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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 15/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
HE SE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5491/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507023 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 14/01/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 27 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA vantate dal medesimo ente, anni dal 2018 al 2023, affidando il gravame a due motivi.
Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Preliminare è l'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale l'istante eccepisce l'illegittimità della ripresa a tassazione, avendo erroneamente considerato l'ente impositore che il nucleo familiare del contribuente fosse composto da tre persone. Il motivo è fondato, restando assorbito il primo.
Dalla documentazione in atti risulta che il nucleo familiare di
Ricorrente_1 è composto esclusivamente da sé medesimo e che lo stesso è peraltro residente in altro comune (Manziana); sicché illegittimo si mostra l'avviso di accertamento che ha calcolato l'imposta dovuta, presuntivamente, sulla base del vigente regolamento comunale in materia di TARI, considerando una famiglia di tre persone.
Le spese di lite, tenuto conto che solo in sede contenziosa è stata raggiunta la prova dell'effettiva composizione del nucleo familiare del contribuente, possono andare senz'altro compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
EP CH
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
HE SE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5491/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507023 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 14/01/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 27 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA vantate dal medesimo ente, anni dal 2018 al 2023, affidando il gravame a due motivi.
Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Preliminare è l'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale l'istante eccepisce l'illegittimità della ripresa a tassazione, avendo erroneamente considerato l'ente impositore che il nucleo familiare del contribuente fosse composto da tre persone. Il motivo è fondato, restando assorbito il primo.
Dalla documentazione in atti risulta che il nucleo familiare di
Ricorrente_1 è composto esclusivamente da sé medesimo e che lo stesso è peraltro residente in altro comune (Manziana); sicché illegittimo si mostra l'avviso di accertamento che ha calcolato l'imposta dovuta, presuntivamente, sulla base del vigente regolamento comunale in materia di TARI, considerando una famiglia di tre persone.
Le spese di lite, tenuto conto che solo in sede contenziosa è stata raggiunta la prova dell'effettiva composizione del nucleo familiare del contribuente, possono andare senz'altro compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
EP CH