TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa GI OR all'esito dell'udienza del giorno 04/11/2025, ha pronunciato e pubblicato ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. mediante deposito telematico la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 851/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Parte_1 C.F._1
Genovese, elettivamente domiciliata in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino n. 39, presso lo studio del difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. titolare della ditta “Giro Service Controparte_1 C.F._2
BR di EL IA AT (P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Antonio P.IVA_1
Mondino, elettivamente domiciliato in Trapani, Via Rieti n. 46, presso lo studio del difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 03 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio in riassunzione , nella Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8 qualità di titolare della ditta “Giro Service BR di EL IA AT, per ivi sentire accertare e dichiarare che l'attrice, stante i danni occorsi, ha diritto ad ottenere un risarcimento di ammontare pari ad € 4.500,00 oltre IVA o la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare , titolare della ditta “Giro Service BR di EL Controparte_1
IA AT a corrisponderle la predetta somma;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Costituitosi, , nella qualità di titolare della ditta “Giro Service BR di Controparte_1
EL IA AT, ha contestato le domande di parte attrice e, preliminarmente, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata in violazione dell'art. 2226 c.c. per decadenza dalla denuncia di difformità dell'opera o della presenza dei vizi al prestatore d'opera; accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata in violazione dell'art. 2226 c.c. per prescrizione dell'azione stante che essa veniva espletata decorso l'anno dalla consegna;
accertare e dichiarare la violazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Trapani in favore del Giudice di Pace di Trapani, stante che l'attrice ha limitato il valore della domanda a detto giudice;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di danni ascrivibili all'opera realizzata dall'odierno convenuto, con qualsivoglia statuizione e, per l'effetto, rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi anche della presente fase processuale.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione a cui le parti erano state inviate ex officio per favorire un accordo transattivo; concessi i chiesti termini ex art 183, comma 6 cpc, poiché la causa era stata incoata prima della c.d. “Riforma Cartabia”; effettuata una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata da parte attrice ma non accettata dalla parte convenuta;
il processo è stato istruito con prove documentali e prove orali;
sono state precisate le conclusioni come sopra riportato;
sono stati concessi i termini per eventuali note conclusive;
i procuratori delle parti hanno discusso la causa che è stata poi posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che la vicenda in esame ha origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata da contro l'odierno convenuto che aveva ottenuto il detto Parte_1 titolo dal Giudice di pace di Trapani per il pagamento del lavoro effettuato per la realizzazione di una scala in ferro installata presso un immobile di parte attrice su commissione di quest'ultima.
L'attrice nella detta opposizione rappresentava che le somme ingiunte non erano dovute per inadempimento del convenuto poiché la scala in ferro non era stata realizzata a regola d'arte, era incompleta e presentava dei vizi;
l'attrice, quindi, lamentava di avere subito danni e, pertanto, aveva pagina 2 di 8 spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto per ottenere il risarcimento.
Il convenuto opposto costituitosi nel giudizio avanti al Giudice di Pace, preliminarmente, aveva sollevato eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito riguardo la domanda riconvenzionale e aveva eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto e, nel merito, aveva contestato in fatto e in diritto le pretese di parte opponente.
Il Giudice di pace, espletata una CTU, emetteva la sentenza n. 222/2023 dei 21/01-17/03/2023, in atti, con la quale ha accolto l'opposizione riguardo le somme ingiunte e ha dichiarato la propria incompetenza per valore per la domanda riconvenzionale, onerando le parti di riassumere la controversia davanti al Tribunale competente per valore nei termini di rito (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto introduttivo di parte attrice).
Avverso detta sentenza la parte convenuta opposta, , soccombente, ha Controparte_1 proposto appello avanti il Tribunale ove ha resistito la parte opponente.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice dell'Appello, con la sentenza n. 683/2025 emessa il 21/10/2025 ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del Giudice di Pace.
Conseguentemente, tutte le questioni che sono state sollevate, esaminate e decise dal Giudice di
Pace e poi confermate con il rigetto dell'appello, devono considerarsi definite e sono precluse all'esame in questo giudizio.
Passando ad esaminare la questione nel merito di questo giudizio osserva il Tribunale che residua soltanto di effettuare il vaglio sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice in riassunzione comunque, sempre contestata dal convenuto. Parte_1
Il Giudice di Pace era stato, allora, adito necessariamente quale giudice funzionalmente competente per conoscere e statuire sull'opposizione al decreto ingiuntivo impugnato poiché emesso dalla detta autorità e sulla quale opposizione lo stesso si è pronunciato.
