CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NO PE IG HI RC RI MA AN AN SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale
contro
: CQ SI, nata a [...] il giorno 3/11/1950 rappresentata ed assistita dall’avv. Francesco Monarca - di ufficio avverso la sentenza in data 28/3/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa dell’imputata in data 26/11/2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI CQ in relazione al contestato reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione. Il reato risulta commesso in Catanzaro il 15 febbraio 2017. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo, con motivo unico, violazione di legge penale in relazione agli artt. 157, 160, comma 3, 161, comma 2, 633 e 639-bis cod. pen.). Rileva il ricorrente che ha errato il Tribunale nel dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione all’imputata non avendo tenuto conto del fatto che all’imputata era stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
3. Con atto trasmesso per via telematica alla Cancelleria di questa Corte in data 26 novembre 2025 il difensore dell’imputata ha chiesto a questa Corte di acquisire d’ufficio il decreto penale in data 14 novembre 2017 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro al fine di accertare se l’azione penale di cui al presente giudizio sia o meno improcedibile per il divieto del bis in idem atteso che il reato indicato nel decreto penale risulta essere dello Penale Sent. Sez. 2 Num. 4247 Anno 2026 Presidente: LE RE Relatore: MA RC RI Data Udienza: 15/01/2026 stesso tipo e commesso nella stessa data del 15 febbraio 2017). In subordine ha chiesto di respingere il ricorso del P.G. ritenendo che il Tribunale ha implicitamente disapplicato la recidiva originariamente contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in via preliminare, osservarsi che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale è stato correttamente proposto innanzi a questa Corte di legittimità alla luce del vigente testo dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che «il Pubblico Ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2», con la conseguenza che il provvedimento impugnato era ricorribile solo per cassazione.
2. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. La contestata e non esclusa circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale importa che il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazione è di anni 10 con la conseguenza che lo stesso non solo era estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata, ma non lo è neppure alla data odierna.
3. Da ultimo e per solo dovere di completezza, occorre rilevare l’inammissibilità dell’istanza difensiva con la quale si è chiesto a questa Corte di acquisire d’ufficio il decreto penale in data 14 novembre 2017 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro al fine di accertare se l’azione penale di cui al presente giudizio sia o meno improcedibile per il divieto del bis in idem, ciò in quanto non compete alla Corte di cassazione l’esercizio di poteri istruttori consistenti nell’acquisizione di documenti, elementi oltretutto non previamente sottoposti ai Giudici di merito. Se la difesa della ricorrente riterrà nel prosieguo di far valere la questione non potrà che provvedere all’acquisizione del decreto penale menzionato e sottoporlo ai Giudici di merito.
4. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro in diversa persona fisica. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RC RI MA RE LE 2
contro
: CQ SI, nata a [...] il giorno 3/11/1950 rappresentata ed assistita dall’avv. Francesco Monarca - di ufficio avverso la sentenza in data 28/3/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa dell’imputata in data 26/11/2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI CQ in relazione al contestato reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione. Il reato risulta commesso in Catanzaro il 15 febbraio 2017. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo, con motivo unico, violazione di legge penale in relazione agli artt. 157, 160, comma 3, 161, comma 2, 633 e 639-bis cod. pen.). Rileva il ricorrente che ha errato il Tribunale nel dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione all’imputata non avendo tenuto conto del fatto che all’imputata era stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
3. Con atto trasmesso per via telematica alla Cancelleria di questa Corte in data 26 novembre 2025 il difensore dell’imputata ha chiesto a questa Corte di acquisire d’ufficio il decreto penale in data 14 novembre 2017 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro al fine di accertare se l’azione penale di cui al presente giudizio sia o meno improcedibile per il divieto del bis in idem atteso che il reato indicato nel decreto penale risulta essere dello Penale Sent. Sez. 2 Num. 4247 Anno 2026 Presidente: LE RE Relatore: MA RC RI Data Udienza: 15/01/2026 stesso tipo e commesso nella stessa data del 15 febbraio 2017). In subordine ha chiesto di respingere il ricorso del P.G. ritenendo che il Tribunale ha implicitamente disapplicato la recidiva originariamente contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in via preliminare, osservarsi che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale è stato correttamente proposto innanzi a questa Corte di legittimità alla luce del vigente testo dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che «il Pubblico Ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2», con la conseguenza che il provvedimento impugnato era ricorribile solo per cassazione.
2. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. La contestata e non esclusa circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale importa che il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazione è di anni 10 con la conseguenza che lo stesso non solo era estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata, ma non lo è neppure alla data odierna.
3. Da ultimo e per solo dovere di completezza, occorre rilevare l’inammissibilità dell’istanza difensiva con la quale si è chiesto a questa Corte di acquisire d’ufficio il decreto penale in data 14 novembre 2017 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro al fine di accertare se l’azione penale di cui al presente giudizio sia o meno improcedibile per il divieto del bis in idem, ciò in quanto non compete alla Corte di cassazione l’esercizio di poteri istruttori consistenti nell’acquisizione di documenti, elementi oltretutto non previamente sottoposti ai Giudici di merito. Se la difesa della ricorrente riterrà nel prosieguo di far valere la questione non potrà che provvedere all’acquisizione del decreto penale menzionato e sottoporlo ai Giudici di merito.
4. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro in diversa persona fisica. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RC RI MA RE LE 2