Ordinanza collegiale 2 marzo 2009
Sentenza 5 giugno 2009
Decreto decisorio 16 marzo 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 02/03/2009, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00017/2009 REG.ORD.COLL.
N. 01585/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2005, proposto da:
FA TE, TT FA GI e LI Snc, rappresentati e difesi dagli avv. Prof. Massimo Andreis, Alberto Maria Novarese, con domicilio eletto presso il Prof. Massimo Andreis in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Comune Bricherasio, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Golinelli, Gianni Martino, con domicilio eletto presso Gianni Martino in Torino, via Stefano Clemente, 22;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della ordinanza di demolizione 19.9.2005 n. 10518, successivamente nota, adottata dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Bricherasio,
nonché per l'annullamento
in quanto di ragione, degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi,
ed ancora per la condanna
al pagamento dei danni tutti patiti e patiendi in conseguenza della esecuzione del provvedimento impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Bricherasio;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover acquisire, ai fini del decidere, la seguente documentazione, come anche da richiesta del ricorrente:1) la relazione di sopralluogo a firma della sig.ra FA IL e del Responsabile di P.M. Bolla Claudio in data 1.9.2005; 2) la comunicazione dell’Agenzia Torino 2006 del 12.9.2005; 3) la comunicazione prot. 8009 della ditta Torno Scavi Manzone S.p.A. di invito alla ditta FA a sgombrare l’area in questione; 4) il permesso di costruire n. 38/04 del 20.10.2004 rilasciato alla ditta Torino Scavi Manzone S.p.A; 5) Esratto delle N.T.A. con le quali contrasterebbero le opere realizzate dal ricorrente, come da motivazione contenuta nel verbale di sopralluogo del 31.8.005;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – ORDINA al Comune di Bricherasio di depositare presso la Segreteria della Sezione, non oltre i sette giorni liberi antecedenti la data della prossima Udienza pubblica, la documentazione di cui in motivazione in tre copie conformi.
Rinvia per l’ulteriore trattazione del merito del gravame alla pubblica Udienza del 7.5.2009.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 26/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo GI Nicolo' Lotti, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2009
IL SEGRETARIO