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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. IE Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1428/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Prisco, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Toledo n. 56
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio CP_1
Renzulli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
Email_1
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti già segretario generale del proponeva Parte_1 CP_1 tempestivo appello avverso la sent. n. 4 del 2025 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da detto Comune (era stata riconosciuta una parziale estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione), lo condannava alla restituzione della somma percepita di euro 37.331,21, oltre interessi legali dal 15 giugno 2012 sino al saldo, indebitamente erogatigli in conseguenza dell'illegittima applicazione dell'art. 41, commi 4 e
5, del CCNL Area di contrattazione segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, attinenti al
”riallineamento” della retribuzione di posizione del Segretario Comunale a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, che doveva tener conto anche delle maggiorazioni riconosciute ai sensi del comma 4 del medesimo art. 41.
Censurava detta pronuncia, articolatamente esponendo sull'erronea interpretazione dell'art. 41, commi 4 e 5 del CCNL applicato, in particolare deducendo l'estraneità alla concreta fattispecie azionata del principio di diritto di cui alla Cass n. 1606 del 2022, atteso che dall'ispezione condotta dal Ministero dell'Economia, che aveva originato la vicenda per cui era causa, erano emerse criticità sulle retribuzione di posizione dei dirigenti, l'apposito fondo avendo considerato solo le posizioni dirigenziali coperte e non anche quelle previste in organico, ma non coperte, in ultima istanza non riuscendo a determinare l'esatto ammontare legittimo della retribuzione di posizione dei dirigenti.
Era pertanto onere del previamente determinare il surplus dell'indennità di posizione CP_1 assegnata ai dirigenti in servizio. Contr In altri termini, gli Ispettore del presupponendo che ai dirigenti fosse stata liquidata una retribuzione di posizione maggiorata, avevano conseguentemente ritenuto illegittimo anche il suo
“riallineamento”. Il Comune, tuttavia, non aveva rideterminato l'indennità spettante per i settori rimasti scoperti, secondo un procedimento matematico che richiedeva l'inserimento anche di dati discrezionali.
Lamentava, inoltre, che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla sua ulteriore eccezione di irripetibilità, ex art. 4, comma 3, de d.l. n. 16 del 2014, conv. in l. n. 68 del 2014, che imponeva agli
Enti Locali che non avessero rispettati i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di procedere al recupero degli importi erogati mediante meccanismi di graduale riassorbimento.
In via subordinata, chiedeva che la limitazione della condanna alla restituzione delle somme percepite agli anni 2004 e 2005, i soli in cui gli era stata attribuita la maggiorazione di cui all'art. 41, comma 4, nella misura del 50% di quella base, calcolata sulla retribuzione di posizione già oggetto di allineamento. Pertanto, soltanto in detto biennio gli veniva liquidata una retribuzione di
2 posizione maggiore rispetto a quella assegnata alla funzione dirigenziale più elevata. In tal caso, allora, l'applicazione del principio di cui alla Cass n. 1606/22 conduceva a riconoscere al CP_1
solo quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione in più rispetto a quella riconosciuta
[...] alla funzione dirigenziale più elevata, pari a euro 4.4,39,11 per l'anno 2004 e a euro 4.124,39 per il
2005.
Si doleva, infine, e in ogni caso, che la condanna alla restituzione fosse avvenuta al lordo anzichè al netto delle ritenute di legge.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'integrale rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado;
in subordine, chiedeva la parziale riforma della sentenza, limitando la determinazione della somma da restituire secondo i criteri indicati in premessa.
Si costituiva il che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello può essere accolto soltanto in funzione di una precisazione, il tutto nei termini che seguono.
La questione coinvolta nel presente procedimento attiene al tema dell'allineamento retributivo (c.d.
