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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5495/2023 avente ad oggetto “modifica delle condizioni concernenti l'affidamento e il contributo al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio”
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola
Ricorrente
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, nel presente procedimento, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Serenella Pancali ed Emilio Cerci
Resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 sul ruolo V.G. (n. R.G. 1215/2023 V.G.), – Parte_1 premesso che dalla relazione con era nato un figlio, (30.12.2013), e che il CP_1 Per_1
Tribunale di Latina, con decreto depositato in data 18.5.2018, aveva disciplinato affidamento, collocamento, diritto di visita paterno e mantenimento per il minore – chiedeva al Tribunale adito: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quinquies c.c., disporre la modifica delle precedenti statuizioni contenute nel decreto pubblicato in data 18.05.2018 (R.G. V.G. n. 2920/2017), attraverso una rimodulazione delle modalità e dei tempi di frequentazione padre-figlio ed una valutazione delle competenze genitoriali nonché una indagine sul nuovo contesto abitativo paterno. - porre a carico del padre l'obbligo di mantenimento del minore nella misura di Euro CP_1
350,00 mensili, importo da corrispondersi il giorno cinque di ogni mese, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” del
Tribunale di Latina del 20.06.2019; - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c., accertate le gravi inadempienze da parte del Sig. anche di natura economica, rispetto ai doveri genitoriali e/o la CP_1 sussistenza di atti che arrecano pregiudizio al minore e/o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento
e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modificare i provvedimenti in vigore e congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da quantificarsi in via equitativa;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della ammende”. CP_2
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: successivamente all'emissione del decreto del 18.5.2018 il si era trasferito in Roma, presso l'abitazione della nuova compagna;
la CP_1 frequentazione padre-figlio era divenuta sempre più discontinua, manifestando il padre difficoltà a trascorrere del tempo con il bambino;
la relazione padre-figlio si era impoverita sempre più anche dal punto di vista qualitativo, non condividendo il padre la partecipazione alla gestione ed alla quotidianità della vita di , totalmente demandata alla ricorrente;
il minore aveva iniziato a manifestare Per_1 resistenze nei confronti del padre e “quando tornava a casa, era più chiuso ed aveva reazioni di pianto disperato, arrivando talvolta ad accusare gravi attacchi di panico”; successivamente al trasferimento del minore unitamente alla madre ed al di lei compagno in una nuova abitazione, la fragilità della relazione padre- figlio si era ulteriormente accentuata;
il era stato discontinuo anche con riguardo al versamento CP_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio.
Con decreto del 14.9.2023, il Giudice relatore “visto il ricorso ai sensi dell'art.473- bis.14 c.p.c.; rilevato che, ai sensi dell'art.473 –bis 47 c.p.c., trova applicazione il rito unico, ritenuto, pertanto, che il presente fascicolo va iscritto al
2 ruolo contenzioso”, disponeva il mutamento del rito da volontaria giurisdizione a contenzioso ordinario e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.1.2024 (r.g. 5495/2023).
costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, la rimodulazione delle modalità CP_1 di frequentazione padre-figlio secondo il piano genitoriale dallo stesso depositato e la conferma delle statuizioni economiche come da accordo sottoscritto dalle parti e ratificato dal Tribunale.
