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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8270 /2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8270 /2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TANEBURGO Parte_1
BASILIO, ATTORE in riassunzione contro in persona dei suoi Controparte_1
Curatori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Schiavoni e Fabio Marzano;
CONVENUTA in riassunzione
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 12.5.2017, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la per ivi sentire: Controparte_2
«a) accertare e dichiarare, per i motivi es à della delibera del Consiglio di Amministrazione della , risalente al Controparte_1
27 gennaio 2017, mercè cui non veniva accolta la domanda di recesso del socio;
Parte_1
b) per l'effetto, dichiarare che il signor è receduto da Parte_1 socio della;
Controparte_1
c) per ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il signor Parte_1
ha diritto alla restituzione da parte della
[...] Controparte_1 tutte le somme dallo stesso versate in vista della realizzazione dell'alloggio, del quale risultava prenotatario;
d) conseguentemente, condannare la Controparte_1
, Codice Fiscale e Partita Iva , in per
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a pagare nei confronti del signor Parte_1
la complessiva somma di euro 48.000,00, oltre interessi legali a far data dal
[...] bre 2016 e sino all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge». Premetteva l'attore di essersi associato, in data 3.3.2005, alla Società Cooperativa Edilizia Serena e di aver sottoscritto, il successivo 21.4.2005, una «prenotazione provvisoria di alloggio da assegnare in diritto di proprietà», «da costruirsi nel PPA maglia n. 22 Iapigia - S. Anna, di circa mq. 80, per una superficie commerciale complessiva, compresi balconi, quota parte scale, posto auto coperto/box ed eventuale cantinola, di circa mq. 115», il cui prezzo veniva «concordemente e provvisoriamente indicato in euro 125.000,00». La prenotazione prevedeva l'obbligo di versamento alla Cooperativa, da parte del socio ed in conto assegnazione dell'alloggio, di un “prestito speciale” di € 45.000,00, da pagarsi in più tranches, entro il 30.12.2005; affermava di aver versato l'intera somma concordata, ed in particolare, di aver pagato l'ultima rata e l'ulteriore somma di € 3.000,00, per il medesimo titolo, in data 1°.12.2008. Per sopravvenute esigenze, la metratura dell'alloggio prenotato non era più confacente alle necessità della sua famiglia, cosicché, con lettera del 16.3.2012, comunicava alla la «rinuncia, per motivi personali, al programma Parte_2 abitativo previsto per il 2 comparto» e l'adesione «al programma abitativo previsto per il 3 comparto», che prevedeva la realizzazione di appartamenti di maggiori dimensioni;
nel corso dell'anno 2014, gli Amministratori della Controparte_1 proponevano al l'accorpamento di più alloggi del secondo comparto, Parte_1 proposta econom on sostenibile dal socio. Con lettera raccomandata del 2.12.2015, l'attore formalizzava alla la Parte_2 propria domanda di recesso, dovuta «dall'impossibilità di continuare a partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale, atteso che le caratteristiche degli alloggi a disposizione non sono più confacenti alle esigenze abitative della mia numerosa famiglia, vieppiù considerato che la stessa è aumentata di numero rispetto al momento della mia risalente adesione alla ». Controparte_1
Precisava di aver ricevuto, con lettera rac 2017, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.1.2017, con cui la decideva di non Parte_2 accogliere la sua domanda di recesso, delibera che veniva impugnata dal socio con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché ritenuta ingiusta ed illegittima. Con comparsa del 4.12.2017, si costituiva in giudizio la in bonis, Parte_2 domandando il rigetto dell'avversa domanda: in particolare, la deduceva CP_1
l'infondatezza delle affermazioni circa il costo dell'alloggio sostitutivo proposto al sig.
e sosteneva di aver proposto al socio di «accorpare all'alloggio prenotato Parte_1 di circa 80 mq, altro alloggio confinante di circa 50 mq» ad un costo, in aumento, del tutto proporzionale rispetto alla metratura dell'immobile in precedenza prenotato. La
ribadiva la legittimità della delibera del CDA di diniego del recesso, in CP_1 quanto «rispondente ai criteri di legge e statutari in materia»: in particolare, la
[...]
riferiva che, a mente dell'art.
6.1 dell'atto di prenotazione dell'alloggio, nonché Pt_2 di quello n.
3.3 del regolamento della Cooperativa, in caso di rinunzia alla prenotazione, il socio avrebbe avuto diritto al rimborso di quanto versato a titolo di
“prestito speciale” solo previa sostituzione del socio receduto con altro socio. A tal fine, produceva stralcio del libro dei soci comprovante il mancato subentro di altri soci in data successiva alla domanda di recesso del Loconsole. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 25.9.2018 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate e la causa rinviata all'udienza del 16.6.2020 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.5.2023, il difensore della comunicava che, con sentenza Parte_2 del 2.5.2023 n. 64/23 del Tribunale di Bari, era stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale della società ed il giudizio veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 143 CCII. Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato il 1° luglio 2023,
[...]
chiedeva fissarsi l'udienza per la prosecuzione del g Parte_1 confronti della . Controparte_3
Instaurato il contraddittorio in riassunzione, si costituiva la Controparte_4 eccependo, preliminarmente, la improcedibilità delle
“…. con atto di citazione notificato il 12.5.2017, così Parte_1 come meglio precisate con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 1 c.p.c. del 4.1.2018 e ribadite con l'atto di riassunzione notificato il 21.7.2023, per le motivazioni ampiamente espresse al paragrafo sub B) di cui alla narrativa del presente atto;
in ogni caso, ribadiva la infondatezza delle domande delle quali chiedeva il rigetto”. La causa, riassegnata ad altro giudice istruttore per sopravvenuta incompatibilità del precedente, divenuto G.D. della liquidazione giudiziale, all'udienza del 19.9.2024 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc. Le domande formulate con l'originario atto di citazione e poi riassunte, devono essere dichiarate improcedibili, e così assorbita ogni ulteriore questione inerente al merito della controversia. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606); tale inammissibilità/improcedibilità, che va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, "discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cass., sez. 1^, 15 maggio 2001, n. 6659, m. 546659), non può essere derogata (Cass. civ. n. 21565/2008). Una volta dichiarato il fallimento, ora liquidazione giudiziale, del debitore, la domanda di condanna al pagamento diviene improcedibile al pari di qualsiasi altro giudizio di accertamento di un credito e il creditore non potrà fare altro che valere le sue pretese all'interno della procedura concorsuale e secondo il meccanismo dell'insinuazione al passivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/03/2004, n.5727). In definitiva, in caso di dichiarazione di fallimento, rectius, liquidazione giudiziale, intervenuta nelle more del giudizio, il creditore, se vuol far valere il titolo nei confronti della liquidazione giudiziale, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 l. fall., ora 200 e ss CCI, mediante la procedura di accertamento del passivo. Nel caso in esame, se è pur vero che l'attore, a far data dal verbale di udienza del 7.12.2023 e con tutti gli scritti successivi, ha omesso di riportare nelle conclusioni la domanda, indicata con l'atto introduttivo e le memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. alla lettera d): «conseguentemente, condannare la , Controparte_1
………. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare nei confronti del signor la complessiva somma di euro 48.000,00, Parte_1 oltre interessi legali a far data dal 31 dicembre 2016 e sino all'effettivo soddisfo», tuttavia, la modifica/omissione non influisce sulla pronuncia di improbabilità dell'intera azione come proposta e riassunta nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale. Al di là della questione se la mera non riproposizione di precedenti conclusioni sia vera e propria rinuncia, in parte qua, della domanda, quel che rileva è che, per come già detto, l'improcedibilità della domanda di condanna della Curatela al pagamento di una somma di danaro nei confronti dell'attore (azionata dall'attore con il rito ordinario nei confronti della Procedura Concorsuale) travolge anche le altre domande di accertamento formulate, incidentali e/o presupposte, o comunque finalizzate all'accoglimento della domanda improcedibile. Il pacifico principio della c.d. vis attractiva della legge fallimentare - applicabile anche alla procedura di liquidazione giudiziale - è stato recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui «l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge Fallimentare con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito» (cfr. Cass., 11.5.2021, n.12432 e, nello stesso senso, Cass., 14.3.2022, n.8128Cass. 22.5.2020, n. 9461, Cass. 4.10.2018, n. 24156, Cass., 21.1.2014, n. 1115, Cass, 18.11.2010, n.23353). Per tale ragione, è improcedibile la domanda di: a) di accertamento del credito derivante dal preteso diritto alla restituzione di tutte le somme versate dall'attore “in vista della realizzazione dell'alloggio”, e b) di condanna della Curatela della liquidazione Giudiziale della al pagamento della somma di € 48.000,00 Parte_2 oltre interessi in favore del s . Parte_1
Sono, altresì, improcedibili anche le ulteriori domande proposte e proseguite, per sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire: in particolare, le domande incidentali e/o presupposte finalizzate all'accoglimento della domanda di accertamento e di condanna nei confronti della Liquidazione Giudiziale di: “c) accertamento della illegittimità della delibera del CdA della del 27.1.2017 Parte_2 con cui il Consiglio rigettava la richiesta di recesso del sig. , e d) di quella, Parte_1 precisata dall'attore con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c ia declaratoria, anche incidenter tantum, dell'inefficacia dell'art.
6.1. dell'atto di prenotazione provvisoria di alloggio in diritto di proprietà sottoscritto dall'attore, come pure dell'inefficacia dell'art.
3.3. del regolamento interno della cooperativa convenuta». Le domande venivano formulate perché prodromiche all'accoglimento di quelle - come si è detto improcedibili in rito - di accertamento del credito e della conseguente condanna nei confronti della Liquidazione Giudiziale;
cosicché, anche queste, non possono essere delibate difettando del presupposto essenziale dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.: invero, per come è noto, l'interesse della parte dall'accertamento della situazione giuridica domandato deve permanere concreto ed attuale e richiede che la stessa prospetti l'esigenza di ottenere un risultato a sé utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui «poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto» (Cass. Sez. Un., 20.12.20063). Più nello specifico, poi, la Suprema Corte ha specificato che «il sopravvenuto fallimento della società fa venir meno l'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, ove chi impugna non dimostri il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente (Cass. 26.6.2019, n. 17117). Ciò posto, con riferimento alla domanda di illegittimità della delibera assembleare del CDA, l'attore non ha dimostrato di avere alcuna utilità ulteriore rispetto a quella che riverrebbe dall'accoglimento della propria domanda dinanzi al competente Tribunale Fallimentare/procedure concorsuali. Parimenti inammissibile è la domanda di declaratoria di inefficacia della clausola n.
6.1 contenuta nell'atto di prenotazione dell'alloggio e dell'art.
3.3 del regolamento della Cooperativa, che - come detto - costituiscono «questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali», che non possono essere delibate «se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto», in questa sede improcedibile. Alla luce delle argomentazioni svolte, non può che essere dichiarata la improcedibilità della intera domanda come ri-formulata nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale nell'odierno giudizio, riassunto. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite che vanno poste a carico della parte attrice in riassunzione, liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento per la quota prenotativa richiesta in restituzione, e se ne dispone la compensazione in ragione della metà per la sopravvenuta causa di improcedibilità per dichiarazione di liquidazione giudiziale della società convenuta.
pqm
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla doamnda proposta da con atto di citazione notificato il Parte_1
12.5.2017 e poi riassu isattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così dispone:
1) Dichiara improcedibili tutte le domande;
2) Condanna alla rifusione della metà delle spese di Parte_1 lite in favore della Controparte_5
che liquida per l'intero in € 7716,00 e ponendo a carico di
[...] [...]
la somma di € 3808,00, oltre rimborso spese, forfettar Parte_1 iva e cap come per legge e compensandole per la restante metà Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 17/03/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8270 /2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TANEBURGO Parte_1
BASILIO, ATTORE in riassunzione contro in persona dei suoi Controparte_1
Curatori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Schiavoni e Fabio Marzano;
CONVENUTA in riassunzione
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 12.5.2017, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la per ivi sentire: Controparte_2
«a) accertare e dichiarare, per i motivi es à della delibera del Consiglio di Amministrazione della , risalente al Controparte_1
27 gennaio 2017, mercè cui non veniva accolta la domanda di recesso del socio;
Parte_1
b) per l'effetto, dichiarare che il signor è receduto da Parte_1 socio della;
Controparte_1
c) per ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il signor Parte_1
ha diritto alla restituzione da parte della
[...] Controparte_1 tutte le somme dallo stesso versate in vista della realizzazione dell'alloggio, del quale risultava prenotatario;
d) conseguentemente, condannare la Controparte_1
, Codice Fiscale e Partita Iva , in per
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a pagare nei confronti del signor Parte_1
la complessiva somma di euro 48.000,00, oltre interessi legali a far data dal
[...] bre 2016 e sino all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge». Premetteva l'attore di essersi associato, in data 3.3.2005, alla Società Cooperativa Edilizia Serena e di aver sottoscritto, il successivo 21.4.2005, una «prenotazione provvisoria di alloggio da assegnare in diritto di proprietà», «da costruirsi nel PPA maglia n. 22 Iapigia - S. Anna, di circa mq. 80, per una superficie commerciale complessiva, compresi balconi, quota parte scale, posto auto coperto/box ed eventuale cantinola, di circa mq. 115», il cui prezzo veniva «concordemente e provvisoriamente indicato in euro 125.000,00». La prenotazione prevedeva l'obbligo di versamento alla Cooperativa, da parte del socio ed in conto assegnazione dell'alloggio, di un “prestito speciale” di € 45.000,00, da pagarsi in più tranches, entro il 30.12.2005; affermava di aver versato l'intera somma concordata, ed in particolare, di aver pagato l'ultima rata e l'ulteriore somma di € 3.000,00, per il medesimo titolo, in data 1°.12.2008. Per sopravvenute esigenze, la metratura dell'alloggio prenotato non era più confacente alle necessità della sua famiglia, cosicché, con lettera del 16.3.2012, comunicava alla la «rinuncia, per motivi personali, al programma Parte_2 abitativo previsto per il 2 comparto» e l'adesione «al programma abitativo previsto per il 3 comparto», che prevedeva la realizzazione di appartamenti di maggiori dimensioni;
nel corso dell'anno 2014, gli Amministratori della Controparte_1 proponevano al l'accorpamento di più alloggi del secondo comparto, Parte_1 proposta econom on sostenibile dal socio. Con lettera raccomandata del 2.12.2015, l'attore formalizzava alla la Parte_2 propria domanda di recesso, dovuta «dall'impossibilità di continuare a partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale, atteso che le caratteristiche degli alloggi a disposizione non sono più confacenti alle esigenze abitative della mia numerosa famiglia, vieppiù considerato che la stessa è aumentata di numero rispetto al momento della mia risalente adesione alla ». Controparte_1
Precisava di aver ricevuto, con lettera rac 2017, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.1.2017, con cui la decideva di non Parte_2 accogliere la sua domanda di recesso, delibera che veniva impugnata dal socio con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché ritenuta ingiusta ed illegittima. Con comparsa del 4.12.2017, si costituiva in giudizio la in bonis, Parte_2 domandando il rigetto dell'avversa domanda: in particolare, la deduceva CP_1
l'infondatezza delle affermazioni circa il costo dell'alloggio sostitutivo proposto al sig.
e sosteneva di aver proposto al socio di «accorpare all'alloggio prenotato Parte_1 di circa 80 mq, altro alloggio confinante di circa 50 mq» ad un costo, in aumento, del tutto proporzionale rispetto alla metratura dell'immobile in precedenza prenotato. La
ribadiva la legittimità della delibera del CDA di diniego del recesso, in CP_1 quanto «rispondente ai criteri di legge e statutari in materia»: in particolare, la
[...]
riferiva che, a mente dell'art.
6.1 dell'atto di prenotazione dell'alloggio, nonché Pt_2 di quello n.
3.3 del regolamento della Cooperativa, in caso di rinunzia alla prenotazione, il socio avrebbe avuto diritto al rimborso di quanto versato a titolo di
“prestito speciale” solo previa sostituzione del socio receduto con altro socio. A tal fine, produceva stralcio del libro dei soci comprovante il mancato subentro di altri soci in data successiva alla domanda di recesso del Loconsole. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 25.9.2018 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate e la causa rinviata all'udienza del 16.6.2020 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.5.2023, il difensore della comunicava che, con sentenza Parte_2 del 2.5.2023 n. 64/23 del Tribunale di Bari, era stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale della società ed il giudizio veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 143 CCII. Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato il 1° luglio 2023,
[...]
chiedeva fissarsi l'udienza per la prosecuzione del g Parte_1 confronti della . Controparte_3
Instaurato il contraddittorio in riassunzione, si costituiva la Controparte_4 eccependo, preliminarmente, la improcedibilità delle
“…. con atto di citazione notificato il 12.5.2017, così Parte_1 come meglio precisate con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 1 c.p.c. del 4.1.2018 e ribadite con l'atto di riassunzione notificato il 21.7.2023, per le motivazioni ampiamente espresse al paragrafo sub B) di cui alla narrativa del presente atto;
in ogni caso, ribadiva la infondatezza delle domande delle quali chiedeva il rigetto”. La causa, riassegnata ad altro giudice istruttore per sopravvenuta incompatibilità del precedente, divenuto G.D. della liquidazione giudiziale, all'udienza del 19.9.2024 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc. Le domande formulate con l'originario atto di citazione e poi riassunte, devono essere dichiarate improcedibili, e così assorbita ogni ulteriore questione inerente al merito della controversia. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606); tale inammissibilità/improcedibilità, che va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, "discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cass., sez. 1^, 15 maggio 2001, n. 6659, m. 546659), non può essere derogata (Cass. civ. n. 21565/2008). Una volta dichiarato il fallimento, ora liquidazione giudiziale, del debitore, la domanda di condanna al pagamento diviene improcedibile al pari di qualsiasi altro giudizio di accertamento di un credito e il creditore non potrà fare altro che valere le sue pretese all'interno della procedura concorsuale e secondo il meccanismo dell'insinuazione al passivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/03/2004, n.5727). In definitiva, in caso di dichiarazione di fallimento, rectius, liquidazione giudiziale, intervenuta nelle more del giudizio, il creditore, se vuol far valere il titolo nei confronti della liquidazione giudiziale, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell'art. 52 l. fall., ora 200 e ss CCI, mediante la procedura di accertamento del passivo. Nel caso in esame, se è pur vero che l'attore, a far data dal verbale di udienza del 7.12.2023 e con tutti gli scritti successivi, ha omesso di riportare nelle conclusioni la domanda, indicata con l'atto introduttivo e le memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. alla lettera d): «conseguentemente, condannare la , Controparte_1
………. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare nei confronti del signor la complessiva somma di euro 48.000,00, Parte_1 oltre interessi legali a far data dal 31 dicembre 2016 e sino all'effettivo soddisfo», tuttavia, la modifica/omissione non influisce sulla pronuncia di improbabilità dell'intera azione come proposta e riassunta nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale. Al di là della questione se la mera non riproposizione di precedenti conclusioni sia vera e propria rinuncia, in parte qua, della domanda, quel che rileva è che, per come già detto, l'improcedibilità della domanda di condanna della Curatela al pagamento di una somma di danaro nei confronti dell'attore (azionata dall'attore con il rito ordinario nei confronti della Procedura Concorsuale) travolge anche le altre domande di accertamento formulate, incidentali e/o presupposte, o comunque finalizzate all'accoglimento della domanda improcedibile. Il pacifico principio della c.d. vis attractiva della legge fallimentare - applicabile anche alla procedura di liquidazione giudiziale - è stato recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui «l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge Fallimentare con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito» (cfr. Cass., 11.5.2021, n.12432 e, nello stesso senso, Cass., 14.3.2022, n.8128Cass. 22.5.2020, n. 9461, Cass. 4.10.2018, n. 24156, Cass., 21.1.2014, n. 1115, Cass, 18.11.2010, n.23353). Per tale ragione, è improcedibile la domanda di: a) di accertamento del credito derivante dal preteso diritto alla restituzione di tutte le somme versate dall'attore “in vista della realizzazione dell'alloggio”, e b) di condanna della Curatela della liquidazione Giudiziale della al pagamento della somma di € 48.000,00 Parte_2 oltre interessi in favore del s . Parte_1
Sono, altresì, improcedibili anche le ulteriori domande proposte e proseguite, per sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire: in particolare, le domande incidentali e/o presupposte finalizzate all'accoglimento della domanda di accertamento e di condanna nei confronti della Liquidazione Giudiziale di: “c) accertamento della illegittimità della delibera del CdA della del 27.1.2017 Parte_2 con cui il Consiglio rigettava la richiesta di recesso del sig. , e d) di quella, Parte_1 precisata dall'attore con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c ia declaratoria, anche incidenter tantum, dell'inefficacia dell'art.
6.1. dell'atto di prenotazione provvisoria di alloggio in diritto di proprietà sottoscritto dall'attore, come pure dell'inefficacia dell'art.
3.3. del regolamento interno della cooperativa convenuta». Le domande venivano formulate perché prodromiche all'accoglimento di quelle - come si è detto improcedibili in rito - di accertamento del credito e della conseguente condanna nei confronti della Liquidazione Giudiziale;
cosicché, anche queste, non possono essere delibate difettando del presupposto essenziale dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.: invero, per come è noto, l'interesse della parte dall'accertamento della situazione giuridica domandato deve permanere concreto ed attuale e richiede che la stessa prospetti l'esigenza di ottenere un risultato a sé utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui «poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto» (Cass. Sez. Un., 20.12.20063). Più nello specifico, poi, la Suprema Corte ha specificato che «il sopravvenuto fallimento della società fa venir meno l'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, ove chi impugna non dimostri il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente (Cass. 26.6.2019, n. 17117). Ciò posto, con riferimento alla domanda di illegittimità della delibera assembleare del CDA, l'attore non ha dimostrato di avere alcuna utilità ulteriore rispetto a quella che riverrebbe dall'accoglimento della propria domanda dinanzi al competente Tribunale Fallimentare/procedure concorsuali. Parimenti inammissibile è la domanda di declaratoria di inefficacia della clausola n.
6.1 contenuta nell'atto di prenotazione dell'alloggio e dell'art.
3.3 del regolamento della Cooperativa, che - come detto - costituiscono «questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali», che non possono essere delibate «se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto», in questa sede improcedibile. Alla luce delle argomentazioni svolte, non può che essere dichiarata la improcedibilità della intera domanda come ri-formulata nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale nell'odierno giudizio, riassunto. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite che vanno poste a carico della parte attrice in riassunzione, liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento per la quota prenotativa richiesta in restituzione, e se ne dispone la compensazione in ragione della metà per la sopravvenuta causa di improcedibilità per dichiarazione di liquidazione giudiziale della società convenuta.
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Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla doamnda proposta da con atto di citazione notificato il Parte_1
12.5.2017 e poi riassu isattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così dispone:
1) Dichiara improcedibili tutte le domande;
2) Condanna alla rifusione della metà delle spese di Parte_1 lite in favore della Controparte_5
che liquida per l'intero in € 7716,00 e ponendo a carico di
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la somma di € 3808,00, oltre rimborso spese, forfettar Parte_1 iva e cap come per legge e compensandole per la restante metà Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 17/03/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana