Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5498/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Nocera Inferiore alla Via Gianbattista Vico n. 33/35, Parte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Aniello Capuano C.F. , presso il cui C.F._1 studio elett.te domicilia in Castel San Giorgio alla Via T.B. Lombardi n. 32 in virtù di procura in atti OPPONENTE E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Amministratore Unico sig. nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, con sede legale in Mercato S. Severino (SA) cap 84085 alla C.F._2
Via Pizzone n. 9, P. IVA , elettivamente domiciliata in Mercato S. P.IVA_2
Severino (SA) alla Via Collina Licinella civ. n. 7, presso lo studio del suo difensore Avv. Filomena Moriniello, C.F. , che la rappresenta e difende C.F._3 giusta procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1538/2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 46.307,25, oltre interessi e CP_1 spese, a seguito della vendita di prodotti di genere alimentare, così come descritti nelle fatture accompagnatorie n. 2759 del 06/03/2017 di € 409,14, n. 2760 del 06/03/2017 di € 165,72, n. 2777 del 06/03/2017 di € 383,53, n. 2780 del 06/03/2017 di € 399,36, n. 2781 del 06/03/2017 di € 239,67, n. 2782 del 06/03/2017 di € 691,38, n. 3032 del 13/03/2017 di € 567,17, n. 3033 del 13/03/2017 di € 364,41, n. 3034 del 13/03/2017
N.R.G. 5498/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
n. 6229 del 23/05/2017 di € 275,03, n. 6230 del 23/05/2017 di € 282,07, n. 6234 del 23/05/2017 di € 191,75. Parte opponente eccepiva preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per omessa produzione degli estratti autentici delle fatture commerciali;
eccepiva la mancata prova della effettiva fornitura della merce in favore di ed il pagamento dei corrispondenti importi Parte_1 mediante versamenti che venivano effettuati al momento dello scarico della merce. In data 24/10/2018, si costituiva la evidenziando come la prova della CP_1 consegna della merce della quale si richiedeva il pagamento era fornita dalle singole fatture accompagnatorie, sottoscritte da parte debitrice (corredate da timbro e firma) e dalle annotazioni registro vendite, prodotti in atti, documentazione mai disconosciuta dall'opponente. Eccepiva altresì l'insussistenza del preteso pagamento, il cui onere probatorio spettava al debitore opponente. Chiedeva altresì la condanna ex art. 96 c.p.c.
N.R.G. 5498/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Il giudice, in data 29/8/2018, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è
N.R.G. 5498/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie il creditore ha adeguatamente assolto l'onere probatorio, sullo stesso gravante, di provare il titolo in base al quale pretende il pagamento, avendo provato la consegna della merce a mezzo fatture accompagnatorie sottoscritte dal debitore e dal registro vendite. Il debitore, invece, a fronte dell'allegato inadempimento, si è limitato ad eccepire genericamente la mancata prova della consegna della merce e, contraddittoriamente, l'avvenuto pagamento, del quale però non fornisce alcuna prova. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza dei convenuti nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5498/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_1 CP_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
N.R.G. 5498/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1538/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna in persona del legale rapp.te pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di , in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 30/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5498/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5