A sostegno delle proprie richieste parte resistente assumeva che: il (dal 2015) svolgeva il lavoro CP_1 di autista soccorritore di 118, “con turni lavorativi di sette giorni su sette comprese domeniche e festivi [Il lavoro si svolge secondo le seguenti modalità: un giorno e una notte lavorativi con un giorno di smonto e uno di riposo, oppure due giorni lavorativi e due giorni di riposo]”; il resistente non vedeva più il figlio da mesi ed era sistematicamente escluso da tutte le questioni che lo riguardavano;
il deterioramento dei rapporti-padre figlio era da ricondursi a comportamenti ostruzionistici della ricorrente;
rispetto al 2018, quando la non era Pt_1 occupata, la capacità economica della ricorrente, titolare di studio professionale di osteopata, era sensibilmente aumentata;
il aveva una busta paga media netta di € 1.300/1.400 mensili, ed era CP_1 gravato da un mutuo di € 600 mensili che fronteggiava con il canone di € 650 di immobile locato, ed era in attesa di altro figlio;
non era in grado di far fronte ad un aumento dell'assegno di mantenimento per come richiesto dalla ricorrente. Per_1
Il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del
30.1.2024, istruiva il giudizio attraverso l'espletamento di C.T.U. psicodiagnostica, risultata immune da vizi logici e giuridici
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e all'udienza del 20.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sempre, in via preliminare, devono ritenersi rinunciate le richieste avanzate da entrambi le parti ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., in quanto non espressamente reiterate nel corso del giudizio e, in particolare, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali. Pertanto, nessuna statuizione dovrà essere adottata in ordine alle predette domande in quanto inequivocabilmente rinunciate.
Ciò premesso, giova osservare che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni riguardanti l'affidamento o il mantenimento dei figli ex art. 337 quiquies c.c., analogamente a quanto avviene per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, è fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime e, dunque, sulla sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente;
a tal fine occorre che l'istante dia prova della presenza di fatti nuovi
3 sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, dell'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente, tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico. Pertanto, la natura stessa della decisione in ambito familiare, emessa rebus sic stantibus, priva, cioè, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni del regime vigente in punto di affidamento o mantenimento dei figli, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori – già disposto con decreto del Tribunale di
Latina del 18.05.2018 - atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità genitoriale
(v. sul punto C.T.U. sub. pagg. 26 e ss. ove è dato leggersi: “Le caratteristiche psicologiche dei soggetti non presentano elementi che potrebbero costituire, allo stato attuale, pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del figlio;
entrambi sono fermamente focalizzati sui bisogni evolutivi del loro figlio e sono in possesso delle risorse materiali e morali per accompagnarlo nel suo processo di crescita. Entrambi presentano adeguatezza nelle due funzioni genitoriali della protezione e controllo;
diverso il livello di capacità di sintonizzazione, ove nella madre è maggiormente presente, nel padre necessita di potenziamento. Entrambi i genitori, così come le loro famiglia d'origine, sono inseriti in contesti familiari, sociali, lavorativi, ambientali e domestici qualitativamente ottimali, più che idonei a garantire lo sviluppo armonico del minore. Nei nuclei familiari di provenienza dei genitori è stato possibile osservare una piena disponibilità, oltre al desiderio, di riattivare una relazione serena e appagante con (…) non sono emersi dati che indichino la presenza Per_1 di conflittualità genitoriale, reciproco disconoscimento di valore genitoriale o comportamenti genitoriali inappropriati che possano condizionare lo sviluppo psicologico del minore (…) non sono emersi elementi che contrastino con un regime di affidamento condiviso”).
Per tali ragioni, va confermato l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, già disposto con il decreto emesso dal Tribunale di Latina in data 18.5.2018.
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto dopo la Per_1 fine della relazione sentimentale tra le parti, come già previsto con decreto del Tribunale di Latina del
18.5.2018 e suggerito dalla C.t.u. (v. c.t.u. sub. Pag. 27, ove è dato leggersi: “il collocamento del minore presso la madre, che appare l'indicazione più rispondente agli interessi del minore”).
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno, occorre considerare quanto segue.
4 Dalla relazione peritale è emerso che “La difficoltà di relazione tra e il padre sembra avere le Per_1 caratteristiche dell'evitamento, non del rifiuto genitoriale. L'evitamento è la sua strategia di difesa da emozioni negative
e/o disturbanti, consente al bambino di non esporsi ad un evento deludente, ad uno stato d'animo che non saprebbe gestire, ad una persona da cui non si sente compresa, alla frustrazione insomma. in linea con la sua età mentale, non
Per_1 riesce pienamente e in tutti i contesti relazionali ad esprimere verbalmente gli stati d'animo negativi, riesce a farlo dove si sente ascoltato e accolto. Presenta compiacenza: potrebbe quindi, nel desiderio di non dispiacere l'altro, spingersi a fare qualcosa di cui non sente appieno il desiderio, per poi non tollerare il livello di ansia, e tirarsi indietro. Infatti
Per_1 come emerge dai test effettuati, è un bambino di 10 anni notevolmente sensibile ed empatico, che richiede una spiccata sintonizzazione emotiva: questo bisogno trova corrispondenza nella madre, il genitore con cui trascorre la maggior parte della sua vita, è carente con il padre. Una maggiore e soprattutto continuativa, certa, frequentazione, dove si prediliga la qualità alla quantità, aiuterebbe il padre a potenziare questa capacità di sintonizzazione emotiva, che al momento sembra carente, essendo egli più centrato sull'aspetto normativo tout court nella relazione con il figlio, meno sul piano emotivo-empatico. In questa circolarità, dove il comportamento di uno ha necessariamente effetti sull'altro, non
Per_1 sentendosi visto e ascoltato nei suoi bisogni più intimi, evita di stare da chi non si sente capito e accolto, e rientra nel corpo materno, dove invece ha determinate sicurezze emotive. Il minore ha dimostrato però di sentirsi molto a suo agio a casa della nonna paterna, dove in effetti esistono, e persistono, tangibili, i segni del tempo che ha trascorso lì. Ciò, a parere della scrivente, è la base sicura nell'asse paterno, da cui sente di poter ripartire (v. c.t.u. sub. pagg. 26 e ss.)”.
Per_1
Ciò posto, tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori (circa 150 km), del lavoro su turni del padre, considerata l'importanza di un'assidua presenza del padre nella vita del figlio, ritenuto che, come indicato anche dalla C.t.u., il padre debba partecipare attivamente alle attività del figlio (v. consulenza sub. pag. 28, ove è dato leggersi: “la distanza fisica del padre dai centri di interesse del figlio non lo esula da una partecipazione attiva a questi interessi, che prevede l'ottenere informazioni direttamente dalle agenzie educative, ludico- ricreative, sportive, religiose frequentate dal ragazzo, non delegando alla madre il compito di informarlo”), considerata, inoltre, la serenità che il minore risulta trarre dalla frequentazione del padre presso l'abitazione della nonna paterna (v. c.t.u., sub. pag. 27, ove è dato leggersi: “ potrebbe incontrare il padre a Latina presso Per_1 la casa della nonna paterna, dove il bambino ha dimostrato in CTU di essere molto sereno, gli piace stare, incontrare il fratellino, lo zio Questa casa, e gli affetti che vi circolano, sembra il fulcro su cui fare leva per un nuovo inizio, Per_2 il punto da cui ripartire per riacquistare fiducia in una relazione da cui è stato deluso e da cui si sta proteggendo, Per_1 con i suoi mezzi di bambino di 10 anni, per non restare deluso ancora. Quando ne espliciterà il desiderio si può Per_1 decidere di stare a Roma”), ritenuto, altresì, che debba essere garantita stabilità nella frequentazione padre- figlio attraverso la predisposizione di un calendario, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di prevedere che il padre, salvo diverso accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio: Per_1
- un pomeriggio infra-settimanale da individuarsi, salvo diverso accordo, nella giornata del mercoledì, dall'uscita di scuola (o nei giorni in cui non andrà a scuola dalle ore 15:00) Per_1 alle ore 20:00; sarà il a dover prelevare e riaccompagnare il minore;
CP_1
5 - due week end al mese (in assenza di accordo tra le parti, il primo e il terzo) dalle ore 10:00 del sabato (in caso di frequentazione scolastica dall'uscita di scuola del sabato) alle 19:00 della domenica;
- nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno del minore, ad anni alternati tra i genitori.
Sarà onere del comunicare tempestivamente alla il prospetto dei turni di lavoro, al fine CP_1 Pt_1 di organizzare gli incontri. Inoltre, appare opportuno che la frequentazione tra il e il figlio CP_1
si svolga per i primi sei mesi privilegiando l'abitazione della nonna paterna, incrementando Per_1 successivamente i tempi di permanenza presso l'abitazione paterna, così da consentire a un Per_1 graduale inserimento nell'organizzazione familiare del . CP_1
Ciò posto, si ritiene opportuno invitare le parti alla reciproca collaborazione in ordine all'espletamento del diritto di visita, evitando futili motivi di contrasto, al fine di garantire e tutelare il superiore interesse del minore.
Ad ogni modo, appare assolutamente indispensabile esortare gli stessi a dimostrare concretamente il loro impegno a voler garantire il benessere del figlio, attraverso la partecipazione ad un percorso di sostegno psicologico che coinvolga l'intero nucleo familiare, come suggerito dal CTU (“Si ribadisce però
l'importanza che il nucleo venga supportato nelle modalità descritte da uno psicologo esperto in dinamiche familiari che aiuti la famiglia a rafforzare le competenze e le risorse relazionali evidenziate, e nell'elaborare un piano genitoriale mensile che tenga conto delle esigenze di tutti e 3 (che nel caso di sono scuola, allenamenti sportivi e partite, Per_1 catechismo, ecc.”).
Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne le modifiche in punto di mantenimento del minore, richieste dalla ricorrente, occorre rilevare quanto segue.
La svolge l'attività di osteopata a far data dal 2019 (in precedenza era disoccupata), ha Pt_1 dichiarato redditi complessivi per gli anni di imposta 2020-2022 pari a circa € 4.000,00 annui (cfr. dichiarazione dei redditi in atti), evidenziando però una capacità di spesa (cfr. estratti di conto corrente) superiore ai redditi formalmente dichiarati;
la stessa, inoltre, è proprietaria, dal 2021, per ½ di un bene immobile (dove vive con il nuovo compagno), gravato da un mutuo cointestato con rata pari a circa €
580,00 mensili e, infine, paga un canone pari ad € 300,00 mensili per la locazione dello studio, ove la stessa esercita la propria attività professionale.
Il , lavora dal 2015 come autista-soccorritore del 118 ed ha intrapreso una convivenza con la CP_1 compagna dalla quale ha avuto altri due figli. Il resistente è proprietario in via esclusiva di un immobile
6 in Latina che lo stesso ha locato percependo un canone mensile di euro 650,00, inoltre, è comproprietario dell'immobile ove vive con la compagna ed i figli, per il quale ha contratto, unitamente alla compagna, un mutuo con rata mensile pari ad euro 600,00 circa.
Ciò posto, se, da un lato, risultano sicuramente aumentate le esigenze del figlio (che oggi ha 12 anni), dall'altro, risulta anche migliorata la situazione economica e reddituale della ricorrente, mentre il CP_1 risulta padre anche di altri due figli minori avuti con la nuova compagna.
Valutate le sopravvenienze, appare equo confermare il quantum quanto già previsto con il decreto del
17-18 maggio 2018 emesso dal Tribunale di Latina in punto di contributo paterno al mantenimento del figlio Per_1
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in egual misura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, in modifica del decreto n. cronol. 890/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Latina in data 18.5.2018, che per il resto si conferma, così provvede:
- dispone che potrà esercitare il suo diritto di visita come indicato in motivazione, qui CP_1 da intendersi riportato e trascritto;
- invita entrambe le parti alla reciproca collaborazione in ordine all'espletamento del diritto di visita, evitando futili motivi di contrasto, al fine di garantire e tutelare il superiore interesse del minore;
- invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologo che coinvolga l'intero nucleo familiare, al fine di dimostrare concretamente il loro impegno a voler garantire il benessere del figlio;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in egual misura;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Latina, 10.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5495/2023 avente ad oggetto “modifica delle condizioni concernenti l'affidamento e il contributo al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio”
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola
Ricorrente
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, nel presente procedimento, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Serenella Pancali ed Emilio Cerci
Resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 sul ruolo V.G. (n. R.G. 1215/2023 V.G.), – Parte_1 premesso che dalla relazione con era nato un figlio, (30.12.2013), e che il CP_1 Per_1
Tribunale di Latina, con decreto depositato in data 18.5.2018, aveva disciplinato affidamento, collocamento, diritto di visita paterno e mantenimento per il minore – chiedeva al Tribunale adito: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quinquies c.c., disporre la modifica delle precedenti statuizioni contenute nel decreto pubblicato in data 18.05.2018 (R.G. V.G. n. 2920/2017), attraverso una rimodulazione delle modalità e dei tempi di frequentazione padre-figlio ed una valutazione delle competenze genitoriali nonché una indagine sul nuovo contesto abitativo paterno. - porre a carico del padre l'obbligo di mantenimento del minore nella misura di Euro CP_1
350,00 mensili, importo da corrispondersi il giorno cinque di ogni mese, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” del
Tribunale di Latina del 20.06.2019; - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c., accertate le gravi inadempienze da parte del Sig. anche di natura economica, rispetto ai doveri genitoriali e/o la CP_1 sussistenza di atti che arrecano pregiudizio al minore e/o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento
e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modificare i provvedimenti in vigore e congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da quantificarsi in via equitativa;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della ammende”. CP_2
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: successivamente all'emissione del decreto del 18.5.2018 il si era trasferito in Roma, presso l'abitazione della nuova compagna;
la CP_1 frequentazione padre-figlio era divenuta sempre più discontinua, manifestando il padre difficoltà a trascorrere del tempo con il bambino;
la relazione padre-figlio si era impoverita sempre più anche dal punto di vista qualitativo, non condividendo il padre la partecipazione alla gestione ed alla quotidianità della vita di , totalmente demandata alla ricorrente;
il minore aveva iniziato a manifestare Per_1 resistenze nei confronti del padre e “quando tornava a casa, era più chiuso ed aveva reazioni di pianto disperato, arrivando talvolta ad accusare gravi attacchi di panico”; successivamente al trasferimento del minore unitamente alla madre ed al di lei compagno in una nuova abitazione, la fragilità della relazione padre- figlio si era ulteriormente accentuata;
il era stato discontinuo anche con riguardo al versamento CP_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio.
Con decreto del 14.9.2023, il Giudice relatore “visto il ricorso ai sensi dell'art.473- bis.14 c.p.c.; rilevato che, ai sensi dell'art.473 –bis 47 c.p.c., trova applicazione il rito unico, ritenuto, pertanto, che il presente fascicolo va iscritto al
2 ruolo contenzioso”, disponeva il mutamento del rito da volontaria giurisdizione a contenzioso ordinario e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.1.2024 (r.g. 5495/2023).
costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, la rimodulazione delle modalità CP_1 di frequentazione padre-figlio secondo il piano genitoriale dallo stesso depositato e la conferma delle statuizioni economiche come da accordo sottoscritto dalle parti e ratificato dal Tribunale.
A sostegno delle proprie richieste parte resistente assumeva che: il (dal 2015) svolgeva il lavoro CP_1 di autista soccorritore di 118, “con turni lavorativi di sette giorni su sette comprese domeniche e festivi [Il lavoro si svolge secondo le seguenti modalità: un giorno e una notte lavorativi con un giorno di smonto e uno di riposo, oppure due giorni lavorativi e due giorni di riposo]”; il resistente non vedeva più il figlio da mesi ed era sistematicamente escluso da tutte le questioni che lo riguardavano;
il deterioramento dei rapporti-padre figlio era da ricondursi a comportamenti ostruzionistici della ricorrente;
rispetto al 2018, quando la non era Pt_1 occupata, la capacità economica della ricorrente, titolare di studio professionale di osteopata, era sensibilmente aumentata;
il aveva una busta paga media netta di € 1.300/1.400 mensili, ed era CP_1 gravato da un mutuo di € 600 mensili che fronteggiava con il canone di € 650 di immobile locato, ed era in attesa di altro figlio;
non era in grado di far fronte ad un aumento dell'assegno di mantenimento per come richiesto dalla ricorrente. Per_1
Il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del
30.1.2024, istruiva il giudizio attraverso l'espletamento di C.T.U. psicodiagnostica, risultata immune da vizi logici e giuridici
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e all'udienza del 20.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sempre, in via preliminare, devono ritenersi rinunciate le richieste avanzate da entrambi le parti ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., in quanto non espressamente reiterate nel corso del giudizio e, in particolare, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali. Pertanto, nessuna statuizione dovrà essere adottata in ordine alle predette domande in quanto inequivocabilmente rinunciate.
Ciò premesso, giova osservare che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni riguardanti l'affidamento o il mantenimento dei figli ex art. 337 quiquies c.c., analogamente a quanto avviene per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, è fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime e, dunque, sulla sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente;
a tal fine occorre che l'istante dia prova della presenza di fatti nuovi
3 sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, dell'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente, tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico. Pertanto, la natura stessa della decisione in ambito familiare, emessa rebus sic stantibus, priva, cioè, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni del regime vigente in punto di affidamento o mantenimento dei figli, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori – già disposto con decreto del Tribunale di
Latina del 18.05.2018 - atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità genitoriale
(v. sul punto C.T.U. sub. pagg. 26 e ss. ove è dato leggersi: “Le caratteristiche psicologiche dei soggetti non presentano elementi che potrebbero costituire, allo stato attuale, pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del figlio;
entrambi sono fermamente focalizzati sui bisogni evolutivi del loro figlio e sono in possesso delle risorse materiali e morali per accompagnarlo nel suo processo di crescita. Entrambi presentano adeguatezza nelle due funzioni genitoriali della protezione e controllo;
diverso il livello di capacità di sintonizzazione, ove nella madre è maggiormente presente, nel padre necessita di potenziamento. Entrambi i genitori, così come le loro famiglia d'origine, sono inseriti in contesti familiari, sociali, lavorativi, ambientali e domestici qualitativamente ottimali, più che idonei a garantire lo sviluppo armonico del minore. Nei nuclei familiari di provenienza dei genitori è stato possibile osservare una piena disponibilità, oltre al desiderio, di riattivare una relazione serena e appagante con (…) non sono emersi dati che indichino la presenza Per_1 di conflittualità genitoriale, reciproco disconoscimento di valore genitoriale o comportamenti genitoriali inappropriati che possano condizionare lo sviluppo psicologico del minore (…) non sono emersi elementi che contrastino con un regime di affidamento condiviso”).
Per tali ragioni, va confermato l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, già disposto con il decreto emesso dal Tribunale di Latina in data 18.5.2018.
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto dopo la Per_1 fine della relazione sentimentale tra le parti, come già previsto con decreto del Tribunale di Latina del
18.5.2018 e suggerito dalla C.t.u. (v. c.t.u. sub. Pag. 27, ove è dato leggersi: “il collocamento del minore presso la madre, che appare l'indicazione più rispondente agli interessi del minore”).
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno, occorre considerare quanto segue.
