Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 22/01/2026, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7516 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Messina, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Stefano D'Arrigo, 299;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
del Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS- del 24 aprile 2025, notificato in data 29 aprile 2025, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, con il quale il ricorrente è stato "prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento ai sensi dell'art. 957, co 1, let. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed è stato collocato in congedo assoluto ai sensi dell'art. 2070 del D. Lgs. N. 66/2010, a decorrere dal 13 dicembre 2024" e della comunicazione del Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare - notificata in data 17.6.2025 (individuata nei seguenti termini: Oggetto: -OMISSIS-- Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare n. M_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024), con il quale è stato escluso dalla relativa procedura e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CO De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il sig. -OMISSIS- impugnava il Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS- del 24 aprile 2025, notificato in data 29 aprile 2025, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, con il quale era stato "prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento ai sensi dell'art. 957, co 1, let. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e collocato in congedo assoluto ai sensi dell'art. 2070 del D. Lgs. N. 66/2010, a decorrere dal 13 dicembre 2024";
- egli contestava la portata invalidante della patologia rilevata dagli Organi sanitari militari come “Ipotiroidismo e GMN in Tiroidite Cronica in trattamento farmacologico”;
--si costituiva l’Amministrazione resistendo al ricorso;
--veniva all’uopo disposta da questo TAR verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, affidata al Collegio medico legale del Ministero della difesa in Roma;
--l’Ausiliario con relazione depositata il 17 ottobre 2025, dando atto di indagini ed accertamenti condotti, perveniva alle seguenti conclusioni diagnostiche: “ Il Sig. -OMISSIS- è affetto da una tiroidite autoimmune in terapia farmacologica. E’ in attuale buon compenso farmacologico ed in fase clinica asintomatica. Tale patologia, pur se in quadrabile da un punto di vista nosografico nel D.M. 4 giugno 2014 nella lettera B p. 3 è in realtà un’affezione lieve che non inficia la regolare attività del militare. Si rammentano le “Avvertenze” al termine della G.U. serie generale n. 131 del 9-6-2014: “Per il personale militare volontario già in servizio al momento di entrata in vigore della presente direttiva a trovare applicazione, ai fini del passaggio in servizio permanente nell’ambito della stessa categoria di personale, qualora più favorevoli, i requisiti di idoneità al servizio militare contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento” deducendo che “Nella fattispecie, il Sig.-OMISSIS- è affetto da un ipotoroidismo ovvero un deficit funzionale della ghiandola tiroidea strettamente correlato alla creazione di Anticorpi autoimmuni sia Antireoglobulina che Antitireoperossidasi. Il deficit funzionale è vicariato dalla terapia farmacologica sostitutiva (Eutirox).
-- l’Ausiliario presentava, altresì, richiesta di rimborso spese di euro 400,00 oltre IVA, da versarsi a favore di Difesa Servizi spa;
-- alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, previo avviso alle parti di riserva di sentenza in forma semplificata, la causa era introitata per la decisione;
ritiene il Collegio:
--anzitutto che, in mancanza di istanze e condizioni ostative (stanti: completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni sulla proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o giurisdizione), si possa definire effettivamente il giudizio ex art. 60 CPA;
--che il ricorso meriti accoglimento;
--che, sul merito delle doglianze prospettate con il gravame, le conclusioni dell’Organo verificatore, attraverso il quale è stato sottoposto a sindacato di attendibilità tecnica l’iniziale valutazione preclusiva dell’Amministrazione, abbiano connotato di fondatezza il ricorso all’esito di compiuti accertamenti sanitari svolti in contraddittorio e con ragionevoli deduzioni tratte, come esposte sopra in premessa;
--che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, incluse quelle di verificazione nella misura richiesta dall’Organo incaricato, che il Collegio reputa equa e che non è stata comunque contestata dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie annullando i provvedimenti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente;
condanna l’intimata Amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese legali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA sul coacervo, se dovuti.
condanna inoltre l’Amministrazione al pagamento delle spese di verificazione nella misura omnicomprensiva di euro 400,00 (quattrocento/00) più IVA al 22%, da versare a Difesa Servizi spa come da richiesta in atti dell’Ausiliario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
CO De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De NO | AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.