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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 798/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso,
[...]
ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla e dall'avv.
Mariantonietta Piras, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l censurando l'operato dell' laddove, sulla base del verbale ispettivo n. CP_1
2017018289/DDL del 29 dicembre 2017, ha cancellato l'iscrizione della ricorrente dagli elenchi
OTD (elenchi agricoli operai a tempo determinato) dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017.
La ricorrente ha dedotto:
- di non aver mai ricevuto il verbale ispettivo n. 2017018289/DDL del 29 dicembre 2017;
- di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi OTD, avendo prestato attività lavorativa di natura subordinata con mansioni di carattere agricolo alle dipendenze della datrice di lavoro
, titolare della ditta Azienda Ovicola La Casa dell'Uovo di Aru Elisabetta con sede Parte_3
in Villacidro Via Cagliari n. 67, con applicazione del CCNL operai agricoli e del Contratto
Provinciale di Cagliari;
CP_
- che l' è in possesso di tutta la documentazione relativa all'intercorso rapporto di lavoro
(denunce DMAG, prospetti paga, etc.);
- che la datrice di lavoro ha proposto ricorso avverso il verbale ispettivo n. Parte_3
2017018289/DDL del 29 dicembre 2017.
pagina 1 di 8 CP_
- di aver proposto ricorso amministrativo contro la determinazione dell' senza esito alcuno.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta Azienda Ovicola La Casa Dell'Uovo di Aru Elisabetta, e conseguentemente del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD del
Comune di Villacidro per il periodo compreso tra luglio 2012 e aprile 2017; ha pertanto richiesto di annullare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi OTD, con conseguente riconoscimento di tutti i diritti spettanti ma sospesi a causa del provvedimento impugnato, oltre interessi legali.
CP_ L' si è costituito in giudizio, premettendo che la propria determinazione in ordine alla cancellazione dagli elenchi agricoli della ricorrente è stata assunta all'esito di una complessa attività accertativa svolta dall'Ispettorato del Lavoro, che ha condotto alla riqualificazione formale ai fini previdenziali della posizione della datrice di lavoro da imprenditore agricolo Parte_3
in coltivatore diretto e alla riqualificazione della posizione della lavoratrice Parte_1
quale unità attiva del nucleo familiare di coltivatore diretto.
In particolare, dalle dichiarazioni rese da e dalla stessa ricorrente, nonché da una Parte_3
serie di incongruenze emergenti dall'attività ispettiva (l'orario di lavoro giornaliero dichiarato era inferiore a quello previsto dal contratto full time stipulato fra le parti, poiché rispetto alle 4/4,50 ore di lavoro che l'imprenditrice asserisce vengano effettuate dalla nipote, la medesima registra giornalmente nel libro unico 6,50 ore giornaliere;
le discordanze sull'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro;
la collocazione delle giornate nell'arco della settimana;
la retribuzione in ordine al quantum giornaliero concordato, all'importo mensile dovuto ed alla tempistica nella sua erogazione) è emersa, secondo il personale ispettivo “la notevole dose di aleatorietà insita nella documentazione contabile predisposta dall'azienda”, e di conseguenza l'inconsistenza del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la ricorrente e la Pt_1
L' ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. CP_1
2. Deve preliminarmente evidenziarsi che la presente causa è stata trattata congiuntamente con
CP_ quella iscritta al R.A.C.L. 3037/2018, tra e instaurata per l'annullamento dei Parte_3
verbali n. 2017018314/DDL del 29 dicembre 2917 – con il quale i funzionari del Servizio Ispettivo
, preso atto che “l'attività effettivamente svolta dalla sig. ra assume rilevanza CP_1 Parte_3
al fine dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo come coltivatrice diretta in qualità di capo del nucleo CD” e che “quest'ultima non ha provveduto al versamento della relativa contribuzione obbligatoria”, hanno proceduto all'addebito e al conseguente calcolo della contribuzione omessa,
pagina 2 di 8 relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 17 ottobre 2017 –, n. 2016018288/DDL del
29 dicembre 2017 – con il quale si è proceduto “all'annullamento della contribuzione versata in qualità di IAP relativa al periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2017” –, n. 2016018280/DDL del 29 dicembre 2017 – con il quale era stato disposto “l'annullamento del rapporto assicurativo tra
l'azienda agricola e la sig. ra ” –. Parte_3 Parte_1
Il procedimento R.A.C.L. n. 3037/2018 è stato definito in data 16 gennaio 2025, con sentenza n.
