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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9457 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...]; Parte_1
adottante
, nato a [...] il [...], Parte_2
adottando entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Caputo del Foro di Parma e dall'Avv. Alessandro
Nironi Ferraroni del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati presso il primo difensore. con l'intervento e il parere favorevole del P.M. in sede in punto a: "adozione di persone di maggiore età"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 dichiararsi l'adozione del secondo da parte del primo ricorrente.
Gli stessi ricorrenti, premesso che ha contratto matrimonio con in Parte_1 Per_1
data 16 marzo 2002, che la coppia ha avuto un figlio (il giorno 1 ottobre 2002) di nome Persona_2
, che la suddetta è anche madre di (generato con il padre
[...] Per_1 Parte_2
biologico, e primo coniuge divorziato, , hanno allegato, a sostegno della domanda, Persona_3 di essere uniti e appartenenti alla stessa famiglia fin dall'anno 2000.
All'udienza celebrata in data 8 aprile 2025, e , comparsi Parte_1 Parte_2
personalmente, hanno manifestato la loro volontà, rispettivamente, di adottare e di essere adottato. Hanno espresso altresì il loro assenso, ai sensi dell'art. 297 c.c., madre dell'adottando Per_1
(di stato libero) e coniuge dell'adottante, e , figlio maggiorenne dell'adottante. Persona_2
Nulla ha manifestato in contrario il padre biologico dell'adottando, pur raggiunto Persona_3 dalla notifica degli atti all'estero (Repubblica di Moldova).
Tanto considerato, risulta dunque incontroverso che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame affettivo costruito negli anni tra l'adottando, rimasto privo di relazione di convivenza con il padre naturale fin dal suo divorzio dalla madre, e l'adottante, riconosciuto, da circa venticinque anni, quale sua figura di riferimento familiare, alla stregua di quella propria genitoriale, anche perché padre del fratello unilaterale . Per_2
I ricorrenti, inoltre, risultano ora avere pure un convergente interesse e prestare impegno per l'andamento dell'impresa agricola di titolarità dello stesso . Parte_1
Dalle informazioni acquisite tramite i Carabinieri competenti per territorio (Stazione di Sorbolo
Mezzani) non sono, d'altra parte, emerse ragioni ostative all'adozione.
Sussistono dunque le condizioni per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Occorre infatti considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio.
Esso consente il più adeguato raggiungimento di altri obiettivi, come quello del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di affetto e di vicinanza già sperimentato e concretamente vissuto.
È quanto avviene nel caso di specie, dove l'elemento qualificante risiede proprio nella consolidata partecipazione di alla vita dell'adottando e, reciprocamente, di costui alla vita Parte_1 familiare dell'adottante.
E' allora evidente come, nella fattispecie, l'adozione miri concretamente a consacrare quella coesione affettiva e quell'unità della famiglia meritevoli di particolare tutela.
Per altro verso, risulta che tra l'adottante e l'adottando esiste una differenza di età superiore a 18 anni, come richiesto dall'art. 291 c.c.
Emerge, quindi, la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1, in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto articolo 312 c.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, può farsi luogo all'adozione di Parte_2
, nato a [...] il [...], il quale assumerà il cognome dell'adottante
[...]
( anteponendolo al proprio ) ex art. 299 c.c. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 313 c.c.: 1) dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte Parte_2
di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottato assuma il cognome anteponendolo al proprio (“Paraschiv”); Parte_1
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Parma, 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9457 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...]; Parte_1
adottante
, nato a [...] il [...], Parte_2
adottando entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Caputo del Foro di Parma e dall'Avv. Alessandro
Nironi Ferraroni del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliati presso il primo difensore. con l'intervento e il parere favorevole del P.M. in sede in punto a: "adozione di persone di maggiore età"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 dichiararsi l'adozione del secondo da parte del primo ricorrente.
Gli stessi ricorrenti, premesso che ha contratto matrimonio con in Parte_1 Per_1
data 16 marzo 2002, che la coppia ha avuto un figlio (il giorno 1 ottobre 2002) di nome Persona_2
, che la suddetta è anche madre di (generato con il padre
[...] Per_1 Parte_2
biologico, e primo coniuge divorziato, , hanno allegato, a sostegno della domanda, Persona_3 di essere uniti e appartenenti alla stessa famiglia fin dall'anno 2000.
All'udienza celebrata in data 8 aprile 2025, e , comparsi Parte_1 Parte_2
personalmente, hanno manifestato la loro volontà, rispettivamente, di adottare e di essere adottato. Hanno espresso altresì il loro assenso, ai sensi dell'art. 297 c.c., madre dell'adottando Per_1
(di stato libero) e coniuge dell'adottante, e , figlio maggiorenne dell'adottante. Persona_2
Nulla ha manifestato in contrario il padre biologico dell'adottando, pur raggiunto Persona_3 dalla notifica degli atti all'estero (Repubblica di Moldova).
Tanto considerato, risulta dunque incontroverso che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame affettivo costruito negli anni tra l'adottando, rimasto privo di relazione di convivenza con il padre naturale fin dal suo divorzio dalla madre, e l'adottante, riconosciuto, da circa venticinque anni, quale sua figura di riferimento familiare, alla stregua di quella propria genitoriale, anche perché padre del fratello unilaterale . Per_2
I ricorrenti, inoltre, risultano ora avere pure un convergente interesse e prestare impegno per l'andamento dell'impresa agricola di titolarità dello stesso . Parte_1
Dalle informazioni acquisite tramite i Carabinieri competenti per territorio (Stazione di Sorbolo
Mezzani) non sono, d'altra parte, emerse ragioni ostative all'adozione.
Sussistono dunque le condizioni per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Occorre infatti considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio.
Esso consente il più adeguato raggiungimento di altri obiettivi, come quello del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di affetto e di vicinanza già sperimentato e concretamente vissuto.
È quanto avviene nel caso di specie, dove l'elemento qualificante risiede proprio nella consolidata partecipazione di alla vita dell'adottando e, reciprocamente, di costui alla vita Parte_1 familiare dell'adottante.
E' allora evidente come, nella fattispecie, l'adozione miri concretamente a consacrare quella coesione affettiva e quell'unità della famiglia meritevoli di particolare tutela.
Per altro verso, risulta che tra l'adottante e l'adottando esiste una differenza di età superiore a 18 anni, come richiesto dall'art. 291 c.c.
Emerge, quindi, la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1, in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto articolo 312 c.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, può farsi luogo all'adozione di Parte_2
, nato a [...] il [...], il quale assumerà il cognome dell'adottante
[...]
( anteponendolo al proprio ) ex art. 299 c.c. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 313 c.c.: 1) dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte Parte_2
di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottato assuma il cognome anteponendolo al proprio (“Paraschiv”); Parte_1
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Parma, 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto