Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 7641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta" sostitutive dell'udienza del 06.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7641/2024 R.G.L. per l'anno 2024 e vertente
TRA con sede in Napoli al Corso Parte 1
Vittorio Emanuele n. 142, (P.IVA P.IVA 1 ), in persona dell'amministratore unico dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Giardino del foro di Napoli, Parte 2 presso il cui studio sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 142, è elettivamente domiciliata, giusto mandato a margine dell'atto di opposizione (comunicazioni al fax n. 0817644688 od alla PEC: Email 1 )
RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
'nato a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 ) Controparte 1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Riccio, presso il cui studio è elettivamente domicilia n Quarto (Na) alla via alla via G. De Falco n.301 (comunicazioni al fax N. 081.8060649 od alla PEC:
) Email 2
CONVENUTO / OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 27.03.2024 la parte ricorrente/opponente si opponeva al precetto ritualmente notificato in data 25 marzo 2024 con il quale l'odierno convenuto/opposto aveva intimato alla CP 2 (oggi Parte 1
[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla via G. Ferraris n. 101, di pagare entro il termine di dieci giorni, in proprio favore, la complessiva somma di € 58.100,00 oltre diritti ed onorari del precetto, per complessivi € 58.622,38 oltre interessi sulla sorta capitale e fino al soddisfo, e tanto sulla base della sentenza n. 197/2022 emessa in data 08/04/2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, Dott. C. Cardellicchio.
L'opposizione a precetto si basava sulle seguenti argomentazioni in fatto ed in diritto: La società opponente ha effettuato tutti i pagamenti esecutivi indicati dalla detta sentenza, ad eccezione del secondo capoverso, che esattamente precisa: "Condanna la CP_2 al pagamento a titolo di danno differenziale della somma da determinarsi tra la differenza tra
€ 58.100,00 e l'ammontare della rendita posta a carico dell' CP 3 da determinarsi in separata sede sulla base del danno biologico del 18%”. Sostiene parte opponente che tale parte della condanna indicata in sentenza non è per sua natura esecutiva, dovendo le somme dovute essere accertate unitamente alla rendita riconosciuta dall' CP_3, con accertamento del danno differenziale eventualmente patito dal
Ꭰ CP 1
Il Giudice, nella motivazione della sentenza, aveva specificato che la liquidazione poteva essere fatta anche d'ufficio, ma ciò nello specifico non era possibile in quanto “non risulta nella specie possibile procedere ad una determinazione in astratto dell'ammontare della
Allo stato, quindi, il D'SS non poteva intimare alcun pagamento di € 58.100,00 dovendo essere accertato con apposito giudizio il suo eventuale credito differenziale, ove esistente.
Per tali motivi parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: "1) Preliminarmente sospendere l'efficacia dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. tenuto conto del danno che la società subirebbe da una esecuzione senza titolo atteso che il danno differenziale va accertato con apposito giudizio di merito;
2) Nel merito dichiarare che il secondo capoverso di condanna della sentenza N° 1972/2022 non ha efficacia esecutiva e l'opposto non poteva notificare intimazione di pagamento in virtù del detto titolo;
3) Condannare l'opposto Controparte 1 al pagamento delle spese ed onorari del giudizio stante la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.".
Con memoria difensiva depositata in data 26.10.2024 si costituiva l'opposto [...] CP 1 il quale deduceva l'infondatezza nel merito del ricorso in opposizione
,
concludendo per il rigetto dello stesso. Il D'SS rilevava come tutte le sentenze, dal momento della loro pubblicazione mediante deposito in cancelleria, sono esecutive, come sancito dal dispositivo dell'art 282 c.p.c.; lo sarebbe, dunque, anche la sentenza n. 1972/2022, sulla quale si fonda il precetto impugnato.