67/2025, che ha accolto le conclusioni della ricorrente e per l'effetto ha dichiarato Parte_3
CP_ l'inesistenza del credito vantato da nei confronti di , inerente all'addebito della Parte_3
contribuzione omessa quale coltivatrice diretta, relativa al periodo dal 1° gennaio 2012 al 17 ottobre 2017, l'illegittimità dell'annullamento della contribuzione versata da in Parte_3
qualità di imprenditore agricolo professionale, relativa al periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017,
l'illegittimità dell'annullamento del rapporto assicurativo tra , in qualità di titolare Parte_3
dell'omonima impresa agricola individuale, e la signora in qualità di operaia Parte_1
agricolo a tempo determinato.
2.1. La motivazione del presente provvedimento seguirà l'impostazione già delineata nella sentenza n. 67/2025 del 16 gennaio 2025 nell'ambito del procedimento distinto al R.A.C.L. n.
3037/2018, le cui conclusioni si condividono integralmente. Detta decisione, fondata sulle medesime emergenze probatorie, viene qui richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
3.1. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento della natura dichiarata del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che CP_ l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. Civ. Sez. L. 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. Sez. L. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. L. 28 giugno 2011 n. 14296).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ. Sez. L. 2 agosto 2012 n. 13877, secondo cui: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi
pagina 3 di 8 nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa.
3.2. Nel caso di specie, deve ritenersi provata l'esistenza del vincolo di subordinazione nel rapporto tra la datrice di lavoro e la lavoratrice Parte_3 Parte_1
Il percorso motivazionale ricalcherà sostanzialmente quello contenuto nella sentenza sentenza n.
67/2025 del 16 gennaio 2025 nell'ambito del procedimento distinto al R.A.C.L. n. 3037/2018.
CP_ Il provvedimento di cancellazione adottato dall' oggetto del presente contendere, è stato infatti motivato dall sulla base del contenuto del verbale unico di accertamento n. CP_1
2016018280/DDL del 29 dicembre 2017, oggetto di contestazione anche nel procedimento instaurato tra e l e già definito. Parte_3 Controparte_2
CP_ Con il verbale n. 2016018280/DDL del 29.12.2017 (doc. 4 fascicolo del resistente), l' ha disposto “l'annullamento del rapporto assicurativo tra l'azienda agricola e la Parte_3 sig.ra ”, sul presupposto che “la familiarità fra le parti, la partecipazione Parte_1
all'attività aziendale con carattere di abitualità e in piena autonomia, la mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione della sig.ra al potere direttivo, gerarchico e Parte_1
disciplinare della zia hanno infatti dato modo di accertare l'insussistenza dei rapporti di lavoro
pagina 4 di 8 dipendente annualmente instaurati fra le parti e l'esplicita partecipazione della sig.ra Parte_1
all'attività aziendale nella qualità di unità attiva del nucleo C.D. intestato alla sig.ra
[...]