“galleggiamento”) introdotto per i segretari comunali e provinciali dall'art. 41, comma 5 del CCNL indicato in premessa per il quadriennio normativo 1998-2001 del 16 maggio 2001. Detto art. 41 assicura ai segretari comunali e provinciali un trattamento retributivo di particolare favore, equiparato a quello del personale dirigenziale o di più elevata posizione organizzativa, strutturando la retribuzione di posizione sulla base delle “funzioni attribuite” e delle “connesse responsabilità”, tenuto conto della “tipologia dell'ente” in cui opera il segretario. Infatti, tali principi, indicati nel comma 1, sono poi sviluppati nei commi successivi: il comma 3 individua tre livelli retributivi in relazione alla grandezza in termini di abitanti dell'ente locale di riferimento;
il comma 4 consente agli enti locali di corrispondere una maggiorazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi assegnati al segretario, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 del CCNL integrativo del 2003, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;
il comma 5 assicura ai segretari, attraverso il meccanismo dell'allineamento retributivo, una retribuzione di posizione non
“inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente.
Con l'art. 4, comma 26, della l. n. 183 del 2011, il legislatore è intervenuto disponendo che “il meccanismo dell'allineamento stipendiale… si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41”. La formulazione della norma era sufficientemente chiara, ma non altrettanto chiara era la sua natura: se norma di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, o norma innovativa con
3 effetti solo pro futuro. L'interventi nomofilattico della S.C. (a partire da Cass., , Sez. Lav., 6.3.2018
n. 5284 alla Cass. Sez. Lav., 19.1.2022 n. 1606 cit. nella sentenza impugnata), alle cui argomentazioni si rimanda, ha espressamente optato per la natura interpretativa, e quindi retroattiva, della norma.
La cit. Cass. n. 1606 testualmente poi afferma: “ … nella decisione innanzi richiamata (e nelle conformi n. 4619/2019 e n. 20997/2019) è stato affermato che, ai fini dell'applicazione della regola, ai sensi del C.C.N.L. 16 maggio 2001, ex art. 41, comma 5, del c.d. "riallineamento" della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del "riallineamento", sicché è aderente alla ratio della disposizione pattizia - da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale - che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva”.
Orbene, nella fattispecie al vaglio è indubbio che la maggiorazione del , nell'intero periodo Pt_1 oggetto di causa, sia stata calcolata dopo aver provveduto ad allineare la retribuzione a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevate dell'ente e, al riguardo, la determinazione degli Contr importi percepiti e non dovuti è stata operata dagli stessi ispettori del nel quadro sinottico della verifica ispettivo-contabile riportato, senza alcuna contestazione sul piano strettamente contabile, nelle stesso di appello, ove si dà atto dell'elaborazione di una tabella in cui vengono riepilogate le somme percepite a titolo di indennità di posizione e di maggiorazione dell'indennità di posizione, nonché quelle determinate in base alla interpretazione del contratto sostenuta dalla
[...]
e quelle minime previste dal contratto in Controparte_4 assenza del galleggiamento. Si dà altresì atto che gli importi riportati nella tabella precedente alla voce sono relativi alle somme da recuperare da parte dell'ente a seguito dell'interpretazione più restrittiva relativa al galleggiamento già fatta propria dall' . CP_5
Tale calcolo attiene dunque all'indebito cumulo percepito esattamente, e diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nei termini delineati dalla Rispetto ad esso è del tutto Parte_2 irrilevante la valutazione delle eventuali somme percepite indebitamente dai dirigenti a titolo di indennità di posizione così come la quantificazione dell'indennità spettante per i settori rimasti
4 scoperti, perché tali elementi non elidono il carattere indebito delle somme percepite, alla luce dell'art. 41 CCNL come interpretato dalla S.C., e tanto vale anche con riferimento anche al terzo motivo di appello, che in via subordinata punta ad un ridimensionamento temporale delle somme da Contr recuperare, invece puntualmente riportate dagli ispettori del nella tabella da essi elaborata.
Non può essere condiviso nemmeno il motivo di appello basato sull'art.4, comma 3, del d.l. n. 6 del
2014, come conv. in l. n. 68 del 2014.
La norma testualmente recita:
“Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.
Si tratta, come correttamente sostenuto nella memoria di costituzione della parte appellata, di una disposizione che riguarda l'errata costituzione dei fondi relativi alla contrattazione decentrata, laddove, nell'ipotesi in esame, viene in rilievo l'erronea percezione di compensi retributivi in forza di un'errata applicazione di una disposizione contrattuale.
