Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3580/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIOSSI Parte_1 C.F._1
CRISTINA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CASELGRANDI FULVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 6.10.2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 2204/2021 del 13/10/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. - Affidamento e collocazione della prole
1.1.
Il figlio minore (nato il [...]) è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
presso la madre. Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che entro la data del 30.09.2024 la SI.ra trasferirà la propria residenza unitamente a quella del minore, in Via Corassori n. CP_1
33/2 San Prospero (MO).
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709-ter c.p.c., i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, alla sua educazione ed alla sua salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei 2 genitori eserciterà in uguale misura la responsabilità genitoriale sul figlio ed entrambi saranno pertanto corresponsabili della sua salute, della sua educazione, delle sua cura e custodia, nonché del suo futuro andamento scolastico.
Le decisioni che attengono l'ordinaria amministrazione saranno assunte in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, avrà con sé la prole.
3. - Tempi e modalità di frequentazione.
Il padre terrà presso di sé secondo le seguenti modalità: Per_1
a) infrasettimanalmente e nei week-end, secondo la seguente alternanza bisettimanale, con ripetizione del modulo:
I) nella prima settimana il martedì ed il giovedì (compreso il pernottamento) e nel weekend dal sabato al lunedì mattina;
II) nella seconda settimana il martedì ed il giovedì compresi i pernottamenti;
b) per le vacanze natalizie e di Capodanno:
- cinque giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale (dal 23 al
27/12) ed il Capodanno (dal 30/12 al 3/1); c) per le vacanze pasquali:
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
pagina 2 di 6 d) per le vacanze estive:
- venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo il diritto di scelta, da esercitarsi sempre entro il 30 aprile di ogni anno, spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi luogo ed indirizzo nel quale trascorreranno le vacanze con il figlio minore.
In ogni caso saranno sempre fatti salvi diversi accordi che siano volti alla miglior gestione del figlio anche rispetto agli impegni lavorativi dei genitori ed agli impegni scolastici ed amicali del minore.
4. - Casa familiare
4.1 La casa coniugale, sita in Sorbara, via del Lambrusco n. 238, di proprietà del sig. Parte_1
attualmente assegnata alla sig.ra in forza del provvedimento di separazione omologato CP_1
predetto, verrà rilasciata libera e riconsegnata nella disponibilità del SI. entro il 15 Parte_1
settembre 2024.
In relazione alla riconsegna dell'immobile predetto le parti si danno atto di averlo visionato in contraddittorio e che lo stesso viene e verrà riconsegnato nello stato in cui esso si trova. La SI.ra lascerà, al momento della liberazione dell'immobile, nella disponibilità del SI. CP_1
che l'accetta, il mobilio delle camera, della camera piccola e il mobile del bagno. il SI. Parte_1
dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia espressamente, a qualunque domanda, Parte_1
anche di tipo risarcitorio in merito allo stesso immobile ed ai mobili ivi collocati.
5. - Mantenimento della prole
5.1. In ragione del fatto che:
- i coniugi hanno redditi paritari,
- il calendario di frequentazione con il figlio è attestato su una sostanziale paritemporalità.
I genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio quando lo avranno presso di sé, provvedendo altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese di vestiario e di svago di
, previo accordo sull'ammontare della spesa da sostenersi e per una somma massima Per_1
complessiva di euro 300,00 mensili.
Le parti concordano che saranno suddivise al 50% anche le spese relative ad eventi particolari, quali ad esempio feste di compleanno e/o celebrazioni, previo accordo sull'ammontare della spesa.
La sig.ra avrà diritto a percepire per l'intero l'Assegno unico universale, ed i bonus per la CP_1
prole di volta in volta offerti dallo stato, e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso ed in continuità con quanto già avvenuto sinora;
ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora espressamente rinunciata e rimossa da parte del sig. le parti dichiarano di essere Parte_1
pagina 3 di 6 integralmente e reciprocamente soddisfatte in relazione al percepimento dei ratei pregressi del predetto assegno unico universale.
5.2.Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, riguardanti la salute, la cura,
l'educazione e l'istruzione dello stesso, saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico curante;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo con la precisazione che tali spese così come le spese di custodia (baby sitter) saranno sostenute da entrambi i genitori qualora siano necessitate da esigenze lavorative del genitore nel periodo di permanenza della prole presso di lui, purché l'altro genitore preventivamente informato con congruo anticipo non offra tempestive alternative, anche per il tramite della rete parentale di riferimento;
c) spese per il conseguimento della patente anche per il motociclo;
d) assicurazione e bollo del mezzo di trasporto che i genitori avranno di comune accordo acquistato al figlio;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) con la precisazione di cui al precedente punto E) lettera b); c) spese per acquisto cellulare e ricariche telefoniche relative ai minori;
d) viaggi e vacanze che il minore trascorrerà da solo mentre quelli che effettuerà con ciascun genitore o il rispettivo ramo parentale rimarranno a carico di quest'ultimo; e) paghetta mensile.
pagina 4 di 6 Resta inteso che, anche ai fini della contribuzione per quota, qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema che si renda necessaria per la prole, dovrà essere previamente concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute.
Le dette spese potranno essere pagate o per anticipazione diretta pro quota ovvero per rimborso al genitore che le avrà anticipate.
In quest'ultimo caso, per quanto attiene al rimborso delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso e/o quelle che siano state immediatamente concordate queste saranno rimborsate nel termine di otto giorni dall'invio a mezzo email dei giustificativi di spesa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta che ne garantisca la ricezione (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa di talché le spese saranno rimborsate entro 8 giorni dal successivo invio a mezzo mail dei giustificativi di spesa
6.- Altre pattuizioni
6.1 I ricorrenti dichiarano che le spese legali relative al presente procedimento nonché a quelle relative ad ogni altro accordo inerente la regolamentazione della crisi coniugale saranno tra gli stessi interamente compensate per cui ciascuno di essi pagherà il proprio difensore mentre le spese borsuali verranno ripartite al 50%.
6.2 Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
6.3 Le parti dichiarano di avere con quanto sopra convenuto, risolto e definito interamente i rapporti economico-patrimoniali tra di essi intercorrenti, ed espressamente danno atto e dichiarano di non aver pertanto nulla più a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nelle presenti condizioni di divorzio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi del figlio minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ER (MO) il 05/12/2011 fra nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
VU EL RI (MO) il 16/12/1983 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ER (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 3 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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