”. Parte_3
Sempre secondo il citato verbale, “ad ulteriore riprova della costituzione di un fittizio rapporto di lavoro subordinato in ambito familiare si sottolinea che le dichiarazioni di responsabilità liberamente rilasciate dalle parti hanno evidenziato un netto contrasto in ordine al numero delle giornate effettivamente lavorate e alla loro collocazione temporale, alle modalità ed agli orari di svolgimento del lavoro, nonché alle retribuzioni corrisposte/ricevute. Per quanto sommariamente suaccennato in ordine alla effettiva attività lavorativa complessivamente svolta dalla sig.ra
, dalle informazioni acquisite e dal loro reciproco riscontro è emerso quindi che Parte_1
l'attività autonoma della sig.ra è stata effettuata con regolarità, sistematicità e Parte_1
continuità, nel senso che la stessa si è dedicata alle attività dell'azienda agricola sia nelle giornate in cui risultava formalmente assicurata in qualità di lavoratrice subordinata che in rimanenti giorni dell'anno”.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio, è emersa l'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il rapporto di parentela o di affinità può generare una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra soggetti legati da tali vincoli, purché conviventi (cfr. Cass. civ., Sez. L. 2 agosto 2010 n. 17992)
Nel caso di specie, tuttavia, la convivenza tra le parti non sussiste, né è stato dimostrato che la prestazione lavorativa fosse resa a titolo gratuito.
Al contrario, dagli atti e dalle testimonianze raccolte è emerso che il rapporto di lavoro era caratterizzato dalla corresponsione di una retribuzione periodica.
In particolare, la lavoratrice già nel corso degli accertamenti condotti dal Parte_1
CP_ personale di vigilanza dell' ha dichiarato di aver percepito la retribuzione in contanti con cadenza mensile, nello specifico il giorno 30 di ogni mese. Tale circostanza è stata ribadita dalla medesima lavoratrice anche nell'ambito del presente giudizio, ove, escussa in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di aver ricevuto il compenso inizialmente in contanti e, successivamente, mediante assegni.
L'istruttoria ha fatto emergere con chiarezza i caratteri tipici della subordinazione lavorativa.
Oltre alla corresponsione della retribuzione, di cui si è già detto, rileva il rispetto di un orario di lavoro prestabilito, seppur variabile in relazione ai giorni di attività.
La datrice di lavoro , sentita in qualità di testimone all'udienza del 7 ottobre 2021, Parte_3
pagina 5 di 8 ha dichiarato che lei provvedeva a chiamare la ricorrente quando le arrivavano le mail con gli ordini dei clienti.
Part La teste ha precisato che la non lavorava tutti i giorni, ma veniva chiamata solo in Pt_1
base alle esigenze dell'azienda e agli ordini dei clienti. In ordine all'orario di lavoro, ha affermato che la ricorrente poteva lavorare in una settimana due, tre o quattro volte, per 6 ore e mezza al giorno. Ha soggiunto che la aveva le chiavi del locale in quanto si doveva recare presso di Pt_1
esso anche i giorni in cui la datrice di lavoro si occupava di altre vicende, come andare in banca o dal commercialista.
Anche la teste , sentita all'udienza del 4 ottobre 2022, dichiaratasi titolare Testimone_1
dell'attività commerciale Arcuentu Sapori Tradizionali, ha confermato che tutte le attività di ordinazione venivano espletate da , sua fornitrice abituale, mentre la che Parte_3 Pt_1
vedeva una volta alla settimana quando di recava in azienda, si occupava di selezionare le uova e di aiutarla a caricare le uova sul mezzo;
nello specifico, ha riferito che “c'è un macchinario che seleziona le uova in base al calibro e la SI.ra le raccoglie e le confeziona”. Parte_1
La teste ha affermato che talvolta le è capitato di non trovare la in azienda e di Tes_1 Pt_1
Part sentirsi dire dalla che la lavoratrice era assente per ferie.
Pertanto, pur in assenza di giornate lavorative fisse, la ricorrente era comunque tenuta a rendersi disponibile in base alle necessità produttive, in conformità alle direttive dell'imprenditrice.
È altresì emersa la soggezione della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato.
Dalle dichiarazioni della lavoratrice è risultato che l'attività svolta consisteva prevalentemente in mansioni manuali, tra cui la raccolta e il confezionamento delle uova, nonché la pulizia della sala uova, degli imballaggi e del macchinario per la raccolta delle uova.
Part Inoltre, la stessa ha dichiarato di ricevere istruzioni dettagliate da parte della in merito allo svolgimento delle mansioni affidatele.
Ciò è stato confermato anche dalla datrice di lavoro, , la quale ha riferito che la Parte_3
seguiva tutte le sue direttive, raccoglieva le uova, le confezionava e le puliva. Pt_1
CP_ A fronte dell'esibizione delle sue dichiarazioni rese agli Ispettori in data 22 aprile 2016,
ha precisato che la doveva lavorare per sei ore e mezza al giorno: quindi, se Parte_3 Pt_1
finiva prima le operazioni di raccolta, poteva dedicarsi a comprare materiale per l'azienda, come detersivi, e in ogni caso rimaneva a disposizione per tutta la durata dell'orario di lavoro.
Part La ha anche confermato che lei si occupava in via esclusiva di ordinare il mangime, tenere i contatti con la il veterinario, le banche. CP_3
pagina 6 di 8 Risulta così confermato il requisito dell'eterodirezione dell'attività lavorativa, quale indice tipico del vincolo di subordinazione.
Sebbene l'attività lavorativa fosse ripetitiva e routinaria, circostanza che escludeva la necessità di impartire istruzioni continue, ciò non esclude il potere direttivo esercitato dal datore di lavoro.
A riprova di ciò, il testimone , escusso all'udienza del 4 ottobre 2022, Testimone_2
Part qualificatosi come veterinario aziendale, ha dichiarato: “Ho visto spesso la SI.ra impartire direttive alla SI.ra , ad esempio circa il numero delle confezioni da destinare ai clienti Pt_1
oppure sulle modalità di gestione della pulizia degli impianti”. Part La teste ha riferito di non aver mai visto la impartire ordini alla ma ha Tes_1 Pt_1
precisato che l'azienda di è molto organizzata, e che la si occupava di Parte_3 Pt_1
Part selezionare le uova, mentre la restava anche a chiacchierare con i clienti mentre si facevano i conti.
Ulteriore conferma del potere organizzativo e disciplinare esercitato sulla lavoratrice è data dalla produzione documentale effettuata dalla ricorrente, che ha depositato due lettere di contestazione disciplinare (rispettivamente emesse in data 30 novembre 2012 e 16 maggio 2015), corredate dal provvedimento sanzionatorio di rimprovero scritto del 25 maggio 2015.
Tali documenti dimostrano in modo inequivocabile l'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, ulteriore indice caratterizzante la subordinazione lavorativa.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, deve ritenersi accertata l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con conseguente illegittimità del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione della ricorrente dagli elenchi OTD (elenchi agricoli operai a tempo determinato) dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente a essere iscritta agli elenchi OTD
(elenchi agricoli operai a tempo determinato) del Comune di Villacidro dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017, con conseguente riconoscimento di tutti i diritti previdenziali e assistenziali CP_ goduti in tali anni e con condanna dell' a liquidare le prestazioni eventualmente spettanti ma sospese a causa del provvedimento di cancellazione illegittimo.
4. In applicazione del criterio della soccombenza, la resistente deve essere condannata ex art. 91
c.p.c., alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri previsti per le cause in materia di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00 (come da dichiarazione di valore contenuta in ricorso).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_3 Parte_1
CP_ e la conseguente illegittimità del provvedimento di cancellazione adottato dall'
[...]
dichiara il diritto di a essere iscritta agli elenchi OTD del Comune di Villacidro Parte_1
CP_ dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017 e, per l'effetto, condanna l' a riconoscere alla ricorrente di tutti i diritti previdenziali e assistenziali goduti in tali anni a di liquidarle le prestazioni eventualmente spettanti ma sospese a causa del provvedimento di cancellazione illegittimo.
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 798/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso,
[...]
ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla e dall'avv.
Mariantonietta Piras, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l censurando l'operato dell' laddove, sulla base del verbale ispettivo n. CP_1
2017018289/DDL del 29 dicembre 2017, ha cancellato l'iscrizione della ricorrente dagli elenchi
OTD (elenchi agricoli operai a tempo determinato) dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017.
La ricorrente ha dedotto:
- di non aver mai ricevuto il verbale ispettivo n. 2017018289/DDL del 29 dicembre 2017;
- di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi OTD, avendo prestato attività lavorativa di natura subordinata con mansioni di carattere agricolo alle dipendenze della datrice di lavoro
, titolare della ditta Azienda Ovicola La Casa dell'Uovo di Aru Elisabetta con sede Parte_3
in Villacidro Via Cagliari n. 67, con applicazione del CCNL operai agricoli e del Contratto
Provinciale di Cagliari;
CP_
- che l' è in possesso di tutta la documentazione relativa all'intercorso rapporto di lavoro
(denunce DMAG, prospetti paga, etc.);
- che la datrice di lavoro ha proposto ricorso avverso il verbale ispettivo n. Parte_3
2017018289/DDL del 29 dicembre 2017.
pagina 1 di 8 CP_
- di aver proposto ricorso amministrativo contro la determinazione dell' senza esito alcuno.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta Azienda Ovicola La Casa Dell'Uovo di Aru Elisabetta, e conseguentemente del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD del
Comune di Villacidro per il periodo compreso tra luglio 2012 e aprile 2017; ha pertanto richiesto di annullare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi OTD, con conseguente riconoscimento di tutti i diritti spettanti ma sospesi a causa del provvedimento impugnato, oltre interessi legali.
CP_ L' si è costituito in giudizio, premettendo che la propria determinazione in ordine alla cancellazione dagli elenchi agricoli della ricorrente è stata assunta all'esito di una complessa attività accertativa svolta dall'Ispettorato del Lavoro, che ha condotto alla riqualificazione formale ai fini previdenziali della posizione della datrice di lavoro da imprenditore agricolo Parte_3
in coltivatore diretto e alla riqualificazione della posizione della lavoratrice Parte_1
quale unità attiva del nucleo familiare di coltivatore diretto.
In particolare, dalle dichiarazioni rese da e dalla stessa ricorrente, nonché da una Parte_3
serie di incongruenze emergenti dall'attività ispettiva (l'orario di lavoro giornaliero dichiarato era inferiore a quello previsto dal contratto full time stipulato fra le parti, poiché rispetto alle 4/4,50 ore di lavoro che l'imprenditrice asserisce vengano effettuate dalla nipote, la medesima registra giornalmente nel libro unico 6,50 ore giornaliere;
le discordanze sull'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro;
la collocazione delle giornate nell'arco della settimana;
la retribuzione in ordine al quantum giornaliero concordato, all'importo mensile dovuto ed alla tempistica nella sua erogazione) è emersa, secondo il personale ispettivo “la notevole dose di aleatorietà insita nella documentazione contabile predisposta dall'azienda”, e di conseguenza l'inconsistenza del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la ricorrente e la Pt_1
L' ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. CP_1
2. Deve preliminarmente evidenziarsi che la presente causa è stata trattata congiuntamente con
CP_ quella iscritta al R.A.C.L. 3037/2018, tra e instaurata per l'annullamento dei Parte_3
verbali n. 2017018314/DDL del 29 dicembre 2917 – con il quale i funzionari del Servizio Ispettivo
, preso atto che “l'attività effettivamente svolta dalla sig. ra assume rilevanza CP_1 Parte_3
al fine dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo come coltivatrice diretta in qualità di capo del nucleo CD” e che “quest'ultima non ha provveduto al versamento della relativa contribuzione obbligatoria”, hanno proceduto all'addebito e al conseguente calcolo della contribuzione omessa,
pagina 2 di 8 relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 17 ottobre 2017 –, n. 2016018288/DDL del
29 dicembre 2017 – con il quale si è proceduto “all'annullamento della contribuzione versata in qualità di IAP relativa al periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2017” –, n. 2016018280/DDL del 29 dicembre 2017 – con il quale era stato disposto “l'annullamento del rapporto assicurativo tra
l'azienda agricola e la sig. ra ” –. Parte_3 Parte_1
Il procedimento R.A.C.L. n. 3037/2018 è stato definito in data 16 gennaio 2025, con sentenza n.
67/2025, che ha accolto le conclusioni della ricorrente e per l'effetto ha dichiarato Parte_3
CP_ l'inesistenza del credito vantato da nei confronti di , inerente all'addebito della Parte_3
contribuzione omessa quale coltivatrice diretta, relativa al periodo dal 1° gennaio 2012 al 17 ottobre 2017, l'illegittimità dell'annullamento della contribuzione versata da in Parte_3
qualità di imprenditore agricolo professionale, relativa al periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017,
l'illegittimità dell'annullamento del rapporto assicurativo tra , in qualità di titolare Parte_3
dell'omonima impresa agricola individuale, e la signora in qualità di operaia Parte_1
agricolo a tempo determinato.
2.1. La motivazione del presente provvedimento seguirà l'impostazione già delineata nella sentenza n. 67/2025 del 16 gennaio 2025 nell'ambito del procedimento distinto al R.A.C.L. n.
3037/2018, le cui conclusioni si condividono integralmente. Detta decisione, fondata sulle medesime emergenze probatorie, viene qui richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
3.1. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento della natura dichiarata del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che CP_ l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. Civ. Sez. L. 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. Sez. L. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. L. 28 giugno 2011 n. 14296).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ. Sez. L. 2 agosto 2012 n. 13877, secondo cui: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi
pagina 3 di 8 nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa.
3.2. Nel caso di specie, deve ritenersi provata l'esistenza del vincolo di subordinazione nel rapporto tra la datrice di lavoro e la lavoratrice Parte_3 Parte_1
Il percorso motivazionale ricalcherà sostanzialmente quello contenuto nella sentenza sentenza n.
67/2025 del 16 gennaio 2025 nell'ambito del procedimento distinto al R.A.C.L. n. 3037/2018.
CP_ Il provvedimento di cancellazione adottato dall' oggetto del presente contendere, è stato infatti motivato dall sulla base del contenuto del verbale unico di accertamento n. CP_1
2016018280/DDL del 29 dicembre 2017, oggetto di contestazione anche nel procedimento instaurato tra e l e già definito. Parte_3 Controparte_2
CP_ Con il verbale n. 2016018280/DDL del 29.12.2017 (doc. 4 fascicolo del resistente), l' ha disposto “l'annullamento del rapporto assicurativo tra l'azienda agricola e la Parte_3 sig.ra ”, sul presupposto che “la familiarità fra le parti, la partecipazione Parte_1
all'attività aziendale con carattere di abitualità e in piena autonomia, la mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione della sig.ra al potere direttivo, gerarchico e Parte_1
disciplinare della zia hanno infatti dato modo di accertare l'insussistenza dei rapporti di lavoro
pagina 4 di 8 dipendente annualmente instaurati fra le parti e l'esplicita partecipazione della sig.ra Parte_1
all'attività aziendale nella qualità di unità attiva del nucleo C.D. intestato alla sig.ra
[...]
”. Parte_3
Sempre secondo il citato verbale, “ad ulteriore riprova della costituzione di un fittizio rapporto di lavoro subordinato in ambito familiare si sottolinea che le dichiarazioni di responsabilità liberamente rilasciate dalle parti hanno evidenziato un netto contrasto in ordine al numero delle giornate effettivamente lavorate e alla loro collocazione temporale, alle modalità ed agli orari di svolgimento del lavoro, nonché alle retribuzioni corrisposte/ricevute. Per quanto sommariamente suaccennato in ordine alla effettiva attività lavorativa complessivamente svolta dalla sig.ra
, dalle informazioni acquisite e dal loro reciproco riscontro è emerso quindi che Parte_1
l'attività autonoma della sig.ra è stata effettuata con regolarità, sistematicità e Parte_1
continuità, nel senso che la stessa si è dedicata alle attività dell'azienda agricola sia nelle giornate in cui risultava formalmente assicurata in qualità di lavoratrice subordinata che in rimanenti giorni dell'anno”.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio, è emersa l'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il rapporto di parentela o di affinità può generare una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra soggetti legati da tali vincoli, purché conviventi (cfr. Cass. civ., Sez. L. 2 agosto 2010 n. 17992)
Nel caso di specie, tuttavia, la convivenza tra le parti non sussiste, né è stato dimostrato che la prestazione lavorativa fosse resa a titolo gratuito.
Al contrario, dagli atti e dalle testimonianze raccolte è emerso che il rapporto di lavoro era caratterizzato dalla corresponsione di una retribuzione periodica.
In particolare, la lavoratrice già nel corso degli accertamenti condotti dal Parte_1
CP_ personale di vigilanza dell' ha dichiarato di aver percepito la retribuzione in contanti con cadenza mensile, nello specifico il giorno 30 di ogni mese. Tale circostanza è stata ribadita dalla medesima lavoratrice anche nell'ambito del presente giudizio, ove, escussa in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di aver ricevuto il compenso inizialmente in contanti e, successivamente, mediante assegni.
L'istruttoria ha fatto emergere con chiarezza i caratteri tipici della subordinazione lavorativa.
Oltre alla corresponsione della retribuzione, di cui si è già detto, rileva il rispetto di un orario di lavoro prestabilito, seppur variabile in relazione ai giorni di attività.
La datrice di lavoro , sentita in qualità di testimone all'udienza del 7 ottobre 2021, Parte_3
pagina 5 di 8 ha dichiarato che lei provvedeva a chiamare la ricorrente quando le arrivavano le mail con gli ordini dei clienti.
Part La teste ha precisato che la non lavorava tutti i giorni, ma veniva chiamata solo in Pt_1
base alle esigenze dell'azienda e agli ordini dei clienti. In ordine all'orario di lavoro, ha affermato che la ricorrente poteva lavorare in una settimana due, tre o quattro volte, per 6 ore e mezza al giorno. Ha soggiunto che la aveva le chiavi del locale in quanto si doveva recare presso di Pt_1
esso anche i giorni in cui la datrice di lavoro si occupava di altre vicende, come andare in banca o dal commercialista.
Anche la teste , sentita all'udienza del 4 ottobre 2022, dichiaratasi titolare Testimone_1
dell'attività commerciale Arcuentu Sapori Tradizionali, ha confermato che tutte le attività di ordinazione venivano espletate da , sua fornitrice abituale, mentre la che Parte_3 Pt_1
vedeva una volta alla settimana quando di recava in azienda, si occupava di selezionare le uova e di aiutarla a caricare le uova sul mezzo;
nello specifico, ha riferito che “c'è un macchinario che seleziona le uova in base al calibro e la SI.ra le raccoglie e le confeziona”. Parte_1
La teste ha affermato che talvolta le è capitato di non trovare la in azienda e di Tes_1 Pt_1
Part sentirsi dire dalla che la lavoratrice era assente per ferie.
Pertanto, pur in assenza di giornate lavorative fisse, la ricorrente era comunque tenuta a rendersi disponibile in base alle necessità produttive, in conformità alle direttive dell'imprenditrice.
È altresì emersa la soggezione della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato.
Dalle dichiarazioni della lavoratrice è risultato che l'attività svolta consisteva prevalentemente in mansioni manuali, tra cui la raccolta e il confezionamento delle uova, nonché la pulizia della sala uova, degli imballaggi e del macchinario per la raccolta delle uova.