Rammentava, altresì, che l'opponente ha proposto gravame in relazione al primo capo della sentenza de quo, che è stato, tuttavia, rigettato dalla Corte di Appello di Napoli e che il sig. Controparte 1 non ha mai percepito alcuna indennità per l'infortunio oggetto del giudizio di primo grado. L'opposto depositava, inoltre, consulenza tecnica di parte, redatta dalla consulente del lavoro dott.ssa Persona 1 nella quale la stessa, avendo assunto mandato per determinare l'importo dovuto a titolo del risarcimento del danno differenziale (somma da determinarsi tra la differenza di € 58.100,00 e l'ammontare della rendita posta a carico dell' CP_3 sulla base di un danno biologico dell' 18%) dichiara che la somma da riconoscere a favore del Controparte 1 è pari ad € 58.100,00 non avendo quest'ultimo mai percepito alcuna indennità per l'infortunio oggetto del contendere. A riprova di ciò, veniva allegata alla relazione tecnica l'Estratto Conto Previdenziale del
CP_1 dal quale non si evincerebbe alcun pagamento di indennità per infortunio relativo al giudizio indicato in premessa.
Per i medesimi motivi il comparente si opponeva, altresì, alla richiesta di sospensione. In subordine, chiedeva di accertare l'ammontare della somma effettivamente dovuta al CP 1 sulla scorta di quando indicato al secondo capo del
PQM
della sentenza n. 1972/2022: "condanna la CP 2 al pagamento a titolo di danno differenziale della somma da determinarsi tra la differenza tra € 58.100,00 e l'ammontare della rendita posta a carico dell'CP_3 da determinarsi in separata sede sulla base di un danno biologico del 18%", anche ai sensi dell'art 612 c.p.c.
Con decreto di fissazione di udienza del 02.04.2024 lo scrivente - dopo avere fissato la prima udienza di trattazione per il 7.11.2024 - in accoglimento della pedissequa richiesta della società sospendeva l'esecutorietà del precetto opposto "rilevato che nella fattispecie ricorrono i gravi motivi".
Verificato il deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 06.02.2025, in data odierna, sciogliendo la riserva, la causa veniva decisa mediante deposito della presente motivazione.
Va subito affermato che il ricorso in opposizione a precetto è fondato e, quindi, può trovare integrale accoglimento.
In via preliminare, occorre soffermarsi sull'idoneità a formare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. del secondo capoverso del dispositivo della sentenza n. 1972/2022 emessa in data 08/04/2022 (Giudice dr. C. Cardellicchio), resa nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 13339/2019, pendente fra Controparte_1 e l'allora CP 2 con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento, in favore del primo, a titolo di danno differenziale, della somma, da determinarsi, pari alla differenza tra Euro 58.100,00 e l'ammontare della rendita posta a carico dell' CP_3 “da determinarsi in separata sede sulla base del danno biologico del 18%”. Il titolo esecutivo deve infatti riferirsi, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., ad un diritto certo (cioè, incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (non sottoposto a termine e condizione).
Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta nel caso sia una somma di danaro - non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum, rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde, neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e Cass. 11.4.1975 n. 1375).
Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come il credito accertato nel citato capoverso della sentenza n. 1972/2022, seppur evidentemente connotato da certezza ed esigibilità, sia carente del requisito della liquidità come innanzi definito. Il titolo sulla cui base è stato notificato il precetto è invero privo degli elementi idonei alla determinazione del quantum, non potendosi, sulla base della sola sentenza n. 1972/2022, calcolare l'esatto ammontare della somma dovuta dall'odierna Parte 1
[...] a titolo di danno c.d. differenziale.
