non era possibile l'Eventuale pronuncia di risoluzione del contratto già cessato.
Stante l'avvenuta estinzione della morosità veniva disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito ordinario.
Con la memoria integrativa il chiedeva la condanna della al pagamento delle Parte_4 CP_1
pagina 2 di 4 spese del procedimento di sfratto e della causa di merito, dell'indennità di occupazione di € 300,00 dal novembre 2024 al rilascio ed al rilascio dell'immobile.
Con la memoria integrativa la hiedeva il rigetto delle domande di controparte. CP_1
All'odierna udienza di discussione le parti hanno dato atto che l'immobile è stato rilasciato in data 8.5.25 e che non sussiste alcun debito della er l'occupazione dell'immobile fino al rilascio. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza.
La controversia persiste esclusivamente riguardo alla regolamentazione delle spese di lite.
Rileva al riguardo la virtuale fondatezza dell'intimazione di sfratto per morosità notificata il 25.10.24 dal Parte_4
E' pacifico in effetti che alla data della notifica dell'intimazione la era in mora per il CP_1 pagamento di € 1.620,00, pari a 9 mensilità di canone.
Morosità che per la sua rilevanza giustificava ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto.Del resto l'art. 3 del contratto prevedeva la risoluzione ipso iure dello stesso nel caso di mancato pagamento del canone entro 15 giorni dalla scadenza.
Il pagamento del canone prima dell'udienza di comparizione ha impedito l'attestazione in udienza da parte del difensore del locatore della persistenza della morosità e quindi ai sensi dell'art. 663 comma 3
c.p.c. la convalida dello sfratto.
Ciò peraltro non impedisce che il locatore possa fondatamente proseguire la controversia nelle forme del rito locatizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore( art. 1453 comma 3 c.p.c. ) e ciò, anche se , come nel caso di specie, sia intervenuta la cessazione del contratto per scadenza, ma successiva all'inizio dell'inadempimento e nel corso della procedura di convalida;
la pronuncia di risoluzione del contratto infatti ha effetto retroattivo tra le parti( art. 1458 c.c.) : l'atto di citazione è stato in effetti notificato il 25.10.24 e la scadenza del contratto era al 31.10.24( Cass. 8435/02; Cass. 25740/15).
Pertanto ai fini della regolamentazione delle spese di lite rileva che l'atto di intimazione era fondato alla data di proposizione della domanda ,così come era fondata la domanda di risoluzione del contratto anche dopo la sanatoria della morosità ( Cass. 10587/08): ne consegue che parte attrice ha diritto al rimborso delle pese di lite del procedimento di convalida così come delle spese della causa di merito.
Ai fini della liquidazione delle spese deve essere considerato che il valore della controversia risulta rientrare nel secondo scaglione dei parametri di cui al DM55/14 , che il procedimento di sfratto è cessato prima della fase decisionale e che non è stata svolta attività istruttoria.
Pertanto il giudice liquida in € 101,00 le spese , il compenso per la procedura di sfratto in € 1.000,00 ed in € 1.500,00 quello per la causa successiva, oltre ad € 375,00 per spese generali, per complessivi € 2.976,00.
PQM
Il Tribunale dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
condanna a Controparte_1 pagare in favore di la somma di € 2.976,00 a titolo di rimborso delle spese Parte_4 di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Firenze, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13425/2024 tra
Parte_1 Parte_2 Pt_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. BAIOCCHI MOLINA e l'avv. , Parte_4
Per 'avv. SARTINI SIMONE e , Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e dott.ssa Persona_1 [...]
. Per_2 L'avv. Baiocchi dà atto che l'immobile è stato rilasciato in data 8.5.25 e che riguardo all'occupazione dell'immobile non deve essere pagato alcunché per canone e/o indennizzo e che la domanda riguarda quindi il rimborso delle spese di lite per il procedimento sommario e per la fase di merito. L'Avv. Sartini contesta che debba essere pagato alcunché per spese di lite. I difensori chiedono che la causa venga decisa e rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo .
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art 429 c.p.c pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13425/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._1 BAIOCCHI MOLINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BAIOCCHI MOLINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 SARTINI SIMONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in AVV. PAOLO TRESCA - V.LE MONTEGRAPPA, 282 59100 PRATOpresso il difensore avv. SARTINI SIMONE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi ed udienza di discussione .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto notificato il 25.10.24 intimava sfratto per morosità a Parte_4 [...]
in relazione a due locali garage situati in Firenze, Via degli Artisti n. 15/B deducendo CP_1 la morosità della convenuta per complessivi € 1.620,00 riguardo al pagamento del canone mensile di € 180,00.
La si opponeva alla convalida e si costituiva per l'udienza del 7.1.25 deducendo che dopo la CP_1 notifica della citazione la morosità era stata sanata e che era stata pagata altresì l'indennità di occupazione per i mesi da novembre 2024 a gennaio 2025.
Esponeva altresì la convenuta che il in data 12.6.24 aveva trasmesso disdetta per la scadenza Parte_4 del 31.10.24 e che pertanto non era possibile l'Eventuale pronuncia di risoluzione del contratto già cessato.
Stante l'avvenuta estinzione della morosità veniva disposto il mutamento di rito ed il passaggio al rito ordinario.
Con la memoria integrativa il chiedeva la condanna della al pagamento delle Parte_4 CP_1
pagina 2 di 4 spese del procedimento di sfratto e della causa di merito, dell'indennità di occupazione di € 300,00 dal novembre 2024 al rilascio ed al rilascio dell'immobile.
Con la memoria integrativa la hiedeva il rigetto delle domande di controparte. CP_1
All'odierna udienza di discussione le parti hanno dato atto che l'immobile è stato rilasciato in data 8.5.25 e che non sussiste alcun debito della er l'occupazione dell'immobile fino al rilascio. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza.
La controversia persiste esclusivamente riguardo alla regolamentazione delle spese di lite.
Rileva al riguardo la virtuale fondatezza dell'intimazione di sfratto per morosità notificata il 25.10.24 dal Parte_4
E' pacifico in effetti che alla data della notifica dell'intimazione la era in mora per il CP_1 pagamento di € 1.620,00, pari a 9 mensilità di canone.
Morosità che per la sua rilevanza giustificava ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto.Del resto l'art. 3 del contratto prevedeva la risoluzione ipso iure dello stesso nel caso di mancato pagamento del canone entro 15 giorni dalla scadenza.
Il pagamento del canone prima dell'udienza di comparizione ha impedito l'attestazione in udienza da parte del difensore del locatore della persistenza della morosità e quindi ai sensi dell'art. 663 comma 3
c.p.c. la convalida dello sfratto.
Ciò peraltro non impedisce che il locatore possa fondatamente proseguire la controversia nelle forme del rito locatizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore( art. 1453 comma 3 c.p.c. ) e ciò, anche se , come nel caso di specie, sia intervenuta la cessazione del contratto per scadenza, ma successiva all'inizio dell'inadempimento e nel corso della procedura di convalida;
la pronuncia di risoluzione del contratto infatti ha effetto retroattivo tra le parti( art. 1458 c.c.) : l'atto di citazione è stato in effetti notificato il 25.10.24 e la scadenza del contratto era al 31.10.24( Cass. 8435/02; Cass. 25740/15).
Pertanto ai fini della regolamentazione delle spese di lite rileva che l'atto di intimazione era fondato alla data di proposizione della domanda ,così come era fondata la domanda di risoluzione del contratto anche dopo la sanatoria della morosità ( Cass. 10587/08): ne consegue che parte attrice ha diritto al rimborso delle pese di lite del procedimento di convalida così come delle spese della causa di merito.
Ai fini della liquidazione delle spese deve essere considerato che il valore della controversia risulta rientrare nel secondo scaglione dei parametri di cui al DM55/14 , che il procedimento di sfratto è cessato prima della fase decisionale e che non è stata svolta attività istruttoria.
Pertanto il giudice liquida in € 101,00 le spese , il compenso per la procedura di sfratto in € 1.000,00 ed in € 1.500,00 quello per la causa successiva, oltre ad € 375,00 per spese generali, per complessivi € 2.976,00.
PQM
Il Tribunale dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
condanna a Controparte_1 pagare in favore di la somma di € 2.976,00 a titolo di rimborso delle spese Parte_4 di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 4 Firenze, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
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