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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6863 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 01/10/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1766/2025 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
01.10.2000, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Torre del Greco
[...]
(Na) alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a, presso lo studio dell'avv. Emanuele Improta, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dal funzionario CP_1
dell'ente dott.ssa Covino Eliana con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di frequenza CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe indicate, nella spiegata qualità, hanno convenuto in giudizio l ex art. 442 bis c.p.c., deducendo che, a seguito di domanda CP_1
amministrativa, il loro figlio minore veniva riconosciuto “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 ) - C.F._1
indennità di frequenza” con decorrenza dal 06.06.2024, come da verbale allegato definito CP_1
in data 05.09.2024; che, pertanto, in data 07.09.2024, avevano inoltrato all modello c.d. CP_1
“AP70” ai fini dell'accertamento dei requisiti socio-economici per la percezione dell'indennità di frequenza;
che l seppur decorsi i prescritti termini di legge, non aveva ancora erogato CP_1
la prestazione richiesta.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di frequenza a decorrere da Ottobre
2024, e di conseguenza dichiarare che per il periodo da Ottobre 2024 a Giugno 2025 ha maturato l'importo complessivo pari ad €1.383,97, oltre all'importo dovuto per i ratei che matureranno in corso di causa, nonché alla maggior somma tra gli interessi legali e svalutazione monetaria ex art. 16 comma 6° L. 412/1991, decorrenti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amm.va del 07.09.2024.- Condannare per l'effetto l' al CP_1
pagamento nei confronti di parte ricorrente dell'importo complessivo di €1.383,97 oltre all'importo dovuto per i ratei che matureranno in corso di causa, nonché alla maggior somma tra gli interessi legali e svalutazione monetaria ex art. 16 comma 6° L. 412/1991, decorrenti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amm.va del 07.09.2024. -
Condannare, altresì, l' al pagamento di spese e compensi professionali del presente CP_1
giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e con aumento del compenso tabellare ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014 - con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”
Con memoria depositata il 06.03.2025 si costituiva in giudizio l eccependo che, in seguito CP_1 all'omessa trasmissione della documentazione necessaria per il pagamento dell'indennità di frequenza in favore del minore, l'Agenzia di Scampia aveva comunicato alle parti, in data CP_1
25.09.2024, “che non era stato possibile accogliere la domanda presentata in data 06.06.2024 per mancata assunzione di responsabilità firmata”; che la documentazione inoltrata risultava carente del modulo di assunzione di responsabilità e del documento di identità dell'altro genitore per cui non era addebitabile all alcun inadempimento. Pt_3
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso ed, in subordine, per la concessione di un rinvio per consentire alle parti ricorrenti la comunicazione dei dati necessari e la documentazione utile per il pagamento dell'indennità di frequenza in favore del minore
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il Tribunale osserva che:
Risulta pacifico, tra le parti, l'avvenuto pagamento, da parte dell dei ratei di indennità di CP_1
frequenza, in data 01/07/2025 e, pertanto, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtua le, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.705,60 CP_1
(comprensivi dell'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14) oltre IVA se dovuta, CPA
e rimborso spese forfettario, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, così deciso in data 01/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 01/10/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1766/2025 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
01.10.2000, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Torre del Greco
[...]
(Na) alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a, presso lo studio dell'avv. Emanuele Improta, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dal funzionario CP_1
dell'ente dott.ssa Covino Eliana con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di frequenza CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe indicate, nella spiegata qualità, hanno convenuto in giudizio l ex art. 442 bis c.p.c., deducendo che, a seguito di domanda CP_1
amministrativa, il loro figlio minore veniva riconosciuto “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 ) - C.F._1
indennità di frequenza” con decorrenza dal 06.06.2024, come da verbale allegato definito CP_1
in data 05.09.2024; che, pertanto, in data 07.09.2024, avevano inoltrato all modello c.d. CP_1
“AP70” ai fini dell'accertamento dei requisiti socio-economici per la percezione dell'indennità di frequenza;
che l seppur decorsi i prescritti termini di legge, non aveva ancora erogato CP_1
la prestazione richiesta.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di frequenza a decorrere da Ottobre
2024, e di conseguenza dichiarare che per il periodo da Ottobre 2024 a Giugno 2025 ha maturato l'importo complessivo pari ad €1.383,97, oltre all'importo dovuto per i ratei che matureranno in corso di causa, nonché alla maggior somma tra gli interessi legali e svalutazione monetaria ex art. 16 comma 6° L. 412/1991, decorrenti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amm.va del 07.09.2024.- Condannare per l'effetto l' al CP_1
pagamento nei confronti di parte ricorrente dell'importo complessivo di €1.383,97 oltre all'importo dovuto per i ratei che matureranno in corso di causa, nonché alla maggior somma tra gli interessi legali e svalutazione monetaria ex art. 16 comma 6° L. 412/1991, decorrenti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amm.va del 07.09.2024. -
Condannare, altresì, l' al pagamento di spese e compensi professionali del presente CP_1
giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e con aumento del compenso tabellare ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014 - con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”
Con memoria depositata il 06.03.2025 si costituiva in giudizio l eccependo che, in seguito CP_1 all'omessa trasmissione della documentazione necessaria per il pagamento dell'indennità di frequenza in favore del minore, l'Agenzia di Scampia aveva comunicato alle parti, in data CP_1
25.09.2024, “che non era stato possibile accogliere la domanda presentata in data 06.06.2024 per mancata assunzione di responsabilità firmata”; che la documentazione inoltrata risultava carente del modulo di assunzione di responsabilità e del documento di identità dell'altro genitore per cui non era addebitabile all alcun inadempimento. Pt_3
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso ed, in subordine, per la concessione di un rinvio per consentire alle parti ricorrenti la comunicazione dei dati necessari e la documentazione utile per il pagamento dell'indennità di frequenza in favore del minore
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il Tribunale osserva che:
Risulta pacifico, tra le parti, l'avvenuto pagamento, da parte dell dei ratei di indennità di CP_1
frequenza, in data 01/07/2025 e, pertanto, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della soccombenza virtua le, vanno poste a carico dell' che ha dato adito al giudizio che ne occupa, avendo provveduto al CP_1
pagamento dei ratei solo dopo la notifica del ricorso e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.705,60 CP_1
(comprensivi dell'aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14) oltre IVA se dovuta, CPA
e rimborso spese forfettario, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, così deciso in data 01/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario