Art. 3. 1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo
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29 giugno 1990
29 giugno 1990
Commentario • 1
- 1. Il ruolo e la funzione della Commissione di Garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nella prospettiva dinamica della "terziarizzazione"…Di : Marcello D'Aponte · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 29 gennaio 2024
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2025, n. 36659Provvedimento: […] Il ricorrente, d'altronde, non ha indicato un interesse concreto e attuale alla eliminazione della statuizione relativa alla circostanza aggravante, tale non potendo intendersi quello evocato dal difensore in sede di discussione e ricollegato ad eventuale futuro provvedimento di clemenza che potrebbe escludere dal suo ambito di applicazione i reati aggravati ex art. 3 e 4 legge n. 146/1990. 11 6. […]Leggi di più...
- circostanza aggravante transnazionalità·
- inammissibilità ricorso·
- tabulati telefonici·
- art. 132 d.lgs 196/2003·
- interesse ad impugnare·
- revoca ordinanza ammissiva testi·
- art. 238 bis cod. proc. pen.·
- valutazione compendio probatorio·
- art. 495 cod. proc. pen.·
- giudizio di subvalenza