4 Dalla relazione peritale è emerso che “La difficoltà di relazione tra e il padre sembra avere le Per_1 caratteristiche dell'evitamento, non del rifiuto genitoriale. L'evitamento è la sua strategia di difesa da emozioni negative
e/o disturbanti, consente al bambino di non esporsi ad un evento deludente, ad uno stato d'animo che non saprebbe gestire, ad una persona da cui non si sente compresa, alla frustrazione insomma. in linea con la sua età mentale, non
Per_1 riesce pienamente e in tutti i contesti relazionali ad esprimere verbalmente gli stati d'animo negativi, riesce a farlo dove si sente ascoltato e accolto. Presenta compiacenza: potrebbe quindi, nel desiderio di non dispiacere l'altro, spingersi a fare qualcosa di cui non sente appieno il desiderio, per poi non tollerare il livello di ansia, e tirarsi indietro. Infatti
Per_1 come emerge dai test effettuati, è un bambino di 10 anni notevolmente sensibile ed empatico, che richiede una spiccata sintonizzazione emotiva: questo bisogno trova corrispondenza nella madre, il genitore con cui trascorre la maggior parte della sua vita, è carente con il padre. Una maggiore e soprattutto continuativa, certa, frequentazione, dove si prediliga la qualità alla quantità, aiuterebbe il padre a potenziare questa capacità di sintonizzazione emotiva, che al momento sembra carente, essendo egli più centrato sull'aspetto normativo tout court nella relazione con il figlio, meno sul piano emotivo-empatico. In questa circolarità, dove il comportamento di uno ha necessariamente effetti sull'altro, non
Per_1 sentendosi visto e ascoltato nei suoi bisogni più intimi, evita di stare da chi non si sente capito e accolto, e rientra nel corpo materno, dove invece ha determinate sicurezze emotive. Il minore ha dimostrato però di sentirsi molto a suo agio a casa della nonna paterna, dove in effetti esistono, e persistono, tangibili, i segni del tempo che ha trascorso lì. Ciò, a parere della scrivente, è la base sicura nell'asse paterno, da cui sente di poter ripartire (v. c.t.u. sub. pagg. 26 e ss.)”.
Per_1
Ciò posto, tenuto conto della distanza tra le abitazioni dei genitori (circa 150 km), del lavoro su turni del padre, considerata l'importanza di un'assidua presenza del padre nella vita del figlio, ritenuto che, come indicato anche dalla C.t.u., il padre debba partecipare attivamente alle attività del figlio (v. consulenza sub. pag. 28, ove è dato leggersi: “la distanza fisica del padre dai centri di interesse del figlio non lo esula da una partecipazione attiva a questi interessi, che prevede l'ottenere informazioni direttamente dalle agenzie educative, ludico- ricreative, sportive, religiose frequentate dal ragazzo, non delegando alla madre il compito di informarlo”), considerata, inoltre, la serenità che il minore risulta trarre dalla frequentazione del padre presso l'abitazione della nonna paterna (v. c.t.u., sub. pag. 27, ove è dato leggersi: “ potrebbe incontrare il padre a Latina presso Per_1 la casa della nonna paterna, dove il bambino ha dimostrato in CTU di essere molto sereno, gli piace stare, incontrare il fratellino, lo zio Questa casa, e gli affetti che vi circolano, sembra il fulcro su cui fare leva per un nuovo inizio, Per_2 il punto da cui ripartire per riacquistare fiducia in una relazione da cui è stato deluso e da cui si sta proteggendo, Per_1 con i suoi mezzi di bambino di 10 anni, per non restare deluso ancora. Quando ne espliciterà il desiderio si può Per_1 decidere di stare a Roma”), ritenuto, altresì, che debba essere garantita stabilità nella frequentazione padre- figlio attraverso la predisposizione di un calendario, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di prevedere che il padre, salvo diverso accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio: Per_1
- un pomeriggio infra-settimanale da individuarsi, salvo diverso accordo, nella giornata del mercoledì, dall'uscita di scuola (o nei giorni in cui non andrà a scuola dalle ore 15:00) Per_1 alle ore 20:00; sarà il a dover prelevare e riaccompagnare il minore;
CP_1
5 - due week end al mese (in assenza di accordo tra le parti, il primo e il terzo) dalle ore 10:00 del sabato (in caso di frequentazione scolastica dall'uscita di scuola del sabato) alle 19:00 della domenica;
- nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
- tutte le altre festività, ivi compreso il compleanno del minore, ad anni alternati tra i genitori.
Sarà onere del comunicare tempestivamente alla il prospetto dei turni di lavoro, al fine CP_1 Pt_1 di organizzare gli incontri. Inoltre, appare opportuno che la frequentazione tra il e il figlio CP_1
si svolga per i primi sei mesi privilegiando l'abitazione della nonna paterna, incrementando Per_1 successivamente i tempi di permanenza presso l'abitazione paterna, così da consentire a un Per_1 graduale inserimento nell'organizzazione familiare del . CP_1
Ciò posto, si ritiene opportuno invitare le parti alla reciproca collaborazione in ordine all'espletamento del diritto di visita, evitando futili motivi di contrasto, al fine di garantire e tutelare il superiore interesse del minore.
Ad ogni modo, appare assolutamente indispensabile esortare gli stessi a dimostrare concretamente il loro impegno a voler garantire il benessere del figlio, attraverso la partecipazione ad un percorso di sostegno psicologico che coinvolga l'intero nucleo familiare, come suggerito dal CTU (“Si ribadisce però
l'importanza che il nucleo venga supportato nelle modalità descritte da uno psicologo esperto in dinamiche familiari che aiuti la famiglia a rafforzare le competenze e le risorse relazionali evidenziate, e nell'elaborare un piano genitoriale mensile che tenga conto delle esigenze di tutti e 3 (che nel caso di sono scuola, allenamenti sportivi e partite, Per_1 catechismo, ecc.”).
Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne le modifiche in punto di mantenimento del minore, richieste dalla ricorrente, occorre rilevare quanto segue.
La svolge l'attività di osteopata a far data dal 2019 (in precedenza era disoccupata), ha Pt_1 dichiarato redditi complessivi per gli anni di imposta 2020-2022 pari a circa € 4.000,00 annui (cfr. dichiarazione dei redditi in atti), evidenziando però una capacità di spesa (cfr. estratti di conto corrente) superiore ai redditi formalmente dichiarati;
la stessa, inoltre, è proprietaria, dal 2021, per ½ di un bene immobile (dove vive con il nuovo compagno), gravato da un mutuo cointestato con rata pari a circa €
580,00 mensili e, infine, paga un canone pari ad € 300,00 mensili per la locazione dello studio, ove la stessa esercita la propria attività professionale.
Il , lavora dal 2015 come autista-soccorritore del 118 ed ha intrapreso una convivenza con la CP_1 compagna dalla quale ha avuto altri due figli. Il resistente è proprietario in via esclusiva di un immobile
6 in Latina che lo stesso ha locato percependo un canone mensile di euro 650,00, inoltre, è comproprietario dell'immobile ove vive con la compagna ed i figli, per il quale ha contratto, unitamente alla compagna, un mutuo con rata mensile pari ad euro 600,00 circa.
Ciò posto, se, da un lato, risultano sicuramente aumentate le esigenze del figlio (che oggi ha 12 anni), dall'altro, risulta anche migliorata la situazione economica e reddituale della ricorrente, mentre il CP_1 risulta padre anche di altri due figli minori avuti con la nuova compagna.
Valutate le sopravvenienze, appare equo confermare il quantum quanto già previsto con il decreto del
17-18 maggio 2018 emesso dal Tribunale di Latina in punto di contributo paterno al mantenimento del figlio Per_1
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in egual misura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, in modifica del decreto n. cronol. 890/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Latina in data 18.5.2018, che per il resto si conferma, così provvede:
- dispone che potrà esercitare il suo diritto di visita come indicato in motivazione, qui CP_1 da intendersi riportato e trascritto;
- invita entrambe le parti alla reciproca collaborazione in ordine all'espletamento del diritto di visita, evitando futili motivi di contrasto, al fine di garantire e tutelare il superiore interesse del minore;
- invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologo che coinvolga l'intero nucleo familiare, al fine di dimostrare concretamente il loro impegno a voler garantire il benessere del figlio;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in egual misura;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Latina, 10.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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