Tuttavia, proposta domanda riconvenzionale, che si somma alla domanda principale, e superati i limiti di valore del giudice adito si è determinata la competenza per valore del giudice superiore
Infatti, a mente dell'art 36 c.p.c. “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore;
altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.
L'art. 34 cpc che disciplina i casi di “Accertamenti incidentali” e l'art. 35 che disciplina l'“Eccezione di compensazione” prevedono entrambi la rimessione delle parti al giudice competente.
pagina 3 di 8 Il giudice privo di competenza, quindi, deve disporre la remissione dell'intero processo al giudice inderogabilmente competente per la domanda riconvenzionale ma nel caso di specie per l'opposizione a decreto ingiuntivo era funzionalmente competente il Giudice di Pace e, pertanto, non avrebbe potuto essere rimessa al Tribunale l'intera causa.
Inoltre, nel caso di specie dalle verifiche effettuate nel detto giudizio di opposizione è risultato che il valore del risarcimento che su cui avrebbe dovuto anche pronunciarsi il Giudice di pace è stato accertato essere superiore alla competenza per valore del giudice adito, come stabilita dell'art. 7 c.p.c. nella formulazione vigente fino al 28/02/2023 e lo stesso ha ritenuto di non potere provvedere sulla relativa domanda riconvenzionale dell'opponente.
Pertanto, alla luce della sentenza emessa dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale in funzione di giudice di Appello e allo stato degli atti, il presente giudizio, come detto, ha come oggetto soltanto la domanda di risarcimento dei danni avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
, nella qualità di titolare della ditta “Giro Service BR di EL IA AT, in CP_1 conseguenza dell'esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione e posa in opera della scala in ferro.
A mente dell'art. 1655 c.c. “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
E l'art. 2222 c.c. stabilisce che “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
Quindi, sia il contratto di appalto che il contratto d'opera prevedono che, a fronte di un corrispettivo economico, venga realizzata un'opera o prestato un servizio in favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte dell'esecutore, con la differenza che l'appalto comporta un'organizzazione dei mezzi necessari mentre nel contratto d'opera si usa lavoro prevalentemente proprio;
per entrambi, appaltatore e prestatore d'opera, vige l'obbligo di compiere l'opera o il servizio nei termini e con la diligenza richiesta dalla natura dell'impegno e entrambi rispondono per le difformità e i vizi.
Infatti, ad entrambi i contratti si applicano i principi generali di cui all'art. 1176 c.c. che stabilisce che nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di pagina 4 di 8 famiglia.
E l'art. 1218 c.c. statuisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui si è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto istintivo costituito dall'esatto adempimento. (Cass. Civ. sez I n. 15659/
2011).
Per i contratti in esame, inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale” (Cass. civ. sent. 62/2018).
In punto di onere della prova chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Dunque, per quanto di residuo interesse nella presente causa, da quanto emerso in fase istruttoria, dai documenti prodotti in atti e dal resoconto del CTU, geom. , si evidenzia Persona_1 che il tecnico, dopo avere effettuato il sopralluogo ed i relativi accertamenti, ha accertato e descritto nella relazione datata 15/10/2022, le condizioni della scala oggetto del contratto di fornitura di opera e ha evidenziato che “recatomi sui luoghi oggetto di operazioni peritali, ho constatato la presenza di una scala realizzata in ferro volta al raggiungimento di un ambiente posto al primo piano soprastante un vano probabilmente nel futuro destinato a soggiorno. Dopo aver rilevato diversi particolari
pagina 5 di 8 costruttivi e confrontando gli stessi con gli elaborati progettuali si evincono alcune difformità di natura strutturale ovvero la presenza del cosciale con un ferro piatto pari a mm 20×40 diversamente dal progetto che prevedeva n. 2 ferri piatti di mm 120×20 rispetto ad una struttura caratterizzata da n.
2 cosciali metallici. Tuttavia tali modifiche potrebbero compromettere l'efficacia strutturale poiché non rispondendo alle caratteristiche della scala di progetto non viene garantita la stabilità della stessa. (…) (cfr. CTU pag. 3).
In merito, quindi, ai lamentati vizi di parte attrice il CTU ha affermato che “Da una attenta analisi della scala si apprezza un prossimo stato di conservazione della stessa. Detta scala, che come risultato finale doveva restituire un effetto del tipo “corten“, di fatto non ha raggiunto i requisiti prefissati. La scala, infatti, si presenta ad oggi ossidata in tutte le sue parti con sezioni dello strato di finitura estraibili con le sole mani e senza l'utilizzo di alcun attrezzo manuale o meccanico. Inoltre non
è possibile toccare il passamano senza sporcarsi le mani poiché la ruggine ha ormai completato il suo processo di trasformazione. A parere dello scrivente, evidentemente, non è stata applicato un prodotto passivante che avrebbe reagito elettro-chimicamente passivando il ferro, prevenendo la corrosione e bloccando l'evolversi dei fenomeni di degrado poiché tale prodotto si lega saldamente al metallo, lo incapsula creando una barriera anticarbonatazione che costituisce un efficace primer ma stante a quanto si evince nei luoghi tutto ciò non è avvenuto” (cfr. CTU pagg. 4 e 5).
Nel prosieguo degli accertamenti, il CTU ha verificato che “Analizzando tutte le fasi lavorative necessarie allo smaltimento dell'opera, fornitura e nuova collocazione oltre pitturazione si stimano dei lavori e forniture per un importo di circa € 7.500,00 oltre IVA al 22%. Conseguentemente a tutto ciò occorre precisare che tali problematiche possono far sì che l'unità abitativa venga ad essere carente dei presupposti di una regolare agibilità della stessa;
a tal proposito richiamo una parte delle attestazioni che vengono richieste nella redazione della S.C.A. (Segnalazione Certificata di Agibilità) ovvero “che in ogni unità immobiliare debba esserci la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.” (cfr. CTU pag. 5).
Dunque, dalle risultanze della CTU espletata nella precedente fase del giudizio, svoltasi tra le stesse parti e prodotta in atti, si evince che i costi necessari per l'eliminazione dei danni subiti dall'attrice e i lavori da eseguire per la loro eliminazione ossia almeno lo smaltimento e la sostituzione della scala ammontano alla complessiva somma di € 7.500,00 oltre IVA (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo dell'attrice).
pagina 6 di 8 Non vi sono motivi per i quali il Decidente debba discostarsi delle suesposte conclusioni del
CTU, che si condividono, considerato che il metodo logico della consulenza appare immune da vizi sul piano logico-giuridico e che non è affetto da errori materiali, che gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi ed avendo il CTU esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti (cfr.
Risposte alle osservazioni di parte attrice pag. 39 e Risposte alle osservazioni di parte convenuta pagg.
41-43).
Sul punto va osservato che a mente dell'art. 196 cpc “il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”, tuttavia, nel caso di specie si è tenuto conto della CTU già in atti e del fatto che l'utilizzazione della stessa ha soddisfatto l'esigenza e le ragioni di economia processuale e del contenimento dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione si è tenuto conto anche dei tempi necessari per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, che non possono risultare sprecati.
Dall'istruttoria espletata, dunque, risulta soddisfatto l'onere della prova posto in capo alla parte attrice di dimostrare la sussistenza degli specifici vizi dell'opera commissionata e realizzata da cui consegue l'obbligo del risarcimento dei danni subiti il cui accertamento è l'unico oggetto della presente causa.
Nessun altro e diverso danno risulta provato in capo all'attrice né avrebbe potuto essere ulteriormente provato con l'escussione dei testi indicati a prova contraria, non essendo state ammesse le prove dirette chieste dal convenuto poiché le circostanze articolate nei capitoli che i testi indicati erano chiamati a confermare non sono rilevanti e non sono conducenti per la presente decisione e consistono in espressioni di giudizio e valutazioni non ammissibili.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni e dell'importo quantificato dal CTU per eliminare i danni effettivamente provati non può che ritenersi che la relativa domanda di risarcimento formulata da parte attrice debba essere accolta e parte convenuta debba risarcire i danni subiti dall'attrice che si quantificano nella complessiva somma di € 7.500,00 oltre IVA se dovuta.
Tenuto conto del valore della causa, dell'esito della stessa, delle difese spiegate, dell'attività effettivamente espletata e del comportamento processuale delle parti, le spese di lite vanno poste in capo al convenuto e liquidate applicando i medi di tariffa ed i minimi per la fase istruttoria, solo documentale e per la fase decisionale, resa in forma semplificata, liquidati come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 coordinato con il D.M. 147/2022.
pagina 7 di 8 Nulla si deve disporre per le spese della CTU svoltasi nel procedimento avanti al Giudice di
Pace avendo già provveduto detto giudice alla liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- condanna , nella qualità di titolare della ditta “Giro Service BR di Controparte_1
EL IA AT, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
7.500,00, oltre IVA come per legge;
- condanna , nella qualità di titolare della ditta “Giro Service BR di Controparte_1
EL IA AT, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida nella complessiva somma di € 3.387,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese per gli esborsi;
- nulla per le spese di CTU svoltasi del precedente giudizio.
Così deciso in Trapani, con sentenza emessa ex 281 sexies ultimo comma c.p.c. e pubblicata tramite deposito telematico il giorno 25 novembre 2025.
Il Giudice
GI OR
pagina 8 di 8