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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 3676/2020 al Ruolo Generale e vertente tra
avv. Roberto Lodi) Parte_1
-ATTORE-
e
(avv. Stefano Calzolari) Controparte_1
-CONVENUTA-
(avv. Paolo Pincelli) Controparte_2
CHIAMATO da CP_3 [...]
[...]
[...]
(avv. Giuliano Rossi) Controparte_4
-TERZO CHIAMATO da Controparte_2 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“voglia l'On.le Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare che nulla deve a per le ragioni Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per la fattura azionata in via monitoria e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- accertare e dichiarare l'inadempimento di al mandato d'opera conferitogli e, Controparte_2 conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni patiti dal committente Parte_1 nella misura che risulterà in corso di causa, nonché in via solidale con l'opposta, alla rifusione di quanto corrisposto dall'opponente per maggiori canoni di locazione per Euro 4.800,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa. nel merito ed in via principale subordinata:
- accertare e dichiarare che i prezzi applicati da sono difformi per la Controparte_1 maggior somma di Euro 8.975,00 come descritto in narrativa di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da quanto previsto dal Prezziario della Regione LI Romagna richiamato nel contratto di appalto e, conseguentemente, rideterminare l'importo preteso dall'appaltatrice, in applicazione di questo;
- accertare e dichiarare che i lavori eseguiti da sono affetti da vizi e difetti, Controparte_1 anche parzialmente riconosciuti e conseguentemente condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da quantificarci in corso di causa compensandoli con l'eventuale minor credito, in denegata ipotesi, ex adverso riconosciuto;
- dichiarare che è debitrice nei confronti di per le spese Controparte_1 Parte_1 inerenti alle utenze del cantiere e pertanto condannarla, alla rifusione in favore dell'opponente di quanto anticipato, nella misura di Euro 3.714,02 oltre interessi o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, compensandola con
l'eventuale minor credito, in denegata ipotesi, ex adverso riconosciuto;
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di al pagamento di qualsiasi Parte_1 somma a favore di in relazione ai lavori di cui è causa, dirsi tenuto e Controparte_1 condannare, per le ragioni esposte in narrativa di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il geom. a tenerlo indenne e manlevarlo Controparte_2 in via istruttoria: - ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare che il livello di danno da attribuire all'immobile di proprietà di ai fini della concessione del contributo pubblico per Parte_1 la ricostruzione del sisma dell'anno 2012, secondo la normativa di cui alle ordinanze 29, 51 e 86 del 2012 ed alle disposizioni ad esse relative, non era B/C, bensì E.
Il consulente dovrà altresì:
- determinare il conseguente maggiore contributo di ricostruzione dovuto, così come evidenziato dalla relazione dell'ing. (doc. n. 2 atto di citazione in opposizione); Per_1
- accertare l'esistenza di vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite sull'immobile di proprietà di
Parte_1
- nonché descrivere le opere da realizzare ed il costo di ripristino necessario;
- accertare che i prezzi unitari applicati da per le opere eseguite non Controparte_1 corrispondono a quelli previsti dal Prezziario Regionale LI Romagna, richiamato dal contratto di appalto sottoscritto tra le parti all'art. 3 e determini l'ammontare della differenza;
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi preceduti da “vero che”:
1. le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in FI LI, via Per Modena n. 218, sono iniziate nella primavera dell'anno 2018;
2. è rientrato nella propria abitazione in via Per Modena n. 218, il 30.5.2019, Parte_1 come da documento n. 19 che si rammostra al teste.
Si indicano a testi e su entrambi i capitoli. Tes_1 Testimone_2
Con vittoria di spese, competente ed onorari.”
Controparte_1
“In via preliminare:
Confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante il riconoscimento di debito, la definitività del provvedimento amministrativo che ha definito la quota a carico del committente e la mancanza di prova scritta su cui è fondata l'opposizione.
In via principale:
Respingere le domande attoree in quanto illegittime, infondate, non provate. Conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena, in data
25.02.2020 R.G. 1324/2020 (decreto n.567 del 25.02.2020 Repert. n. 799/2020 del 25.02.2020) e per l'effetto condannare il Sig. (c.f. nato a [...]_1 C.F._1
(Mo) e residente a [...], al pagamento in favore della società della somma di € 20.000,50 - o quella diversa- maggiore o Controparte_1 minore somma risultante all'esito del giudizio- oltre agli interessi dalla scadenza della fattura sino all'effettivo saldo, determinati come per legge nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs
231/2002, nonché alle spese, competenze ed onorari di cui al decreto ingiuntivo.
