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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
14055/23
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Filippo Brunaccino e dall'avv.to Marco Febbraio
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio e dall'avv.to Amodio Marzocchella
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, dall' di Napoli, avviso di indebito CP_1 emesso il 12.11.2022 relativo all'indennità Naspi per il periodo dal 20.10.2016 al 6.07.2017 per l'importo complessivo di €
8.570,11, per revoca della prestazione in seguito ad accertamenti ispettivi. Avendo quindi eccepito la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la sussistenza del rapporto di lavoro invece disconosciuto dall' ha chiesto CP_1
l'accertamento giudiziale della illegittimità delle pretese avanzate dall'ente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito opponendosi alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di CP_2 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Considerato quindi che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato, deve ritenersi che l'onere della prova della spettanza del percepito ricada sul ricorrente.
Nel caso in esame, l' ha dedotto che, in base agli CP_1 accertamenti ispettivi svolti presso la era emerso CP_3 che la società aveva denunciato periodi lavorativi non corrispondenti all'effettiva durata iniziale e/o finale dell'attività lavorativa. In particolare, il ricorrente era risultato essere stato assunto (cfr. dal 8.07.2015 al CP_4
12.10.2016, mentre risultava denunciato con flussi uniemens da luglio 2015 a dicembre 2016 con l'esclusione di settembre 2015 e novembre 2016; inoltre il lavoratore aveva dichiarato di aver lavorato fino ad ottobre 2016. L' aveva dunque provveduto ad CP_1 annullare la denuncia uniemens relativa al mese di dicembre 2016, con conseguente decadenza dal diritto alla Naspi.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' deve ritenersi CP_1 che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio su di lui ricadente.
I testi escussi nel corso dell'attività istruttoria espletata,
e hanno infatti Testimone_1 Parte_1 riferito, in ordine alla durata del rapporto di lavoro, circostanze generiche, facendo entrambi riferimento agli anni
2015-16 e dunque senza specificare la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, circostanza invece oggetto di contestazione.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
14055/23
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Filippo Brunaccino e dall'avv.to Marco Febbraio
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio e dall'avv.to Amodio Marzocchella
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, dall' di Napoli, avviso di indebito CP_1 emesso il 12.11.2022 relativo all'indennità Naspi per il periodo dal 20.10.2016 al 6.07.2017 per l'importo complessivo di €
8.570,11, per revoca della prestazione in seguito ad accertamenti ispettivi. Avendo quindi eccepito la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la sussistenza del rapporto di lavoro invece disconosciuto dall' ha chiesto CP_1
l'accertamento giudiziale della illegittimità delle pretese avanzate dall'ente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito opponendosi alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di CP_2 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Considerato quindi che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato, deve ritenersi che l'onere della prova della spettanza del percepito ricada sul ricorrente.
Nel caso in esame, l' ha dedotto che, in base agli CP_1 accertamenti ispettivi svolti presso la era emerso CP_3 che la società aveva denunciato periodi lavorativi non corrispondenti all'effettiva durata iniziale e/o finale dell'attività lavorativa. In particolare, il ricorrente era risultato essere stato assunto (cfr. dal 8.07.2015 al CP_4
12.10.2016, mentre risultava denunciato con flussi uniemens da luglio 2015 a dicembre 2016 con l'esclusione di settembre 2015 e novembre 2016; inoltre il lavoratore aveva dichiarato di aver lavorato fino ad ottobre 2016. L' aveva dunque provveduto ad CP_1 annullare la denuncia uniemens relativa al mese di dicembre 2016, con conseguente decadenza dal diritto alla Naspi.
A fronte delle contestazioni sollevate dall' deve ritenersi CP_1 che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio su di lui ricadente.
I testi escussi nel corso dell'attività istruttoria espletata,
e hanno infatti Testimone_1 Parte_1 riferito, in ordine alla durata del rapporto di lavoro, circostanze generiche, facendo entrambi riferimento agli anni
2015-16 e dunque senza specificare la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, circostanza invece oggetto di contestazione.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua