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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
DI GU, RE
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320240008985255000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3699/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 39/2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 Difensore_2, si oppone a cartella esattoriale avente valore di € 78.379,84, emessa a titolo di Irpef, sanzioni ed interessi per l'anno 2020.
C'era stato uno scambio documentale tra le parti, al termine del quale l'ufficio aveva riconosciuto la detraibilità di piccoli importi, confermando per il resto le proprie determinazioni.
Eccepisce:
- Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione/falsa applicazione dell'articolo 165 del TUIR.
- Definitività delle imposte estere e sul mancato esercizio dell'opzione ex. art- 165 co.5 del TUIR.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, la quale argomenta su ciascuno dei punti in discussione e chiede il rigetto.
Si costituisce altresì l'agente della riscossione, che tiene ad evidenziare la correttezza del proprio operato, fondato sulla mera formulazione e notificazione della cartella. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va poi osservato che, con memorie depositate prima dell'udienza di merito, l'Agenzia delle entrate DP I di
Milano ha esposto che, a seguito di nuova interlocuzione tra le parti, la propria controparte, in aggiunta a quelli allegati al ricorso introduttivo del giudizio, ha prodotto i seguenti documenti rilevanti:
- i cedolini da gennaio a dicembre 2020 e, nello specifico, il cedolino di marzo 2020, da cui emerge la tassazione in Italia del bonus PSIP per € 82.096,00 (cfr. e-mail del 12/02/2025);
- il documento “Determination de l'assiette imposable au titre de la periode fiscale 2020” attestante l'imponibilità del bonus LTIP in Svizzera (allegato 7 al ricorso);
Detta documentazione è stata prodotta con l'email del 12/02/2025, con la quale il ricorrente, a corredo della stessa, ha ulteriormente argomentato sul fatto che il bonus PSIP fosse incluso interamente nel rigo RC1, come da cedolino del marzo 2020 prodotto, mentre il bonus LTIP fosse confluito nel rigo RC2:“Per completezza, le alleghiamo per l'appunto il cedolino italiano nel quale ritrova la tassazione del PSIP nella sua interezza in Italia per Euro 82.096,00, da cui l'esposizione del credito ex art. 165 TUIR, mentre le LTIP essendo state erogate direttamente dalla consociata svizzera, sono confluite nel Rigo RC2 del modello dichiarativo”.
Pertanto, in seguito a tale produzione documentale, le parti sono addivenute alla sottoscrizione di accordo, che ha posto fine alla controversia.
Tale circostanza fa venir meno la materia del contendere e consequenzialmente la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, provvedendo all'integrale compensazione tra le parti delle relative spese, ricorrendone i motivi, in assenza di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
DI GU, RE
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320240008985255000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3699/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 39/2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 Difensore_2, si oppone a cartella esattoriale avente valore di € 78.379,84, emessa a titolo di Irpef, sanzioni ed interessi per l'anno 2020.
C'era stato uno scambio documentale tra le parti, al termine del quale l'ufficio aveva riconosciuto la detraibilità di piccoli importi, confermando per il resto le proprie determinazioni.
Eccepisce:
- Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione/falsa applicazione dell'articolo 165 del TUIR.
- Definitività delle imposte estere e sul mancato esercizio dell'opzione ex. art- 165 co.5 del TUIR.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, la quale argomenta su ciascuno dei punti in discussione e chiede il rigetto.
Si costituisce altresì l'agente della riscossione, che tiene ad evidenziare la correttezza del proprio operato, fondato sulla mera formulazione e notificazione della cartella. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va poi osservato che, con memorie depositate prima dell'udienza di merito, l'Agenzia delle entrate DP I di
Milano ha esposto che, a seguito di nuova interlocuzione tra le parti, la propria controparte, in aggiunta a quelli allegati al ricorso introduttivo del giudizio, ha prodotto i seguenti documenti rilevanti:
- i cedolini da gennaio a dicembre 2020 e, nello specifico, il cedolino di marzo 2020, da cui emerge la tassazione in Italia del bonus PSIP per € 82.096,00 (cfr. e-mail del 12/02/2025);
- il documento “Determination de l'assiette imposable au titre de la periode fiscale 2020” attestante l'imponibilità del bonus LTIP in Svizzera (allegato 7 al ricorso);
Detta documentazione è stata prodotta con l'email del 12/02/2025, con la quale il ricorrente, a corredo della stessa, ha ulteriormente argomentato sul fatto che il bonus PSIP fosse incluso interamente nel rigo RC1, come da cedolino del marzo 2020 prodotto, mentre il bonus LTIP fosse confluito nel rigo RC2:“Per completezza, le alleghiamo per l'appunto il cedolino italiano nel quale ritrova la tassazione del PSIP nella sua interezza in Italia per Euro 82.096,00, da cui l'esposizione del credito ex art. 165 TUIR, mentre le LTIP essendo state erogate direttamente dalla consociata svizzera, sono confluite nel Rigo RC2 del modello dichiarativo”.
Pertanto, in seguito a tale produzione documentale, le parti sono addivenute alla sottoscrizione di accordo, che ha posto fine alla controversia.
Tale circostanza fa venir meno la materia del contendere e consequenzialmente la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, provvedendo all'integrale compensazione tra le parti delle relative spese, ricorrendone i motivi, in assenza di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.