TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8791 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16455/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. n. 4522/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli il 23/01/2023 e pubblicata il
24/01/2023”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VALENTI CRISTIAN, C.F._1
presso cui è elettivamente domiciliata, con p.e.c. come Email_1
da procura in atti;
E quale successore della già Controparte_1 [...]
in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_2 [...]
e , P. IVA , rappresentata e difesa CP_3 Controparte_4 P.IVA_1
dall'Avv. TAGLIALATELA GIUSEPPE, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_5
residente alla Contrada Eremita n. 1, contumace. C.F._2 appellati.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui Parte_1
il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi il 19/04/2019, in Napoli alla Via Oreste Salomone, allorquando, il motociclo attoreo “veniva colliso dall'auto tipo Lancia Y tg. EA
366 NW, di proprietà della sig.ra ed assicurato per la Controparte_5 [...]
con la con polizza in corso CP_6 Controparte_7
di validità”.
L'attore, in primo grado, concludeva chiedendo di:
“A) Ritenersi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto
Lancia Y tg. EA 366 NW, di proprietà della sig.ra , in ordine Controparte_5
alla produzione del sinistro de quo;
B) Conseguentemente, condannarsi in solido la sig.ra , ai Controparte_5
sensi e per gli effetti degli artt. 2043-2054 c.c., e la Controparte_7
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, ai sensi e per
[...]
gli effetti dell'art. 148 del nuovo Codice delle Ass.ni e del D.P.R. 254 del
18/07/2006, al risarcimento di tutti i danni subiti dal motociclo Kymco People
GT 300cc. tg. EP 76770, di proprietà della sig.ra , che sin Parte_1
d'ora si quantificano complessivamente in €. 950,00= oltre IVA. Il tutto oltre agli interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo, interessi moratori sulla somma annualmente rivalutata, interessi compensativi dalla proposizione della domanda a tutt'oggi, svalutazione monetaria e sosta tecnica di gg. 4 pari a €. 103,29=, dovuti a titolo di mancato godimento del proprio bene e, comunque, nei limiti della competenza per valore del Giudice di €. 1.032,00= (dichiarazione resa ai fini del versamento del contributo unificato)”.
È rimasta contumace sebbene esattamente citata. Controparte_5
Si costituiva la che impugnava la domanda in Controparte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Celebrata la prima udienza di comparizione ed assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti, il primo giudice rimetteva la causa in decisione, pronunciandosi per il rigetto della domanda attorea.
Avverso tale decisione ha reagito lamentando Parte_1
l'erronea valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze probatorie, contestando in particolar modo la violazione, da parte di questi, del principio di cui all'art. 2697 c.c.
Anche in questo grado di giudizio è rimasta contumace Controparte_5
sebbene esattamente citata.
Si è costituita la già che Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
L'appello è inammissibile per i motivi che seguono.
Va subito osservato che al tempo dell'instaurazione del giudizio di primo grado, introdotto con la notifica dell'atto di citazione del 10/11/2020 al responsabile civile e dell'1/12/2020 alla compagnia di assicurazione, il testo dell'art. 113 c.p.c., ratione temporis applicabile al caso di specie, disponeva al comma 2: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".
Dunque, prima della modifica introdotta dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, entrata in vigore dal 31 ottobre 2021, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, si veda Cass.
3715/2015).
Conseguentemente, il regime di impugnazione previsto dal novellato art. 339,
3° comma, c. p. c. si applica alle sentenze che il giudice di pace ha pronunciato oppure che avrebbe dovuto pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113,
2° comma, c. p. c., sulla base di una valutazione che tiene conto dell'astratto criterio decisorio previsto dal Legislatore (nella norma da ultimo menzionata, per l'appunto) e non del criterio decisorio in concreto utilizzato dal giudice onorario.
Nel caso di specie, poiché la somma risarcitoria richiesta dall'attore in primo grado è inferiore all'importo di euro 1.100,00 (invero, la parte attrice ha quantificato il valore del risarcimento nei limiti di € 1.032,00), la sentenza impugnata deve considerarsi pronunciata secondo equità e, quindi, trova applicazione il comma 3 dell'art. 339 del codice di rito, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Ciò posto, va precisato che il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati.
L'appellante, infatti, non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità.
Ciò soprattutto, in considerazione di quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un "error in iudicando" (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
5287/2012).
Sul punto, è pure bene osservare che, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma.
Il che significa che per realizzare la violazione, il giudice, deve avere giudicato contraddicendo espressamente o implicitamente la regola di cui all'art. 115
c.p.c., cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto tale potere officioso, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune circostanze piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. Cass. S.U. 16598/2016).
Mentre per quanto attiene alla violazione dei principi informatori della materia, questi, non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (così, Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha dedotto quale unico motivo di gravame la violazione dell'art. 2967 c.c., per avere il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale resa in quel giudizio.
Dunque, tale doglianza non può superare i limiti di ammissibilità posti dall'art. 339, comma 3, cpc, in quanto l'appellante ha omesso di individuare specificamente (secondo il criterio di cui si è detto, imposto dall'art. 342 cpc) i principi informatori o regolatori ovvero le norme processuali, costituzionali o comunitarie, la cui inosservanza legittima la proposizione del c.d. “appello limitato”.
Piuttosto, la lettura dell'appello induce a ritenere che lo stesso sia stato formulato sull'erroneo presupposto che la sentenza risulti pronunciata secondo diritto e, pertanto, non può ritenersi consentito – per i limiti ordinamentali di cui si è detto – che sia il giudice di secondo grado ad individuare d'ufficio la regola del giudizio d'equità rimasta inosservata, riconducendo le norme genericamente richiamate dall'appellante ad una delle categorie previste dall'art. 339, comma 2, cpc.
In definitiva, alla luce di quanto motivato, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado id giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Arena AN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara l'appello inammissibile;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 662,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 02.10.25
Il Giudice Dott.ssa Arena AN
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16455/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. n. 4522/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli il 23/01/2023 e pubblicata il
24/01/2023”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VALENTI CRISTIAN, C.F._1
presso cui è elettivamente domiciliata, con p.e.c. come Email_1
da procura in atti;
E quale successore della già Controparte_1 [...]
in persona dei suoi legali rappresentanti Controparte_2 [...]
e , P. IVA , rappresentata e difesa CP_3 Controparte_4 P.IVA_1
dall'Avv. TAGLIALATELA GIUSEPPE, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_5
residente alla Contrada Eremita n. 1, contumace. C.F._2 appellati.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui Parte_1
il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi il 19/04/2019, in Napoli alla Via Oreste Salomone, allorquando, il motociclo attoreo “veniva colliso dall'auto tipo Lancia Y tg. EA
366 NW, di proprietà della sig.ra ed assicurato per la Controparte_5 [...]
con la con polizza in corso CP_6 Controparte_7
di validità”.
L'attore, in primo grado, concludeva chiedendo di:
“A) Ritenersi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto
Lancia Y tg. EA 366 NW, di proprietà della sig.ra , in ordine Controparte_5
alla produzione del sinistro de quo;
B) Conseguentemente, condannarsi in solido la sig.ra , ai Controparte_5
sensi e per gli effetti degli artt. 2043-2054 c.c., e la Controparte_7
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, ai sensi e per
[...]
gli effetti dell'art. 148 del nuovo Codice delle Ass.ni e del D.P.R. 254 del
18/07/2006, al risarcimento di tutti i danni subiti dal motociclo Kymco People
GT 300cc. tg. EP 76770, di proprietà della sig.ra , che sin Parte_1
d'ora si quantificano complessivamente in €. 950,00= oltre IVA. Il tutto oltre agli interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo, interessi moratori sulla somma annualmente rivalutata, interessi compensativi dalla proposizione della domanda a tutt'oggi, svalutazione monetaria e sosta tecnica di gg. 4 pari a €. 103,29=, dovuti a titolo di mancato godimento del proprio bene e, comunque, nei limiti della competenza per valore del Giudice di €. 1.032,00= (dichiarazione resa ai fini del versamento del contributo unificato)”.
È rimasta contumace sebbene esattamente citata. Controparte_5
Si costituiva la che impugnava la domanda in Controparte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Celebrata la prima udienza di comparizione ed assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti, il primo giudice rimetteva la causa in decisione, pronunciandosi per il rigetto della domanda attorea.
Avverso tale decisione ha reagito lamentando Parte_1
l'erronea valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze probatorie, contestando in particolar modo la violazione, da parte di questi, del principio di cui all'art. 2697 c.c.
Anche in questo grado di giudizio è rimasta contumace Controparte_5
sebbene esattamente citata.
Si è costituita la già che Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
L'appello è inammissibile per i motivi che seguono.
Va subito osservato che al tempo dell'instaurazione del giudizio di primo grado, introdotto con la notifica dell'atto di citazione del 10/11/2020 al responsabile civile e dell'1/12/2020 alla compagnia di assicurazione, il testo dell'art. 113 c.p.c., ratione temporis applicabile al caso di specie, disponeva al comma 2: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".
Dunque, prima della modifica introdotta dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, entrata in vigore dal 31 ottobre 2021, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, si veda Cass.
3715/2015).
Conseguentemente, il regime di impugnazione previsto dal novellato art. 339,
3° comma, c. p. c. si applica alle sentenze che il giudice di pace ha pronunciato oppure che avrebbe dovuto pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113,
2° comma, c. p. c., sulla base di una valutazione che tiene conto dell'astratto criterio decisorio previsto dal Legislatore (nella norma da ultimo menzionata, per l'appunto) e non del criterio decisorio in concreto utilizzato dal giudice onorario.
Nel caso di specie, poiché la somma risarcitoria richiesta dall'attore in primo grado è inferiore all'importo di euro 1.100,00 (invero, la parte attrice ha quantificato il valore del risarcimento nei limiti di € 1.032,00), la sentenza impugnata deve considerarsi pronunciata secondo equità e, quindi, trova applicazione il comma 3 dell'art. 339 del codice di rito, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Ciò posto, va precisato che il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati.
L'appellante, infatti, non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità.
Ciò soprattutto, in considerazione di quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un "error in iudicando" (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
5287/2012).
Sul punto, è pure bene osservare che, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma.
Il che significa che per realizzare la violazione, il giudice, deve avere giudicato contraddicendo espressamente o implicitamente la regola di cui all'art. 115
c.p.c., cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto tale potere officioso, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune circostanze piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. Cass. S.U. 16598/2016).
Mentre per quanto attiene alla violazione dei principi informatori della materia, questi, non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (così, Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha dedotto quale unico motivo di gravame la violazione dell'art. 2967 c.c., per avere il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale resa in quel giudizio.
Dunque, tale doglianza non può superare i limiti di ammissibilità posti dall'art. 339, comma 3, cpc, in quanto l'appellante ha omesso di individuare specificamente (secondo il criterio di cui si è detto, imposto dall'art. 342 cpc) i principi informatori o regolatori ovvero le norme processuali, costituzionali o comunitarie, la cui inosservanza legittima la proposizione del c.d. “appello limitato”.
Piuttosto, la lettura dell'appello induce a ritenere che lo stesso sia stato formulato sull'erroneo presupposto che la sentenza risulti pronunciata secondo diritto e, pertanto, non può ritenersi consentito – per i limiti ordinamentali di cui si è detto – che sia il giudice di secondo grado ad individuare d'ufficio la regola del giudizio d'equità rimasta inosservata, riconducendo le norme genericamente richiamate dall'appellante ad una delle categorie previste dall'art. 339, comma 2, cpc.
In definitiva, alla luce di quanto motivato, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado id giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Arena AN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara l'appello inammissibile;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 662,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 02.10.25
Il Giudice Dott.ssa Arena AN