Art. 42.
(Divieto di bombardamento).
Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, e' in ogni caso proibito.
(Divieto di bombardamento).
Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, e' in ogni caso proibito.