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2 dicembre 2009
2 dicembre 2009
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.615 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 . 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.