(Raggiri usati dal minore).
Il contratto non e' annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore eta'; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e' di ostacolo all'impugnazione del contratto.
(massima n. 1) L'art. 1426 c.c., il quale stabilisce la non annullabilità del contratto concluso dal minore, che con raggiri abbia occultato la sua minore età, costituisce una norma di carattere eccezionale. […]
Leggi di più…[…] Invero, l'art. 1426 del c.c. introduce un'eccezione: se il minore ha agito con l'intento deliberato di nascondere la propria età – ad esempio falsificando un documento d'identità – il contratto potrebbe non essere più annullabile. […]
Leggi di più…[…] Conferma di questa interpretazione normativa è la disposizione dell'art. 1426 c.c., secondo cui non sono annullabili gli atti posti in essere da un minore, quando egli con raggiri abbia occultato la sua minore età. […]
Leggi di più…[…] Ciò posto, quanto al fondamento normativo, per l'intrinseco dinamismo del fenomeno, la stigmatizzazione dello stesso si desume da una serie di disposizioni normative (oltre che dalla stessa Carta Fondamentale all'art. 2 Cost.): nei diritti reali ex 833 c.c.; nelle obbligazioni, da molteplici norme, laddove sicuramente spicca quella di cui all'art. 1993, co. 2, c.c., che consente eccezionalmente al debitore di opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi con precedenti possessori; in materia di annullabilità e tutela dei minori ex art 1426 c.c. […]
Leggi di più…[…] Merita di essere approfondito il contratto concluso dal minore di età in quanto, l'art 1426 c.c. esclude l'annullabilità del contratto se il minore ha con raggiri occultato la propria età, non considerando sufficiente la dichiarazione di essere maggiorenne e non riscontrandosi in essa la volontà del raggiro. […]
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