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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 17 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2170/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Laieta ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via IV
Novembre n. 38/46, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marco Luzi, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 16.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria
1 al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale, viceversa, le veniva riconosciuto il domandato stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza da maggio
2024.
Con memoria depositata in data 08.01.205 si è costituito l' il quale ha CP_1 domandato il rigetto del ricorso, deducendo, nel merito, la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 17 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU della precedente fase, dott.ssa chiamato ad Persona_2 esaminare la documentazione medica sopravventa e prodotta nel presente giudizio, ha confermato le conclusioni cui era giunto nella precedente fase, escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione sopravvenuta in atti.
Il ricorso è, quindi, infondato, non sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.
18/80 e successive modifiche.
2 Deve riconoscersi, viceversa, il diritto di parte ricorrente al conseguimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a far data da maggio 2024, come riconosciuto nella precedente fase.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Quanto alle spese di lite della fase ATP, in applicazione del verbale del 03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa comporta la liquidazione, stante la soccombenza parziale, dell'importo di euro 382,00 (764,00/2), oltre accessori di legge, a carico di e in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16.07.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza da maggio 2024;
c) in relazione al presente giudizio dichiara irripetibili le spese di lite;
d) in relazione alla fase di ATP, condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 382,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Potenza, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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