Sempre in via principale:
Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”,
Controparte_2
“Voglia l' Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa e contraria istanza respinta,
In via principale:
- respingere tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del Geom. Parte_1 in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dal Sig.
nei confronti del Geom. dichiarare tenuta e conseguentemente Parte_1 Controparte_2 condannata la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, a garantire e manlevare lo stesso, entro i limiti dei massimali assicurati, da ogni e qualsivoglia conseguenza possa derivargli in caso di soccombenza, anche solo parziale, nel presente procedimento per le richieste e domande proposte nei suoi confronti, interessi e spese comprese, e per l' effetto condannarla al pagamento e/o al rimborso di quelle somme che dovesse essere eventualmente condannato a corrispondere e ciò in forza di polizza Responsabilità Civile
Professionale n° 6/10209/122/101686054 del 30/09/2013 in essere al momento in cui si è verificato il fatto per cui è causa sempre entro i limiti dei massimali di polizza.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso di causa oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %.
In via istruttoria: ammettersi, se ritenute rilevanti, le richieste istruttorie formulate in memoria ex art. 183 comma 6° n° 2 c.p.c. del 14/07/2021”.
: CP_4 Controparte_4
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale Ill.mo:
- in via principale, rigettare le domande proposte contro il Geom. perché Controparte_2 infondate e non provate;
- in subordine e salvo gravame, limitare la pretesa garanzia all'eventuale responsabilità personale dell' , esclusa quella derivantegli da solidarietà con altri soggetti, nonché a ogni Parte_2 previsione del contratto assicurativo e delle Condizioni Generali d'Assicurazione, in particolare franchigia e scoperto.
Col favore delle spese, comprese quelle generali, e del compenso, c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
***************
ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento Controparte_1 Parte_1 provvisoriamente esecutiva per €.20.000,50 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo residuo corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti su immobile di cui l'ingiunto è comproprietario.
ha proposto articolata opposizione, contestualmente evocando in causa il Direttore Parte_1 dei Lavori e proponendo nei confronti dell'ingiungente e del terzo le domande Controparte_2 riportate nelle conclusioni trascritte in premessa.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda proposta nei propri Controparte_1 confronti.
ha chiesto il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti, evocando a Controparte_2 manleva , che si è associata alle sue difese. Controparte_4
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Sospesa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, in esito al deposito delle comparse conclusive delle parti, sulle conclusioni delle stesse come in epigrafe trascritte, in data 4 marzo 2024 è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
A) Nel rapporto fra ed Parte_1 Controparte_1
1) Risulta documentato che, per i lavori per cui è causa, quale Direttore dei Controparte_2
Lavori investito dal committente della sua rappresentanza nella relazione con Parte_1
l'ente pubblico, ha per conto di costui depositato la contabilità finale dei lavori presso il Comune di
FI LI (Mo) che, con provvedimento Prot. 2019/0009794 ha riconosciuto in favore del committente il contributo complessivo di € 71.181,39, di cui € 50.920,50 a carico del
[...]
ed € 20.260,89 a suo carico. Parte_3
Con l'ingiunzione, è chiesto il pagamento di tale quota esclusa dal contributo.
2) L'opponente sostiene di nulla dovere, in primo luogo, perché nel contratto d'appalto era stato pattuito l'importo complessivo di “€.36.015,45 Iva esclusa, come da offerta presentata”, espressamente ritenuto “fisso ed invariabile salvo eventuali varianti autorizzate ed approvate dalla
Direzione Lavori”.
Non avendo autorizzato alcuna variante, nessun importo ulteriore al pattuito sarebbe, a suo dire, dovuto.
2.1) Le ragioni dell'opponente si scontrano, però, con la circostanza che la contabilità è stata presentata dal Direttore dei Lavori quale suo rappresentante, ed è quindi da intendersi approvata dal committente.
Com'è noto, la contabilità redatta dal direttore dei lavori generalmente non costituisce sufficiente prova del credito dell'appaltatore, “a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve...oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente”
(giurisprudenza costante a partire dagli anni '70 del secolo scorso. Vedi, da ultimo, Cass, n°3855 del 2020).
Nella specie, al DL è stata conferita dal committente la rappresentanza “per la presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti richiesti dal comune...”. Quindi, anche per la loro predisposizione, quali atti necessari al compimento dell'attività di presentazione oggetto del mandato (art.1708 co.1° cc).
Il deposito della contabilità finale da parte del suo rappresentante, quale adempimento amministrativo previsto dalla legge, costituisce pertanto attività direttamente riferibile al committente, e comporta per costui il riconoscimento dell'avvenuta esecuzione delle opere in essa descritte.
Sia di quelle originariamente previste in contratto, sia di quelle comunque realizzate che, ove non in via preventiva, sono comunque da intendersi in tal modo autorizzate in ratifica dal committente.
In presenza di varianti, il prezzo non è più “fisso ed invariabile”, come previsto dall'art.7 del contratto, risultando al contrario soggetto alla previsione generale dell'art.3) -non più derogata dall'art 7), secondo cui “l'appalto si intende affidato e accettato a misura con le quantità che saranno computate in contraddittorio con la Direzione Lavori ed applicando i costi previsti dal
AR Regionale”.
Il computo in contraddittorio con la Direzione Lavori ha condotto alla determinazione delle quantità
e dei valori esposti nella contabilità finale, che sono stati controllati e validati dall'autorità preposta, che in base a tali dati ha elargito il contributo.
Si tratta di dati che, pertanto, il committente non può più contestare nei confronti dell'impresa creditrice.
Neppure nella parte relativa alle modalità di computo del prezzo, risultando ogni variazione rispetto ai patti originari superata dall'accordo a valle.
3) L'opponente, in secondo luogo, sostiene di dovere meno, per la presenza di vizi nell'opera, documentati dal proprio CTP ed ex adverso riconosciuti.
Il riconoscimento a cui tale parte intende riferirsi, però, è costituito da una comunicazione in cui, alla richiesta di eliminazione di “vizi, difetti e difformità descritte nel verbale di consegna” si dà atto che per porre ad essi rimedio “l'appaltatore è già intervenuto in tre distinte occasioni, per venire incontro alle esigenze del committente, eseguendo puntualmente quanto richiesto”.
All'affermazione di essere puntualmente intervenuta in ripristino, ripresa nella comparsa di costituzione della convenuta, l'opponente non ha replicato nelle sue successive difese, sicché la circostanza va ritenuta incontestata ex art.115 cpc.
Quanto ai vizi segnalati dal suo CTP: quelli sub nn°1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 16 sono per loro natura palesi, e quindi non coperti da garanzia, una volta accettata l'opera, come è pacificamente avvenuto nella specie;
quello sub n°2 non è visibile nelle foto allegate;
quelli sub nn°4 e 7, non è certo che siano imputabili al costruttore;
quelli sub nn°6 e 15 non sono documentati, soltanto allegati;
quello sub n°10, non è certo che sia vizio occulto sopravvenuto, piuttosto che vizio palese.
Atteso ciò, la domanda di garanzia può respingersi, senza necessità di approfondimenti istruttori.
4) L'opponente, poi, contrappone alla convenuta un proprio controcredito da rimborso dei costi per consumi idrici ed elettrici in cantiere, in contratto previsti a carico dell'appaltatrice (art.5 co.2 lettera beta).
È circostanza non contestata che l'impresa abbia utilizzato, per tutta la durata del cantiere, le utenze intestate alla proprietà, non avendo mai provveduto ai relativi allacciamenti. L'opponente ha documentato di aver sostenuto in vece dell'appaltatore, nel periodo, costi per
€.3.714,02.
La replica di controparte (“La somma indicata è palesemente sproporzionata avendo utilizzato
l'acqua e l'energia elettrica del committente solo alcune specifiche lavorazioni”) non costituisce contestazione specifica.
All'opponente va pertanto riconosciuto il credito, nella misura indicata.
5) L'opponente, infine, contrappone alla convenuta un proprio controcredito risarcitorio per rimborso dei canoni di locazione medio-tempore sostenuti, pari ad €.4.800, in quanto l'anticipata comunicazione di fine lavori gli avrebbe impedito la possibilità di percepire il Contributo di
Autonoma Sistemazione (c.detto CAS), previsto dall' ordinanza commissariale del Presidente della
Regione LI Romagna n° 24/2012.
5.1) L'assunto è infondato.
Sia perché il committente ha sottoscritto personalmente la comunicazione di fine lavori, in cui si dà atto che gli stessi risultano effettivamente terminati in data 22 maggio 2018.
Sia, soprattutto, perché l'accesso al contributo era possibile per l'opponente dal marzo 2018, in cui ha locato altro immobile abitativo. Ove l'avesse richiesto ed ottenuto, potrebbe in teoria lamentarsi dell'anticipo della comunicazione di fine lavori rispetto alla concreta possibilità di rientro nell'abitazione (perché, secondo l'art.7 dell'allegato 1 all'Ordinanza Commissariale n. 64 del 6 giugno 2013, “il contributo spetta sino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti o dimoranti alla data degli eventi sismici”). Poiché ciò non è stato, la mancata percezione del contributo va imputata in via esclusiva all'opponente.
6) In tal modo accertati i contrapposti crediti di opponente ed opposta, occorre disporne la compensazione. Si tratta, infatti, di crediti discendenti dal medesimo rapporto, per cui opera la c.detta “compensazione impropria” od “atecnica”, che impone al giudice di procedere ad un unitario
“accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” -ex multis, Cass. n°4825 del 2019, anche d'ufficio -ex multis Cass. n°12302 del
2016, perché la compensazione impropria rende “inapplicabili le ..norme processuali che pongono preclusioni o decadenze” -Cass. n°19798 del 2018- e non “necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” -Cass.n°4825/19 cit.).
7) Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art.96 cpc.
8) Ne consegue che fra tali parti le pronunce da rendersi sono:
a) la revoca del decreto ingiuntivo;
b) la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della convenuta, della complessiva somma di €.16.286,48 (€.20.000,50- €.3.714,02), oltre agli interessi dalla scadenza della fattura sino all'effettivo saldo, determinati come per legge nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs
231/2002.
9) Fra tali parti, le suddette pronunce determinano una situazione di reciproca soccombenza, tale da giustificare una parziale compensazione delle spese di lite, nel quadro di una condanna in favore della convenuta, quale parte largamente vittoriosa.
La compensazione si opera lasciando a carico della convenuta le spese del procedimento monitorio.
Per il resto, si condanna l'opponente al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -dimezzati per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22, in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, tenuto conto della somma oggetto di condanna.
B) Nei rapporti fra ed Parte_1 Controparte_2 CP_4
1) L'attore svolge domande risarcitorie, nonchè di manleva, nei confronti di che Controparte_2 di seguito partitamente si scrutinano.
2) La domanda di rimborso dei canoni di locazione medio-tempore sostenuti, pari ad €.4.800, proposta direttamente anche nei confronti del terzo chiamato, va rigettata per le ragioni già esposte al punto 4) del precedente capo A).
3) E' poi chiesto il risarcimento del danno che sarebbe all'attore derivato dalla scelta di CP_2
quale suo tecnico incaricato, di modificare la classe di danno subito dall'immobile,
[...] riducendolo da un livello E ad un livello B/C e determinando così l'erogazione di un contributo non sufficiente all' effettivo costo di ripristino dell'immobile. ha però esaustivamente documentato: Controparte_2
-di aver originariamente presentato, nell'interesse di e di sua moglie Parte_1 [...]
la richiesta di contributo per l'intera unità immobiliare secondo l'originaria classificazione Pt_4 unitaria E;
-che tale richiesta è stata però rigettata dal Comune, che ha ritenuto non confermabile la classificazione E per l'intero edificio, diviso in due unità strutturali, di cui una soltanto da demolire e ricostruire;
-di aver allora ripresentato, nell' interesse dei predetti, due distinte richieste di contributo: una per l'unità strutturale maggiormente danneggiata da demolire e ricostruire (porzione nord–est retro dell'edificio), mantenuta in classe E;
l'altra, per l'unità da ristrutturare con miglioramento sismico, previa sua riclassificazione B/C, oggetto di causa;
-che le richieste sono state entrambe accolte.