Se anche si volesse configurare un'erronea costituzione del fondo per il salario accessorio per il finanziamento dell'indennità di posizione dei dirigenti, la “sanatoria” prevista dalla norma non inciderebbe sull'indebito percepito, che costituirebbe un effetto riflesso e indiretto di quella errata costituzione.
Va, invece, accolto, nei limiti che si vanno a specificare, l'ultimo motivo del gravame, basato sull'affermazione dell'obbligo di restituire l'indebito percepito al netto e non al lordo delle ritenute di legge.
Questa Corte rileva il costante indirizzo della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 4.11.2021 n.
31740) per il quale in caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Nel caso specie, la ricorrente parte datoriale ha posto a base della pretesa restitutoria azionata precisi conteggi, espressi dalla tabella degli Ispettori del MEF, sugli importi effettivamente percepiti e non
5 dovuti. A fronte di ciò vi è, sin dal primo grado, una pur generica contestazione da parte del lavoratore che gli importi posti come indebiti, oggetto di condanna, siano stati determinati al lordo e non al netto. La pubblica parte datoriale, d'altronde, a sua volta nulla deduce sul punto, per cui non si comprende se l'importo oggetto della condanna in restituzione di primo grado sia stato determinato al lordo o al netto delle ritenute di legge.
Sul punto reputa la Corte che possa operarsi una parziale, e marginale, riforma della sentenza impugnata, aggiungendo alla somma di euro 37.337,21 oggetto della condanna in primo grado, la precisazione che detto importo, se non già determinato al netto, va depurato delle eventuali ritenute di legge precedentemente applicate.
Alle considerazioni che precedono consegue il parziale accoglimento dell'appello, che per il resto va rigettato, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso precisato e riportato in dispositivo.
In considerazione della solo marginalissima riforma delle sentenza e dell'esito complessivo del giudizio, nonché per la peculiarità della vicenda azionata, oggetto di interventi nomofilattici chiarificatori successivi all'introduzione del giudizio di primo grado, reputa la Corte equo dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento, in favore del della Parte_1 CP_1 somma di euro 37.337,21, depurata di eventuali ritenute di legge, oltre interessi legali dal 15-6-2012 fino al saldo;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. IE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. IE Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1428/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Prisco, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Toledo n. 56
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio CP_1
Renzulli, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
Email_1
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti già segretario generale del proponeva Parte_1 CP_1 tempestivo appello avverso la sent. n. 4 del 2025 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da detto Comune (era stata riconosciuta una parziale estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione), lo condannava alla restituzione della somma percepita di euro 37.331,21, oltre interessi legali dal 15 giugno 2012 sino al saldo, indebitamente erogatigli in conseguenza dell'illegittima applicazione dell'art. 41, commi 4 e
5, del CCNL Area di contrattazione segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, attinenti al
”riallineamento” della retribuzione di posizione del Segretario Comunale a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, che doveva tener conto anche delle maggiorazioni riconosciute ai sensi del comma 4 del medesimo art. 41.
Censurava detta pronuncia, articolatamente esponendo sull'erronea interpretazione dell'art. 41, commi 4 e 5 del CCNL applicato, in particolare deducendo l'estraneità alla concreta fattispecie azionata del principio di diritto di cui alla Cass n. 1606 del 2022, atteso che dall'ispezione condotta dal Ministero dell'Economia, che aveva originato la vicenda per cui era causa, erano emerse criticità sulle retribuzione di posizione dei dirigenti, l'apposito fondo avendo considerato solo le posizioni dirigenziali coperte e non anche quelle previste in organico, ma non coperte, in ultima istanza non riuscendo a determinare l'esatto ammontare legittimo della retribuzione di posizione dei dirigenti.
Era pertanto onere del previamente determinare il surplus dell'indennità di posizione CP_1 assegnata ai dirigenti in servizio. Contr In altri termini, gli Ispettore del presupponendo che ai dirigenti fosse stata liquidata una retribuzione di posizione maggiorata, avevano conseguentemente ritenuto illegittimo anche il suo
“riallineamento”. Il Comune, tuttavia, non aveva rideterminato l'indennità spettante per i settori rimasti scoperti, secondo un procedimento matematico che richiedeva l'inserimento anche di dati discrezionali.
Lamentava, inoltre, che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla sua ulteriore eccezione di irripetibilità, ex art. 4, comma 3, de d.l. n. 16 del 2014, conv. in l. n. 68 del 2014, che imponeva agli
Enti Locali che non avessero rispettati i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di procedere al recupero degli importi erogati mediante meccanismi di graduale riassorbimento.
In via subordinata, chiedeva che la limitazione della condanna alla restituzione delle somme percepite agli anni 2004 e 2005, i soli in cui gli era stata attribuita la maggiorazione di cui all'art. 41, comma 4, nella misura del 50% di quella base, calcolata sulla retribuzione di posizione già oggetto di allineamento. Pertanto, soltanto in detto biennio gli veniva liquidata una retribuzione di
2 posizione maggiore rispetto a quella assegnata alla funzione dirigenziale più elevata. In tal caso, allora, l'applicazione del principio di cui alla Cass n. 1606/22 conduceva a riconoscere al CP_1
solo quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione in più rispetto a quella riconosciuta
[...] alla funzione dirigenziale più elevata, pari a euro 4.4,39,11 per l'anno 2004 e a euro 4.124,39 per il
2005.
Si doleva, infine, e in ogni caso, che la condanna alla restituzione fosse avvenuta al lordo anzichè al netto delle ritenute di legge.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'integrale rigetto della domanda formulata da controparte con il ricorso di primo grado;
in subordine, chiedeva la parziale riforma della sentenza, limitando la determinazione della somma da restituire secondo i criteri indicati in premessa.
Si costituiva il che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello può essere accolto soltanto in funzione di una precisazione, il tutto nei termini che seguono.
La questione coinvolta nel presente procedimento attiene al tema dell'allineamento retributivo (c.d.
“galleggiamento”) introdotto per i segretari comunali e provinciali dall'art. 41, comma 5 del CCNL indicato in premessa per il quadriennio normativo 1998-2001 del 16 maggio 2001. Detto art. 41 assicura ai segretari comunali e provinciali un trattamento retributivo di particolare favore, equiparato a quello del personale dirigenziale o di più elevata posizione organizzativa, strutturando la retribuzione di posizione sulla base delle “funzioni attribuite” e delle “connesse responsabilità”, tenuto conto della “tipologia dell'ente” in cui opera il segretario. Infatti, tali principi, indicati nel comma 1, sono poi sviluppati nei commi successivi: il comma 3 individua tre livelli retributivi in relazione alla grandezza in termini di abitanti dell'ente locale di riferimento;
il comma 4 consente agli enti locali di corrispondere una maggiorazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi assegnati al segretario, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 del CCNL integrativo del 2003, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;
il comma 5 assicura ai segretari, attraverso il meccanismo dell'allineamento retributivo, una retribuzione di posizione non
“inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente.
Con l'art. 4, comma 26, della l. n. 183 del 2011, il legislatore è intervenuto disponendo che “il meccanismo dell'allineamento stipendiale… si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41”. La formulazione della norma era sufficientemente chiara, ma non altrettanto chiara era la sua natura: se norma di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, o norma innovativa con
3 effetti solo pro futuro. L'interventi nomofilattico della S.C. (a partire da Cass., , Sez. Lav., 6.3.2018
n. 5284 alla Cass. Sez. Lav., 19.1.2022 n. 1606 cit. nella sentenza impugnata), alle cui argomentazioni si rimanda, ha espressamente optato per la natura interpretativa, e quindi retroattiva, della norma.
La cit. Cass. n. 1606 testualmente poi afferma: “ … nella decisione innanzi richiamata (e nelle conformi n. 4619/2019 e n. 20997/2019) è stato affermato che, ai fini dell'applicazione della regola, ai sensi del C.C.N.L. 16 maggio 2001, ex art. 41, comma 5, del c.d. "riallineamento" della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del "riallineamento", sicché è aderente alla ratio della disposizione pattizia - da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale - che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva”.
Orbene, nella fattispecie al vaglio è indubbio che la maggiorazione del , nell'intero periodo Pt_1 oggetto di causa, sia stata calcolata dopo aver provveduto ad allineare la retribuzione a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevate dell'ente e, al riguardo, la determinazione degli Contr importi percepiti e non dovuti è stata operata dagli stessi ispettori del nel quadro sinottico della verifica ispettivo-contabile riportato, senza alcuna contestazione sul piano strettamente contabile, nelle stesso di appello, ove si dà atto dell'elaborazione di una tabella in cui vengono riepilogate le somme percepite a titolo di indennità di posizione e di maggiorazione dell'indennità di posizione, nonché quelle determinate in base alla interpretazione del contratto sostenuta dalla
[...]
e quelle minime previste dal contratto in Controparte_4 assenza del galleggiamento. Si dà altresì atto che gli importi riportati nella tabella precedente alla voce sono relativi alle somme da recuperare da parte dell'ente a seguito dell'interpretazione più restrittiva relativa al galleggiamento già fatta propria dall' . CP_5
Tale calcolo attiene dunque all'indebito cumulo percepito esattamente, e diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nei termini delineati dalla Rispetto ad esso è del tutto Parte_2 irrilevante la valutazione delle eventuali somme percepite indebitamente dai dirigenti a titolo di indennità di posizione così come la quantificazione dell'indennità spettante per i settori rimasti
4 scoperti, perché tali elementi non elidono il carattere indebito delle somme percepite, alla luce dell'art. 41 CCNL come interpretato dalla S.C., e tanto vale anche con riferimento anche al terzo motivo di appello, che in via subordinata punta ad un ridimensionamento temporale delle somme da Contr recuperare, invece puntualmente riportate dagli ispettori del nella tabella da essi elaborata.
Non può essere condiviso nemmeno il motivo di appello basato sull'art.4, comma 3, del d.l. n. 6 del
2014, come conv. in l. n. 68 del 2014.
La norma testualmente recita:
“Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.
Si tratta, come correttamente sostenuto nella memoria di costituzione della parte appellata, di una disposizione che riguarda l'errata costituzione dei fondi relativi alla contrattazione decentrata, laddove, nell'ipotesi in esame, viene in rilievo l'erronea percezione di compensi retributivi in forza di un'errata applicazione di una disposizione contrattuale.
Se anche si volesse configurare un'erronea costituzione del fondo per il salario accessorio per il finanziamento dell'indennità di posizione dei dirigenti, la “sanatoria” prevista dalla norma non inciderebbe sull'indebito percepito, che costituirebbe un effetto riflesso e indiretto di quella errata costituzione.
Va, invece, accolto, nei limiti che si vanno a specificare, l'ultimo motivo del gravame, basato sull'affermazione dell'obbligo di restituire l'indebito percepito al netto e non al lordo delle ritenute di legge.
Questa Corte rileva il costante indirizzo della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 4.11.2021 n.
31740) per il quale in caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali e previdenziali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Nel caso specie, la ricorrente parte datoriale ha posto a base della pretesa restitutoria azionata precisi conteggi, espressi dalla tabella degli Ispettori del MEF, sugli importi effettivamente percepiti e non
5 dovuti. A fronte di ciò vi è, sin dal primo grado, una pur generica contestazione da parte del lavoratore che gli importi posti come indebiti, oggetto di condanna, siano stati determinati al lordo e non al netto. La pubblica parte datoriale, d'altronde, a sua volta nulla deduce sul punto, per cui non si comprende se l'importo oggetto della condanna in restituzione di primo grado sia stato determinato al lordo o al netto delle ritenute di legge.
Sul punto reputa la Corte che possa operarsi una parziale, e marginale, riforma della sentenza impugnata, aggiungendo alla somma di euro 37.337,21 oggetto della condanna in primo grado, la precisazione che detto importo, se non già determinato al netto, va depurato delle eventuali ritenute di legge precedentemente applicate.
Alle considerazioni che precedono consegue il parziale accoglimento dell'appello, che per il resto va rigettato, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso precisato e riportato in dispositivo.
In considerazione della solo marginalissima riforma delle sentenza e dell'esito complessivo del giudizio, nonché per la peculiarità della vicenda azionata, oggetto di interventi nomofilattici chiarificatori successivi all'introduzione del giudizio di primo grado, reputa la Corte equo dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento, in favore del della Parte_1 CP_1 somma di euro 37.337,21, depurata di eventuali ritenute di legge, oltre interessi legali dal 15-6-2012 fino al saldo;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. IE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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