Part Inoltre, la stessa ha dichiarato di ricevere istruzioni dettagliate da parte della in merito allo svolgimento delle mansioni affidatele.
Ciò è stato confermato anche dalla datrice di lavoro, , la quale ha riferito che la Parte_3
seguiva tutte le sue direttive, raccoglieva le uova, le confezionava e le puliva. Pt_1
CP_ A fronte dell'esibizione delle sue dichiarazioni rese agli Ispettori in data 22 aprile 2016,
ha precisato che la doveva lavorare per sei ore e mezza al giorno: quindi, se Parte_3 Pt_1
finiva prima le operazioni di raccolta, poteva dedicarsi a comprare materiale per l'azienda, come detersivi, e in ogni caso rimaneva a disposizione per tutta la durata dell'orario di lavoro.
Part La ha anche confermato che lei si occupava in via esclusiva di ordinare il mangime, tenere i contatti con la il veterinario, le banche. CP_3
pagina 6 di 8 Risulta così confermato il requisito dell'eterodirezione dell'attività lavorativa, quale indice tipico del vincolo di subordinazione.
Sebbene l'attività lavorativa fosse ripetitiva e routinaria, circostanza che escludeva la necessità di impartire istruzioni continue, ciò non esclude il potere direttivo esercitato dal datore di lavoro.
A riprova di ciò, il testimone , escusso all'udienza del 4 ottobre 2022, Testimone_2
Part qualificatosi come veterinario aziendale, ha dichiarato: “Ho visto spesso la SI.ra impartire direttive alla SI.ra , ad esempio circa il numero delle confezioni da destinare ai clienti Pt_1
oppure sulle modalità di gestione della pulizia degli impianti”. Part La teste ha riferito di non aver mai visto la impartire ordini alla ma ha Tes_1 Pt_1
precisato che l'azienda di è molto organizzata, e che la si occupava di Parte_3 Pt_1
Part selezionare le uova, mentre la restava anche a chiacchierare con i clienti mentre si facevano i conti.
Ulteriore conferma del potere organizzativo e disciplinare esercitato sulla lavoratrice è data dalla produzione documentale effettuata dalla ricorrente, che ha depositato due lettere di contestazione disciplinare (rispettivamente emesse in data 30 novembre 2012 e 16 maggio 2015), corredate dal provvedimento sanzionatorio di rimprovero scritto del 25 maggio 2015.
Tali documenti dimostrano in modo inequivocabile l'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, ulteriore indice caratterizzante la subordinazione lavorativa.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, deve ritenersi accertata l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con conseguente illegittimità del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione della ricorrente dagli elenchi OTD (elenchi agricoli operai a tempo determinato) dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente a essere iscritta agli elenchi OTD
(elenchi agricoli operai a tempo determinato) del Comune di Villacidro dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017, con conseguente riconoscimento di tutti i diritti previdenziali e assistenziali CP_ goduti in tali anni e con condanna dell' a liquidare le prestazioni eventualmente spettanti ma sospese a causa del provvedimento di cancellazione illegittimo.
4. In applicazione del criterio della soccombenza, la resistente deve essere condannata ex art. 91
c.p.c., alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri previsti per le cause in materia di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00 (come da dichiarazione di valore contenuta in ricorso).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_3 Parte_1
CP_ e la conseguente illegittimità del provvedimento di cancellazione adottato dall'
[...]
dichiara il diritto di a essere iscritta agli elenchi OTD del Comune di Villacidro Parte_1
CP_ dal mese di luglio 2012 al mese di aprile 2017 e, per l'effetto, condanna l' a riconoscere alla ricorrente di tutti i diritti previdenziali e assistenziali goduti in tali anni a di liquidarle le prestazioni eventualmente spettanti ma sospese a causa del provvedimento di cancellazione illegittimo.
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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