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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1767/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004148564000 IRPEF a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020229004148564000, notificato in data 06/05/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate – IS ha richiesto il pagamento, da corrispondere entro 5 giorni, della complessiva somma di € 8.226,02 a pena di immediata esecuzione forzata;
rileva che l' omesso pagamento riguarda n. 3 Avvisi di accertamento : 1) n. TDETDEM000875 – data di notifica 19/11/2016 – (riferimento interno n. 63017014079021003000), dell'importo complessivo di
€ 1.607,54, avente ad oggetto IRPEF dell'anno 2011, oltre addizionali, interessi, sanzioni e spese;
2) n.
TDETDEM001015 – data di notifica 06/12/2018 – (riferimento interno n. 63019015674049000000), dell'importo complessivo di € 2.725,74, avente ad oggetto IRPEF dell'anno 2013, oltre addizionali, interessi, sanzioni e spese;
3) n. TDETDEM000577 – data di notifica 23/10/2019 – (riferimento interno n.
63020016299729000000), dell'importo complessivo di € 3.892,74, avente ad oggetto IRPEF dell'anno 2014, oltre addizionali, interessi, sanzioni e spese;
sostiene che nell'intimazione di pagamento, avente ad oggetto l'IRPEF degli anni 2011, 2013 e 2014, essendo insanabilmente trascorsi i termini di decadenza e maturata la prescrizione, rispettivamente per il primo, il 31/12/2016, il secondo il 31/12/2018 ed il terzo il 31/12/2019,
l'atto esecutivo va annullato ,tenendo conto che gli avvisi di accertamento non sono stati notificati .
Successivamente , riconosce che l'avviso di accertamento n. TDETDEM000875 è stato effettivamente notificato per cui rinuncia parzialmente a questa opposizione;
chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituisce l 'Agenzia delle Entrate-IS di NZ, rilevando quanto segue : 1) per i ruoli n.
2017/801755, 2019/801203 e 2020/800449, preceduti dalla notifica dei relativi avvisi di accertamento, già dichiarati esecutivi, è stata immediatamente disposta la notifica degli avvisi di presa in carico e successivamente dell'intimazione di pagamento impugnata;
2 ) è stata richiesta la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di NZ, con atto di intervento volontario, evidenziando quanto segue: 1) l'avviso di accertamento n. TDETDEM000875 – risulta ritirato dalla ricorrente in data 19.11.2016;
2)l'avviso di accertamento n. TDETDEM001015 – risulta notificato in data 06/12/2018, come si evince dalla relata di notifica del messo del comune di NE;
3) l'avviso di accertamento n. TDETDEM000577 – risulta notificato come si evince dalla relata di notifica del messo del comune di NE;
chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 24.09.2025, la Corte di Giustizia Tributaria, udito il relatore, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, invia preliminare che la suprema Corte ha chiarito che si prescrivono in dieci anni i tributi (ad esempio Irpef, Irap, Iva, Ires), pronunciando il seguente principio di diritto: “I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;
Cass. 12740/2020) . “Il credito erariale per la riscossione della imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948vn. 4, c.c. < per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi “; si afferma ,quindi, che il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall'Agenzia delle Entrate è identico a quello del tributo a cui l'atto si riferisce. Ne consegue che è priva di fondamento l'eccezione della prescrizione breve per i tributi erariali sia per la sorte capitale, che per le relative sanzioni e interessi, dal momento che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie (Cass. Sez. Unite sent. 23397/2016- Cass. civile, 15 aprile 2019, n. 10549 ). Quanto alla eccepita prescrizione, va evidenziato che l'applicazione dell'art.68 D.L 18 /2020 convertito con legge n.27/2020 ( disciplina emergenza CO ), con la sospensione dei termini, ha portato la proroga al 31 dicembre 2023 per il recupero del credito tributario non opposto e, quindi, definito. Si evidenzia che il termine di prescrizione nel caso di specie è decennale e e che gli avvisi di accertamento risultano notificati e non impugnati per cui il credito è ormai definitivo. Di conseguenza, la eccezione di prescrizione è priva di fondamento. Il ricorso non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00, in favore della resistente
Agenzia delle Entrate-IS, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
NZ, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1767/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004148564000 IRPEF a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020229004148564000, notificato in data 06/05/2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate – IS ha richiesto il pagamento, da corrispondere entro 5 giorni, della complessiva somma di € 8.226,02 a pena di immediata esecuzione forzata;
rileva che l' omesso pagamento riguarda n. 3 Avvisi di accertamento : 1) n. TDETDEM000875 – data di notifica 19/11/2016 – (riferimento interno n. 63017014079021003000), dell'importo complessivo di
€ 1.607,54, avente ad oggetto IRPEF dell'anno 2011, oltre addizionali, interessi, sanzioni e spese;
2) n.