Il fatto storico documentato rende plausibile l'esatto adempimento del professionista.
L'assenza di specifiche repliche a tali difese lo rende processualmente certo.
La domanda non merita pertanto accoglimento.
4) Resta la richiesta di manleva nel caso -come visto, qui ricorrente- di condanna di
[...] al pagamento di qualsiasi somma a favore di in relazione ai Parte_1 Controparte_1 lavori di cui è causa...per le ragioni esposte in narrativa di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”.
Necessita, pertanto, un controllo sull'operato del professionista in costanza di rapporto, con riguardo ai fatti ex avderso allegati come inadempimento (all'incarico professionale, od al mandato).
4.1) Fra tali fatti, la circostanza che il DL avrebbe in tesi autorizzato varianti non concordate con la proprietà, determinando in tal modo la nascita del debito non coperto da contributo pubblico, non giustifica l'accoglimento della domanda, poiché a tal debito si contrappone l'incremento di valore derivato all'immobile di proprietà dell'attore per effetto di tali varianti che, in assenza di ulteriori elementi di giudizio, va presunto di valore equivalente;
sicché non è dato nella specie neppure discorrere di danno risarcibile, ovvero di pagamento indebito, che possa giustificare la manleva.
4.2) La manleva ha invece teorico fondamento in relazione alla domanda volta ad accertare e dichiarare che i prezzi applicati da sono difformi per la maggior somma di Controparte_1
Euro 8.975,00 come descritto in narrativa di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da quanto previsto dal Prezziario della Regione LI Romagna richiamato nel contratto di appalto e, conseguentemente, rideterminare l'importo preteso dall'appaltatrice, in applicazione di questo.
Si tratta di domanda rigettata nei confronti della convenuta, contro cui era rivolta.
E' proprio tale rigetto che in astratto legittima, in parte qua, la richiesta di rivalsa.
Se da un lato, infatti, l'aver predisposto la contabilità finale in contraddittorio con l'impresa quale rappresentante del committente osta a che eventuali errori del DL possano rilevare nei rapporti fra committente ed impresa, l'aver in essa applicato prezzari difformi da quelli pattuiti dalle parti in contratto rappresenta una condotta negligente del rappresentante -perché costui ha l'obbligo di informarsi del contenuto dei patti direttamente intercorsi fra le parti, rilevanti per l'esecuzione del mandato- di cui deve in teoria rispondere nei confronti del rappresentato.
Soltanto che nel doc.7 di parte attrice, richiamato ad esclusivo fondamento della propria difesa, le riduzioni esposte voce per voce, a partire dalla seconda, costituiscono la differenza fra il computo estimativo iniziale ed il computo consuntivo finale. Riguardano, cioè, le quantità, non i prezzi applicati.
Soltanto la prima voce è riferita all'applicazione di prezziario diverso, ed in tesi genera una differenza di €.494,16.
Il terzo chiamato ha però replicato che trattasi di una delle voci non disciplinate dal AR
Regionale, senza ricevere sul punto smentita.
4.3) Ne consegue il rigetto anche della domanda di manleva.
4.4) In definitiva, si rigetta ogni domanda proposta dall'attore nei confronti del terzo chiamato.
5) La domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti del proprio assicuratore rimane assorbita in tale rigetto.
6) Rammentato che le spese sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto vanno poste a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (così, ex multis, Cass.
n°12235/03); si condanna al rimborso delle spese sostenute per il presente Parte_1 giudizio dal e da , nella misura per ciascuno liquidata in Controparte_2 Controparte_4 dispositivo, con applicazione degli stessi valori esposti al precedente punto A9).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
A) Fra ed Parte_1 Controparte_1
1) REVOCA il decreto ingiuntivo.
2) CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di €.16.286,48, maggiorata degli interessi dalla scadenza della fattura sino all'effettivo saldo, determinati nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs 231/2002.
3) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da per il Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi €.
4.300 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
B) ed Parte_5 Controparte_2 CP_4
1) RIGETTA ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
2) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da e da Parte_1 Controparte_2
per il presente giudizio, che liquida per ciascuna parte in complessivi Controparte_4
€.
4.300 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
CH AR