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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4058 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 29 Parte_1 ottobre 1962, ivi residente;
nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 24 Controparte_1 settembre 1963 ivi residente;
nato aNewton, Massachusetts, Stati Uniti d'America il 15 Controparte_2 luglio 1992 ivi residente;
nata a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 21 ottobre Controparte_3
1993 e ivi residente;
, nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 24 Controparte_4 marzo 1971 ivi residente;
, nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 14 Controparte_5 settembre 1989 ivi residente;
nata a [...], Stati Uniti d'America il 10 aprile Controparte_6
1991 ivi residente;
, nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 17 Parte_2 gennaio 1993 ivi residente, tutti difesi e rappresentati dagli avv.ti Alessandro Conte
( ) e TO AN ( ), presso il cui C.F._1 C.F._2 studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI – E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_7 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1 giorno 29/6/1880 ed emigrato in America, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che gli odierni ricorrenti sono discendenti di
, nato nella a RU (CZ) il 29 giugno 1880, il quale Persona_1 risulta essersi coniugato con in data 24 dicembre 1911 nella città Parte_3 di Boston nello Stato del Massachusetts;
dal matrimonio nasceva nato in Persona_2 data 08 agosto 1917 nella città di Watertown nello Stato del Massachusetts (U.S.A.), il quale si coniugava con in data 15 ottobre 1939 nella città Persona_3 di Cambridge nello Stato del Massachusetts (U.S.A.); dal matrimonio nasceva
[...]
, nata in data [...] nella città Waltham nella contea di Middlesex Per_4 nello stato del Massachusetts (U.S.A.), la quale si coniugava con in Controparte_1 data 18 luglio 1962 nella città di Watertown nello Stato del Massachusetts (USA); dal matrimonio nascevano: nata in data [...] nella città Parte_1
Boston nello Stato del Massachusetts (U.S.A.), nato in [...] 24 Controparte_1 settembre 1963 nella città Cambridge nello Stato del Massachusetts (U.S.A.),
[...]
, nato in data [...] nella città di Cambridge nello Stato del CP_4
Massachusetts (USA); si coniugava con Persona_5 Persona_6 in data 25 febbraio 1989 nella città di Belmont nello Stato del Massachusetts
[...]
Pag. 2 di 6 (USA) e dalla loro unione nascevano: , nato il [...] Controparte_2 nella città di Newtown nella contea di Middlesex nello Stato del Massachusetts (USA),
nata il [...] nella città di Newtown nella contea di Controparte_3
Middlesex nello Stato del Massachusetts (USA); Jr. si coniugava CP_1 Pt_1
Pe con in data 11 marzo 1989 nella città di Belmont contea Waterown Per_7 CP_8 nello Stato del Massachusetts (U.S.A.) e dalla loro unione nascevano : Controparte_5
, nato in data [...] nella città di Newton nello Stato del Massachusetts
[...]
(USA), , nata in data [...] nella città di Newton nello Controparte_6
Stato del Massachusetts (USA), , nato in data [...] Parte_2 nella città di Boston nello Stato del Massachusetts (USA).
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di Boston e New Jork seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_4 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_4 sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_7 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di RU (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la
Pag. 3 di 6 competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
America.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione di , unitamente agli ulteriori atti di Persona_1 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni
Pag. 4 di 6 nota la situazione burocratica che affligge il in New York e Parte_5
Boston, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_6
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia di Consolato Generale d'Italia in New York e Boston, - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_7 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
Pag. 5 di 6 civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22/10/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca AL
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4058 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 29 Parte_1 ottobre 1962, ivi residente;
nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 24 Controparte_1 settembre 1963 ivi residente;
nato aNewton, Massachusetts, Stati Uniti d'America il 15 Controparte_2 luglio 1992 ivi residente;
nata a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 21 ottobre Controparte_3
1993 e ivi residente;
, nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 24 Controparte_4 marzo 1971 ivi residente;
, nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 14 Controparte_5 settembre 1989 ivi residente;
nata a [...], Stati Uniti d'America il 10 aprile Controparte_6
1991 ivi residente;
, nato a [...], Massachusetts, Stati Uniti d'America il 17 Parte_2 gennaio 1993 ivi residente, tutti difesi e rappresentati dagli avv.ti Alessandro Conte
( ) e TO AN ( ), presso il cui C.F._1 C.F._2 studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI – E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_7 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1 giorno 29/6/1880 ed emigrato in America, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che gli odierni ricorrenti sono discendenti di
, nato nella a RU (CZ) il 29 giugno 1880, il quale Persona_1 risulta essersi coniugato con in data 24 dicembre 1911 nella città Parte_3 di Boston nello Stato del Massachusetts;
dal matrimonio nasceva nato in Persona_2 data 08 agosto 1917 nella città di Watertown nello Stato del Massachusetts (U.S.A.), il quale si coniugava con in data 15 ottobre 1939 nella città Persona_3 di Cambridge nello Stato del Massachusetts (U.S.A.); dal matrimonio nasceva
[...]
, nata in data [...] nella città Waltham nella contea di Middlesex Per_4 nello stato del Massachusetts (U.S.A.), la quale si coniugava con in Controparte_1 data 18 luglio 1962 nella città di Watertown nello Stato del Massachusetts (USA); dal matrimonio nascevano: nata in data [...] nella città Parte_1
Boston nello Stato del Massachusetts (U.S.A.), nato in [...] 24 Controparte_1 settembre 1963 nella città Cambridge nello Stato del Massachusetts (U.S.A.),
[...]
, nato in data [...] nella città di Cambridge nello Stato del CP_4
Massachusetts (USA); si coniugava con Persona_5 Persona_6 in data 25 febbraio 1989 nella città di Belmont nello Stato del Massachusetts
[...]
Pag. 2 di 6 (USA) e dalla loro unione nascevano: , nato il [...] Controparte_2 nella città di Newtown nella contea di Middlesex nello Stato del Massachusetts (USA),
nata il [...] nella città di Newtown nella contea di Controparte_3
Middlesex nello Stato del Massachusetts (USA); Jr. si coniugava CP_1 Pt_1
Pe con in data 11 marzo 1989 nella città di Belmont contea Waterown Per_7 CP_8 nello Stato del Massachusetts (U.S.A.) e dalla loro unione nascevano : Controparte_5
, nato in data [...] nella città di Newton nello Stato del Massachusetts
[...]
(USA), , nata in data [...] nella città di Newton nello Controparte_6
Stato del Massachusetts (USA), , nato in data [...] Parte_2 nella città di Boston nello Stato del Massachusetts (USA).
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di Boston e New Jork seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_4 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_4 sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_7 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di RU (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la
Pag. 3 di 6 competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
America.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione di , unitamente agli ulteriori atti di Persona_1 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni
Pag. 4 di 6 nota la situazione burocratica che affligge il in New York e Parte_5
Boston, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_6
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia di Consolato Generale d'Italia in New York e Boston, - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_7 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
Pag. 5 di 6 civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22/10/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca AL
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