TDETDEM001015 – data di notifica 06/12/2018 – (riferimento interno n. 63019015674049000000), dell'importo complessivo di € 2.725,74, avente ad oggetto IRPEF dell'anno 2013, oltre addizionali, interessi, sanzioni e spese;
3) n. TDETDEM000577 – data di notifica 23/10/2019 – (riferimento interno n.
63020016299729000000), dell'importo complessivo di € 3.892,74, avente ad oggetto IRPEF dell'anno 2014, oltre addizionali, interessi, sanzioni e spese;
sostiene che nell'intimazione di pagamento, avente ad oggetto l'IRPEF degli anni 2011, 2013 e 2014, essendo insanabilmente trascorsi i termini di decadenza e maturata la prescrizione, rispettivamente per il primo, il 31/12/2016, il secondo il 31/12/2018 ed il terzo il 31/12/2019,
l'atto esecutivo va annullato ,tenendo conto che gli avvisi di accertamento non sono stati notificati .
Successivamente , riconosce che l'avviso di accertamento n. TDETDEM000875 è stato effettivamente notificato per cui rinuncia parzialmente a questa opposizione;
chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituisce l 'Agenzia delle Entrate-IS di NZ, rilevando quanto segue : 1) per i ruoli n.
2017/801755, 2019/801203 e 2020/800449, preceduti dalla notifica dei relativi avvisi di accertamento, già dichiarati esecutivi, è stata immediatamente disposta la notifica degli avvisi di presa in carico e successivamente dell'intimazione di pagamento impugnata;
2 ) è stata richiesta la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di NZ, con atto di intervento volontario, evidenziando quanto segue: 1) l'avviso di accertamento n. TDETDEM000875 – risulta ritirato dalla ricorrente in data 19.11.2016;
2)l'avviso di accertamento n. TDETDEM001015 – risulta notificato in data 06/12/2018, come si evince dalla relata di notifica del messo del comune di NE;
3) l'avviso di accertamento n. TDETDEM000577 – risulta notificato come si evince dalla relata di notifica del messo del comune di NE;
chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 24.09.2025, la Corte di Giustizia Tributaria, udito il relatore, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, invia preliminare che la suprema Corte ha chiarito che si prescrivono in dieci anni i tributi (ad esempio Irpef, Irap, Iva, Ires), pronunciando il seguente principio di diritto: “I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;
Cass. 12740/2020) . “Il credito erariale per la riscossione della imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948vn. 4, c.c. < per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi “; si afferma ,quindi, che il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall'Agenzia delle Entrate è identico a quello del tributo a cui l'atto si riferisce. Ne consegue che è priva di fondamento l'eccezione della prescrizione breve per i tributi erariali sia per la sorte capitale, che per le relative sanzioni e interessi, dal momento che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie (Cass. Sez. Unite sent. 23397/2016- Cass. civile, 15 aprile 2019, n. 10549 ). Quanto alla eccepita prescrizione, va evidenziato che l'applicazione dell'art.68 D.L 18 /2020 convertito con legge n.27/2020 ( disciplina emergenza CO ), con la sospensione dei termini, ha portato la proroga al 31 dicembre 2023 per il recupero del credito tributario non opposto e, quindi, definito. Si evidenzia che il termine di prescrizione nel caso di specie è decennale e e che gli avvisi di accertamento risultano notificati e non impugnati per cui il credito è ormai definitivo. Di conseguenza, la eccezione di prescrizione è priva di fondamento. Il ricorso non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00, in favore della resistente
Agenzia delle Entrate-IS, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
NZ, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )