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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 19/02/2026, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2887/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17853/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 133 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399 2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1645/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 S.r.l., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo emesso per l'omesso versamento della
TARI relativo alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, adottato da Municipia S.p.A. e notificato in data 23 giugno 2025.
La pretesa tributaria azionata ammonta a euro 3.296,54, oltre interessi e sanzioni di legge.
Il ricorrente ha censurato l'atto impugnato eccependo, da un lato, l'intervenuta prescrizione del credito tributario e, dall'altro, l'illegittimità dell'operato del concessionario per la riscossione Napoli Obiettivo
Valore S.p.A..
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente ha preliminarmente chiarito la ricostruzione in fatto, rappresentando che l'atto impugnato è stato emesso in sede di rettifica e in diminuzione rispetto a una precedente richiesta di pagamento. In ragione di ciò, il controinteressato ha domandato che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio in data 16 gennaio 2026, insistendo per il rigetto del ricorso e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il provvedimento impugnato, come puntualmente evidenziato dalla resistente, costituisce un atto di rettifica in diminuzione rispetto al precedente accertamento emesso per l'omesso versamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
La rettifica si è resa necessaria a seguito dell'errore, accertato dall'ente impositore, concernente la metratura dell'immobile oggetto del tributo. In particolare, la differenza tra la superficie reale dell'immobile
(pari a mq 64) e quella indicata nel primo provvedimento poi rettificato (pari a mq 244) ha comportato il riconoscimento dell'errore e, conseguentemente, la rideterminazione in diminuzione della pretesa impositiva.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tanto di merito quanto di legittimità, il provvedimento di rettifica in diminuzione non è suscettibile di autonoma impugnazione, non rientrando tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Corte intende dare continuità a tale indirizzo interpretativo, ormai pacifico, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 7511/2016 e Cass. n. 22019/2014.
In particolare, in materia di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela, ovvero il provvedimento che abbia portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti ormai divenuti definitivi, non integra un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Esso, infatti, non determina alcuna nuova lesione degli interessi del contribuente rispetto a una situazione già consolidata.
In altri termini, l'autoannullamento non dà luogo a una nuova imposizione, ma si risolve in un mero ridimensionamento unilaterale del credito tributario, configurando una situazione assimilabile, sul piano processuale, a una riduzione del petitum, sempre ammissibile e non idonea a determinare violazioni del principio del contraddittorio, né dei divieti di mutatio e di novità. In tal senso, si richiamano Cass. civ., sez.
V, n. 8226/2023 e Cass. civ., sez. tributaria, ord. n. 12637/2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Poiché la declaratoria di inammissibilità integra una forma di soccombenza processuale, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla manifesta infondatezza della domanda proposta.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 a favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17853/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 133 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399 2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1645/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 S.r.l., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo emesso per l'omesso versamento della
TARI relativo alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, adottato da Municipia S.p.A. e notificato in data 23 giugno 2025.
La pretesa tributaria azionata ammonta a euro 3.296,54, oltre interessi e sanzioni di legge.
Il ricorrente ha censurato l'atto impugnato eccependo, da un lato, l'intervenuta prescrizione del credito tributario e, dall'altro, l'illegittimità dell'operato del concessionario per la riscossione Napoli Obiettivo
Valore S.p.A..
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente ha preliminarmente chiarito la ricostruzione in fatto, rappresentando che l'atto impugnato è stato emesso in sede di rettifica e in diminuzione rispetto a una precedente richiesta di pagamento. In ragione di ciò, il controinteressato ha domandato che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio in data 16 gennaio 2026, insistendo per il rigetto del ricorso e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il provvedimento impugnato, come puntualmente evidenziato dalla resistente, costituisce un atto di rettifica in diminuzione rispetto al precedente accertamento emesso per l'omesso versamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
La rettifica si è resa necessaria a seguito dell'errore, accertato dall'ente impositore, concernente la metratura dell'immobile oggetto del tributo. In particolare, la differenza tra la superficie reale dell'immobile
(pari a mq 64) e quella indicata nel primo provvedimento poi rettificato (pari a mq 244) ha comportato il riconoscimento dell'errore e, conseguentemente, la rideterminazione in diminuzione della pretesa impositiva.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tanto di merito quanto di legittimità, il provvedimento di rettifica in diminuzione non è suscettibile di autonoma impugnazione, non rientrando tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Corte intende dare continuità a tale indirizzo interpretativo, ormai pacifico, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 7511/2016 e Cass. n. 22019/2014.
In particolare, in materia di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela, ovvero il provvedimento che abbia portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti ormai divenuti definitivi, non integra un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Esso, infatti, non determina alcuna nuova lesione degli interessi del contribuente rispetto a una situazione già consolidata.
In altri termini, l'autoannullamento non dà luogo a una nuova imposizione, ma si risolve in un mero ridimensionamento unilaterale del credito tributario, configurando una situazione assimilabile, sul piano processuale, a una riduzione del petitum, sempre ammissibile e non idonea a determinare violazioni del principio del contraddittorio, né dei divieti di mutatio e di novità. In tal senso, si richiamano Cass. civ., sez.
V, n. 8226/2023 e Cass. civ., sez. tributaria, ord. n. 12637/2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Poiché la declaratoria di inammissibilità integra una forma di soccombenza processuale, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla manifesta infondatezza della domanda proposta.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 a favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.