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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2518 del r.a.c.l. dell'anno 2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale agli atti, Parte_1 dall'avv. Prof. Enrico Mastinu e dall'avv. Marco Pibiri, elettivamente domiciliato in
Cagliari, presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avvocato Alessandro Doa appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente in Cagliari
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nella memoria di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, , nato a [...] il Parte_1
04.12.1957, CF: , ha chiesto il riconoscimento del diritto ad C.F._1
CP_ ottenere dal Fondo di Garanzia, istituito presso l' ex art 2 L 297/82, l'erogazione del trattamento di fine rapporto, non pagato, da lui ritenuto dovuto in relazione all'attività lavorativa svolta, alle dipendenze della società , Parte_2
con mansioni di operaio, dal 01.07.1978 al 31.10.2019 Il ricorrente ha esposto che:
- Il Signor ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Parte_1
con mansioni di “operaio”, dal 1.7.1978 Parte_2 Parte_2
al 31.10.2019;
- all'odierno ricorrente non era stato corrisposto alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto maturato, per un totale di € 61.268,45 oltre ulteriori interessi maturati e maturandi sino al saldo;
-il Signor ha adito il Giudice del Lavoro di Cagliari con ricorso per ingiunzione del Pt_1
17.6.2020 e il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 466/2020 del 7.7.2020 (Rac.L.
n. 1643/2020) e ingiunto alla società datrice di lavoro di pagare nei termini di legge la somma lorda di € 68.721,65, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo, oltre spese legali del procedimento;
- Il predetto titolo è stato ritualmente notificato nei termini e non opposto dalla controparte.
All'esito della dichiarazione di esecutività e della successiva apposizione della formula esecutiva, il Signor ha notificato alla società Parte_1 [...]
atto di precetto con il quale ha intimato il pagamento, in forza del Parte_2 titolo sopra indicato, della complessiva somma di € 71.344,92 oltre agli interessi maturandi fino al saldo;
- Successivamente l'odierno esponente, atteso il mancato pagamento nei dieci giorni, ha intrapreso esecuzione forzata mobiliare in odio alla società debitrice, che tuttavia ha dato esito negativo, come da Verbale del 9.11.2020;
- il Signor ha effettuato una ispezione ipotecaria nei confronti della società datrice Pt_1
di lavoro che ha asseverato l'assenza di qualsivoglia immobile di proprietà in capo alla stessa;
- in data 20.11.2020 ha inoltrato domanda al Fondo di garanzia per la liquidazione del tfr;
CP_
- in data 24.3.2021 l' respingeva la suddetta domanda in quanto il richiedente non aveva preventivamente escusso il Signor socio accomandatario della Parte_2
società datrice di lavoro Parte_2
- il Signor ha provveduto quindi ad effettuare tempestivamente Parte_1
un'ispezione ipotecaria/catastale sulla scorta della quale ha verificato che, al mese di Aprile del 2021, il Signor risultava essere proprietario del 50% dell'unità Parte_2
immobiliare sita in Muravera, loc. Colostrai snc, piano T, censita in Catasto al F. 24, part. 516, sub 18, zona 1, cat. A/7, classe 1, consistenza 5 vani, con tutti gli annessi e connessi, dipendenze e pertinenze;
Sulla predetta unità immobiliare gravava tuttavia un pignoramento promosso in data 10.3.2017 da e : Parte_3 Controparte_2
2 Procedimento iscritto al n. R.G. Es. n. 162/2017 Tribunale di Cagliari;
-in data 15.4.2021, il Signor ha notificato al Signor il Parte_1 Parte_2
Decreto Ingiuntivo N. 466/2020 del Tribunale di Cagliari – Giudice del Lavoro, (R.a.c.l.
n. 1643/2020), emesso in data 7.7.2020, depositato in pari data, già notificato in data
9.7.2020 alla soc. dichiarato esecutivo in Parte_2
data 6.10.2020, munito di formula esecutiva in data 12.10.2020. Dopo di che, in data
26.5.2021, è intervenuto quale creditore munito di titolo nel predetto procedimento esecutivo immobiliare;
- in data 21.4.2023, è stato approvato il Piano di riparto della procedura Es. Imm. n.
162/2017 Tribunale di Cagliari e al Signor è stata riconosciuta la somma di € Pt_1
80.204,76 di cui € 9.096,79 per differenza retribuzioni, € 61.268,45 per TFR ed € 11.483,11 per rivalutazione e interessi, nonché la somma di € 2.658,48 per spese legali. In base al ricavato della vendita, tuttavia, all'esito della ripartizione tra i vari creditori al Signor Pt_1
è stata ripartita la somma di € 17.828,26, di cui € 835,50 in privilegio ex art. 2770 Cod.
Civ. per spese anticipate ed € 16.992,76 in privilegio ex art. 2751 bis Cod.Civ. L'odierno esponente, pertanto, sulla linea capitale di € 68.721,65 portata in monitorio, al netto di interessi e rivalutazione, di cui di cui € 7.453,20 per differenze retributive non corrisposte ed € 61.268,45 per Trattamento di fine rapporto, ha ottenuto una somma pari ad € 14.334,28
(17.826,26-835,50-2.658,48): residuando pertanto ancora dovuta per Trattamento di fine rapporto la somma di € 54.387,37 oltre interessi e rivalutazione;
- Il socio accomandatario della società datrice di lavoro, il Signor in Parte_2
pendenza della sopra indicata procedura esecutiva immobiliare, è deceduto in data
17.7.2021;
- in data 7.3.2023 l'odierno ricorrente ha depositato al Tribunale di Cagliari ricorso per la nomina del curatore dell'Eredità Giacente del Signor (Proc. 2506/2023 Parte_2
VG), attesa la rinuncia all'eredità di tutti i suoi eredi. Il Tribunale di Cagliari, con Decreto del 1.6.2023, ha rigettato il predetto ricorso, stante la documentata assenza di un patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, riconducibile al de cuius Parte_2
- mediante pec del 25.7.2023, il Signor ha trasmesso all' , Parte_1 Controparte_3
corredata da tutta la documentazione necessaria, affinché il Fondo di garanzia, desse corso al richiesto pagamento, reiterata in data 13.11.2023;
-in data 22.11.2023, l' ha comunicato a mezzo pec il mancato accoglimento della CP_1 domanda sostenendo che l'odierno ricorrente sarebbe irrimediabilmente decaduto dal diritto di accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia a causa della decorrenza dei termini di legge;
3 - in data 16.2.2024 il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_ dell' senza alcun riscontro;
il ricorrente ha, perciò, agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che ha diritto al riconoscimento della somma di euro 54.387,37 a titolo di tfr e, conseguentemente, CP_ di condannare l' a corrispondere il predetto importo, oltre interessi e rivalutazione. CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza di legge ex art. 47 L n. 639/70
e chiedendo il rigetto della domanda.
Ha precisato che l'istituto nel rigettare, con la comunicazione datata 23.11.2023,
l'avversa domanda, ha semplicemente preso atto che, tra l'istanza amministrativa del
20.11.2020 e la data di radicazione del presente giudizio (30.7.2024), era trascorso un lasso temporale sufficiente a far ritenere maturata la decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n.
639/1970.
Osserva che il ricorrente aveva presentato in data 20.11.2020 una prima domanda al
CP_ Fondo di Garanzia per il tfr e in data 25.07.2023 una seconda domanda di intervento del Fondo di Garanzia, avente ad oggetto lo stesso credito, non accolta dall' perché CP_1
decaduta.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione.
Va previamente esaminata la decadenza considerato il carattere assorbente per la decisione.
L'eccezione di decadenza proposta da parte convenuta è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
L'art.47 legge n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 d.l .n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 prevede che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria debba essere proposta , a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta CP_1 decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Quest'ultima previsione residuale, evidentemente, vale a stabilire CP_ ed individuare il dies a quo del termine di decadenza anche nel caso in cui l' non abbia provveduto sulla domanda, o in cui, dopo il provvedimento negativo, l'interessato non abbia proposto tempestivamente ricorso.
Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989
n. 88, art.24, l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui sopra.
4 La suprema Corte di Cassazione, con orientamento che questo Giudice condivide, ha chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia.
La decadenza matura, pertanto, decorso il termine di un anno e trecento giorni- corrispondenti alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo- risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art.7 della L.n.533 del 1973 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46 L n. 88 del 1989, dalla presentazione delle CP_ domande amministrative all'
Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere. (Cass, Sez.U. n 12718 del 2009 e Cass
n. 26163 del 2017).
Nel caso di specie risulta documentalmente che il ricorrente aveva Parte_1
CP_ presentato all' domanda di intervento del Fondo di Garanzia in data 20.11.2020(cfr.
CP_ istanza agli atti); ciò comporta che, anche in mancanza di una decisione dell' su tale domanda entro i centoventi giorni stabiliti dall'art.7 legge n. 533/1973 per la formazione del silenzio-rifiuto (22.03.2021), l'interessato avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, contro il silenzio formatosi, entro il termine di novanta giorni fissato dall'art. 46 comma V legge n. 88/1989 (21.06.2021); scaduto l'ulteriore termine di novanta giorni concesso al Comitato per provvedere sul ricorso, fissato dal comma VI del citato art.46,(20.09.2021) è iniziato a decorrere il termine di decadenza annuale, che è evidentemente scaduto il 21.09.2022, dunque in data antecedente il deposito del ricorso giudiziario del 30 luglio 2024.
Nonostante maturata la decadenza, in data 25 luglio 2023, parte ricorrente ha presentato in sede amministrativa una seconda domanda, avente il medesimo oggetto e i medesimi fatti costitutivi della prima domanda presentata in sede amministrativa.
Tanto posto, alla luce della sopra illustrata disciplina della materia (e, in particolare, della previsione di un termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale avverso le determinazioni assunte, espressamente o tacitamente, dall'amministrazione previdenziale), non può ritenersi ammissibile la presentazione in sede amministrativa, da parte del medesimo soggetto, di plurime domande di contenuto identico e basate sui medesimi fatti costitutivi del diritto vantato, giacché ciò costituirebbe una palese elusione
5 del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970, la cui ratio è chiaramente quella di limitare ad un periodo breve (cioè annuale) l'esposizione dell'attività dell'amministrazione previdenziale a contestazioni giudiziali e, di riflesso, quella di consentire un rapido consolidamento delle determinazioni assunte da tale amministrazione.
Più precisamente, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.47 del d.P.R.
n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (Cass. Civ. Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018).
Come osservato dalla Suprema Corte la proposizione in epoca posteriore alla maturazione della decadenza di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto della decadenza sostanziale mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su bilanci pubblici che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.
La decadenza, quindi, una volta maturata è definitiva, anche se la domanda amministrativa viene presentata una seconda volta.
La Suprema Corte ha anche ribadito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 639 del
1970,(nel testo modificatro dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. Con modif. in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale di ordine pubblico, in quanto la sua funzione
è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il “dies a quo” è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti(“Cass. Civ. n. 17792/20).
Tanto premesso una seconda domanda presentata in sede amministrativa ed avente il medesimo contenuto e i medesimi fatti costitutivi della prima deve, pertanto, ritenersi tamquam non esset, cioè inesistente. Anche poi a voler considerare detta domanda come integrazione della precedente non varrebbe, comunque, a far slittare ulteriormente i termini per il deposito del ricorso giudiziale.
6 Ne deriva che la verifica della tempestività dell'azione giudiziale che ha dato luogo al presente giudizio deve essere condotta in riferimento al momento dell'esaurimento della fase amministrativa relativa alla prima domanda presentata in sede amministrativa (e non a quella relativa alla seconda domanda presentata in sede amministrativa, che, come detto, va considerata inesistente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le altre questioni non affrontate in quanto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione e in applicazioni dei principi summenzionati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo il ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria (decadenza rilevabile d'ufficio secondo la costante giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. 03.11.2017 n.26163).
In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente deve essere condannato alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite, esclusa, ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi euro 3.291,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge
Così deciso in Cagliari, 20 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
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