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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. LF Orazio Maria AR Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1896/2025 R.G. VG
avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Campanaro Parte_1 C.F._1
ME e ZZ RA
e
AN MI (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Iacobellis C.F._2
AL
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 04/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11.02.2018 in Kiev (Ucraina), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bitonto (BA) al n. 128, parte 2, serie C, anno 2018; dalla loro unione nasceva la figlia , il 02.05.2018 a Dnipropetrovsk (Ucraina); Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare. DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/02/1983 e AN MI, nato in [...] il [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11.02.2018 in Kiev (Ucraina), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bitonto (BA) al n. 128, parte 2, serie C, anno 2018 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi in data e depositato nei registri informativi in data
04/04/2025 iscritto al n. r.g. vg 1896/2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 28/10/2025
Il Presidente
LF AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. LF Orazio Maria AR Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1896/2025 R.G. VG
avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Campanaro Parte_1 C.F._1
ME e ZZ RA
e
AN MI (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Iacobellis C.F._2
AL
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 04/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11.02.2018 in Kiev (Ucraina), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bitonto (BA) al n. 128, parte 2, serie C, anno 2018; dalla loro unione nasceva la figlia , il 02.05.2018 a Dnipropetrovsk (Ucraina); Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare. DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/02/1983 e AN MI, nato in [...] il [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11.02.2018 in Kiev (Ucraina), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bitonto (BA) al n. 128, parte 2, serie C, anno 2018 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi in data e depositato nei registri informativi in data
04/04/2025 iscritto al n. r.g. vg 1896/2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 28/10/2025
Il Presidente
LF AR