Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1426.
(Raggiri usati dal minore).
Il contratto non e' annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore eta'; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e' di ostacolo all'impugnazione del contratto.
(Raggiri usati dal minore).
Il contratto non e' annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore eta'; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e' di ostacolo all'impugnazione del contratto.
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- 1. Cassazione civile n. 11191/2012https://www.brocardi.it/ · 236.5104
(massima n. 1) L'art. 1426 c.c., il quale stabilisce la non annullabilità del contratto concluso dal minore, che con raggiri abbia occultato la sua minore età, costituisce una norma di carattere eccezionale. […]
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Giurisprudenza • 46
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/2012, n. 11191Provvedimento: […] 1.1. - Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1426 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., nonché motivazione insufficiente, censura la decisione gravata che, nel fare riferimento all'art. 427 cod. civ., non aveva applicato l'art. 1426 cod. civ., che era stato invocato dalla ricorrente, tenuto conto che dalle risultanze istruttorie era emerso il comportamento tenuto dall'LL che aveva compiuto atti diretti a occultare maliziosamente il proprio stato di inabilitato.Leggi di più...
- malizioso occultamento dell'incapacità ad opera dell'interdetto o dell'inabilitato·
- malizioso occultamento della minore età·
- art. 1426 cod. civ·
- deroga all'annullabilità·
- esclusione·
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- applicabilità della deroga di cui all'art. 1426 cod. civ·
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