Ciò si ricava, anzitutto, dal tenore dello stesso dispositivo, che al secondo capoverso prevede che la somma oggetto della condanna per cui è causa debba determinarsi in base alla differenza tra Euro 58.100,00 ed un ulteriore importo (l'ammontare della rendita posta a carico dell' CP_3), a sua volta da determinarsi in separata sede;
ma si desume, altresì, dalla motivazione della sentenza stessa, nell'ambito della quale il Giudice dà atto dell'impossibilità di procedere ad una determinazione in astratto dell'ammontare dell'eventuale rendita spettante al ricorrente a carico dell' CP 3, a causa della carente allegazione, da parte di quest'ultimo, degli elementi necessari per il relativo calcolo (retribuzione annua, presenza ed il numero eventuale dei familiari che darebbero diritto alle quote integrative), con conseguente impossibilità di stabilire, in quella sede, l'effettivo ammontare del danno differenziale dovuto dalla società convenuta.
Ne deriva che la sentenza de quo, nella parte non adempiuta e oggetto di precetto, in quanto carente del requisito della liquidità in ordine alla somma oggetto di condanna, non è idonea a fungere da valido titolo esecutivo.
Né in questa sede è possibile determinare l'ammontare della rendita posta a carico dell' CP_3 al fine di calcolare, tramite il relativo scomputo, l'effettivo ammontare del danno c.d. differenziale dovuto dalla Pt 3 in favore del D'SS, come richiesto da parte opposta.
Invero [indipendentemente dalla questione della proponibilità di una domanda di accertamento in tal senso], il CP 1 _, anche in questa fase, così come nel corso del giudizio di merito conclusosi con la sentenza n. 1972/2022, ha omesso di allegare gli elementi necessari per il relativo calcolo, quali la retribuzione annua e la presenza ed il numero eventuale dei familiari che darebbero diritto alle quote integrative. La relazione della consulenza tecnica di parte depositata agli atti si limita invero a dichiarare che l'importo dovuto da controparte a titolo di risarcimento del danno differenziale sarebbe pari ad Euro 58.100,00, non avendo il ricorrente percepito alcuna indennità per l'infortunio oggetto del contendere.
Vero è che, in materia di danno cd. differenziale, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico, dell'importo della rendita CP_3, anche nel caso in cui l'istituto assicuratore non abbia provveduto effettivamente all'indennizzo, trattandosi di un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Ciò anche al fine di evitare che il lavoratore percepisca somme che il datore di lavoro non sarebbe comunque tenuto a pagare (Cass. 27/08/2021, n.23529). Pur non rinvenendosi in astratto ostacoli all'estensione di tale principio al giudizio di opposizione all'esecuzione, stante la natura cognitoria dello stesso, nel caso di specie, atteso il deficit di allegazione in cui è incorso l'opposto, non è possibile procedere alla determinazione astratta dell'importo della rendita CP_3, al fine di determinare la somma effettivamente dovuta dall'opponente.
Deve, infine, evidenziarsi che l'opposto, per sua espressa ammissione (cfr. note di trattazione scritta), non ha mai azionato nei confronti dell' CP 3 alcuna domanda volta ad ottenere la liquidazione della rendita cui avrebbe diritto. Posta la permanenza della carenza del requisito di liquidità ai fini dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, rappresentato dal secondo capoverso del dispositivo della sentenza n. 1972/2022 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, il presente ricorso in opposizione va accolto.
Non può dunque che affermarsi l'inefficacia del precetto in quanto fondato su un provvedimento non idoneo a costituire titolo esecutivo.
Tutte le altre eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle parti sono assorbite dal tenore della presente decisione.
Tenuto conto della sussistenza del diritto posto a base dell'atto di precetto e nello stesso tempo della carenza allegatoria sopra evidenziata che ha determinato l'accoglimento dell'opposizione a precetto, si ritiene sussistono le gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese della presente proceduta.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione per le ragioni indicate nella parte motiva e, conseguentemente, dichiara che l'opposto non ha diritto di agire in forma esecutiva in virtù della sentenza invocata nel precetto opposto;
b) compensa tra le parti in misura integrale le spese della presente procedura.
Napoli, li 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
Provvedimento redatto in collaborazione della dr.ssa Valentina Pennarola M.O.T. in tirocinio generico del D.M. 2210/2024